Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31275 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 10/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31275

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3248/2013 R.G. proposto da:

Investimenti Livornesi s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t.,

elett.te domiciliata in Roma, alla via M. Prestinari n. 13, presso

lo studio dell’avv. Paola Ramadori, unitamente all’avv. Domenico

D’Arrigo che la rapp.ta e difende come da procura speciale in calce

al ricorso.

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 148/65/12 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia – Sez. distaccata di Brescia – depositata

il 25/10/2012, notificata il 29/11/12;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 ottobre 2018 dalla dr Milena d’Oriano.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza n. 148/65/12, depositata il 25/10/2012, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez. distaccata di Brescia – ha rigettato l’appello proposto da Investimenti Livornesi s.r.l. avverso la sentenza n. 26/08/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, che aveva a sua volta respinto il ricorso della società contro l’avviso di liquidazione notificatole per il recupero delle imposte ipotecaria e catastale (pagate in misura fissa, anzichè in misura proporzionale) dovute in relazione all’atto di acquisto di un immobile da impresa non costruttrice assoggettato ad IVA alla data del 1.7.2006, di corresponsione anticipata del prezzo – stipulato con rogito del 19.12.2006.

3. Il giudice di appello ha ritenuto che il presupposto per l’applicazione di entrambe le imposte dovesse individuarsi nella stipula dell’atto notarile, e non nel pagamento del prezzo di cessione con emissione della relativa fattura, per cui a quel momento andava fatto riferimento per individuare la disciplina applicabile; ha quindi rilevato che alla data del 19.12.2006 era già entrato in vigore il D.L. n. 223 del 2006, conv. dalla L. n. 248 del 2006, il cui art. 35, comma 10 bis, lett. a) ha integrato del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 10, comma 1, ed introdotto l’art. 1 bis della Traiffa, con la conseguenza che correttamente l’Ufficio aveva disposto il pagamento delle imposte in misura percentuale e non fissa.

4. Avverso la sentenza Investimenti Livornesi s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente censura la sentenza impugnata, denunciando una violazione e falsa applicazione della Tariffa del D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10 e art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR ritenuto che, ai fini della determinazione delle imposte ipotecaria e catastale, assumesse rilievo la data di stipula dell’atto notarile e non quella anteriore, di versamento del prezzo della vendita, in cui, essendo il trasferimento soggetto ad IVA, era stata emessa la relativa fattura.

2. La ricorrente evidenzia che la disciplina vigente all’epoca del pagamento disponeva che, per gli atti soggetti all’imposta sul valore aggiunto, le imposte ipotecaria e catastale erano dovute in misura fissa e sostiene che il mutamento di tale disciplina intervenuto prima della stipulazione del rogito non poteva assumere alcun rilievo, atteso che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 1, l’operazione di cessione doveva considerarsi effettuata alla data di emissione della fattura.

3 Il motivo è infondato.

3.1. L’avviso di liquidazione impugnato ha ad oggetto esclusivamente il recupero del maggior importo dovuto per imposte ipotecarie e catastali, pagate in misura fissa anzichè percentuale, in relazione ad un atto di compravendita di un immobile stipulato in data 19 dicembre 2006, allorchè era già entrata in vigore la modifica del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 bis, lett. a), conv. dalla L. n. 248 del 2006.

Ai sensi del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10-bis: “Al testo unico delle Disp. concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 10, comma 1, dopo le parole: “a norma dell’art. 2” sono aggiunte le seguenti: “, anche se relative a immobili strumentali, ancorchè assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-ter)”;

b) dopo l’art. 1 della Tariffa è inserito il seguente: “1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10, comma 1, n. 8-ter), anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi: 3 per cento”.

3.2 Questa Corte ha già affermato che “in tema d’imposte ipotecarie e catastali, il momento impositivo va identificato con la data di formazione dell’atto traslativo, sicchè l’imposta va applicata non già in misura fissa bensì in misura proporzionale anche con riguardo alle operazioni concernenti beni strumentali, sebbene assoggettate ad IVA, ove il trasferimento sia intervenuto dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006, art. 35, comma 10 bis, lett. a, conv. in L. n. 248 del 2006.” (vedi Cass. n. 22768 del 2016).

Al principio va data continuità, sulla scorta delle considerazioni che seguono.

3.3 Il D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, assoggetta all’imposta ipotecaria le formalità (trascrizione, iscrizione, ecc.) eseguite nei pubblici registri immobiliari e del medesimo testo legislativo, art. 10, assoggetta all’imposta catastale le volture.

Ai sensi del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 13, il momento impositivo delle imposte ipotecarie e catastali deve essere necessariamente riferito alla data di formazione dell’atto traslativo e, dunque, dell’atto di compravendita cui è connessa la richiesta delle formalità; tale norma richiama, infatti, per l’accertamento e la liquidazione delle imposte in questione, le disposizioni previste per l’imposta di registro e l’imposta sulle successioni e donazioni, cioè la data di formazione dell’atto traslativo di diritti immobiliari.

Ne consegue che ai fini dell’individuazione del regime normativo applicabile in tema di imposte catastali ed ipotecarie non può che farsi riferimento al momento in cui viene ad esistenza il presupposto impositivo, che nella specie va individuato nella stipula dell’atto di trasferimento.

3.4. Diverso, invece, è il presupposto impositivo dell’IVA, in quanto tale tributo trova il suo fatto generatore nel versamento del corrispettivo e non nelle formalità connesse alla cessione.

Priva di rilievo, pertanto, è la circostanza che il prezzo della cessione per cui è causa fosse stato in precedenza assoggettato ad IVA (perchè corrisposto in un momento antecedente all’introduzione, ad opera dello stesso D.L. n. 223 del 2006, di un generalizzato regime di esenzione dall’imposta sul valore aggiunto per i trasferimenti e le locazioni di fabbricati ad uso abitativo e strumentale, che ha modificato, per il principio dell’alternatività Iva/imposta di registro, anche il regime di quest’ultima imposta).

3.5 Nè è sostenibile una ultrattività della disciplina non ancora modificata per il solo fatto che in precedenza operasse un diverso regime dell’IVA: la lettera della legge, nonchè la ratio della modifica normativa convergono infatti nel senso di disancorare la misura delle imposte ipotecarie o catastali dal fatto che il trasferimento sia o meno assoggettato ad IVA.

3.6 Del tutto inconferente, infine, è il richiamo al principio di alternatività dell’IVA che, operando con riferimento all’imposta di registro, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40, nella specie non è stato violato.

4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va rigettato.

5. Segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

3.1 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, (che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per I’ impugnazione.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 5.600,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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