Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31274 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, (ud. 25/09/2019, dep. 29/11/2019), n.31274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28830-2014 proposto da:

C.A., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente domiciliati in

ROMA, CORSO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato NICOLETTA

GERVASI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti principali –

contro

MINISTERO PER I BENI LE ATTIVITA’ CULTURALI E IL TURISMO, in persona

del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia ex lege in ROMA,

alla VIA DEI PORTOGHESI, 12;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 3652/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/06/2014 R.G.N. 10513/2011.

Fatto

RILEVATO

1. La Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dagli odierni, tutti dipendenti del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, inquadrati nella ex IX qualifica funzionale, poi in posizione C3, volta all’equiparazione, quanto al trattamento retributivo, al personale appartenente al ruolo ad esaurimento ed agli incrementi stipendiali previsti per detto personale dalle tabelle A, B, C e D del CCNL Comparto Ministeri 2002-2005 e al pagamento delle corrispondenti differenze retributive;

2. la Corte di Appello, richiamando precedenti pronunce di questa Corte, ha ritenuto che il trattamento differenziato, pur a fronte di identità di mansioni, si giustificava in ragione della diversa storia professionale dei dipendenti appartenenti al cosiddetto ruolo ad esaurimento ed ha escluso che potesse ravvisarsi violazione del principio di parità di trattamento di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45.

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso C.A. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di un unico motivo;

4. il Ministero per i Beni, le Attività Culturali ed il Turismo ha resistito con tempestivo controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi;

5. in prossimità dell’Adunanza Camerale, successivamente alla notifica del ricorso, è stato depositato l’atto di rinuncia al giudizio, ritualmente sottoscritto dai ricorrenti principali C.A., + ALTRI OMESSI, e dal loro difensore.

Diritto

Considerato

Ricorso principale.

6. Con l’unico articolato motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni normative (D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 45 e 69, D.P.R. n. 266 del 1987, art. 20) e contrattuali (art. 13 c.c.n.l. 16/2/1999 comparto ministeri) e rilevano che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 si limita ad assicurare al personale del ruolo ad esaurimento il mantenimento della sola qualifica acquisita ma non dispone alcunchè in ordine al trattamento economico, demandato alla contrattazione collettiva la quale avrebbe dovuto limitarsi a conservare la qualifica preesistente e non disporre, in violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, un trattamento stipendiale può riguardare lo stipendio tabellare e che tale disposizione impone anche alla contrattazione collettiva di garantire parità di trattamento tra i lavoratori che, inquadrati nella medesima area, svolgono identiche mansioni e funzioni ovvero siano tenuti a svolgere mansioni equivalenti all’interno della medesima area.

7. Ricorso incidentale condizionato.

8. Con il primo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c., comma 2 per avere la Corte territoriale ritenuto assorbita l’eccezione di prescrizione dal rigetto nel merito delle domande azionate dai ricorrenti e per non avere pronunciato su detta eccezione.

9. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 nn. 4 e 5 c.c. per non avere la Corte territoriale dichiarati prescritti i diritti azionati. Deduce l’assenza di atti interruttivi anteriori al tentativo di conciliazione (20.4.2009).

10. In via preliminare deve osservarsi, che, come evidenziato nel punto 5 di questa sentenza, successivamente alla notifica del ricorso i ricorrenti principali C.A., + ALTRI OMESSI, hanno rinunciato al giudizio ed al diritto azionato con atto sottoscritto da ciascuno dei predetti ricorrenti e dal loro difensore;

11. deve pertanto essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso quanto ai ricorrenti innanzi indicati in quanto l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, in assenza dei requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., u.c. (notifica alle parti costituite o comunicazione agli avvocati delle stesse per l’apposizione del visto), sebbene non idoneo a determinare l’estinzione del processo, denota il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione e, comporta, pertanto, l’inammissibilità del ricorso, salvo che la controparte manifesti la volontà di ottenere, comunque, la pronuncia sull’oggetto del contendere” (Cass. 2259/2013), volontà nella fattispecie in esame mancante;

12. analoga pronuncia non può essere adottata nei confronti dei ricorrenti principali D., + ALTRI OMESSI, in quanto l’atto di rinuncia non risulta sottoscritto da costoro e non risulta che il loro difensore sia munito del relativo potere ovvero di mandato speciale a tale effetto;

13. trova, quindi, applicazione il principio per cui l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione è invalido e, quindi, inidoneo a produrre gli effetti suoi propri, ove non sia sottoscritto congiuntamente dalla parte e dal suo avvocato, dovendo ritenersi che la formalità della duplice sottoscrizione sia prescritta “ad substantiam” (Cass. n. 901/2015, 7242/2010);

14. ancora in via preliminare va osservato che deve essere esaminato prioritariamente il ricorso principale, dovendo darsi continuità al principio secondo cui “in tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. SSUU 7381/2013; Cass. 14566/2017);

15. il ricorso principale quanto ai ricorrenti D., + ALTRI OMESSI, è infondato;

16. la sentenza impugnata, infatti, è conforme all’orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 32157/2018, 29178, 21442 4434 del 2018; Cass. nn. 19275, 19041, 17920 del 2017; Cass. n. 24979/2016; Cass. 18096/2015, Cass. n. 3682/214; Cass. nn. 29939, 22437, 5504 del 2011, Cass. n. 11982/2010) che ha respinto analoghi ricorsi proposti da dipendenti inquadrati nella categoria C, posizione economica C3, del comparto Ministeri;

17. nelle pronunce innanzi richiamate è stato affermato che: in materia di pubblico impiego privatizzato, il principio espresso dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 45 secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva e vieta trattamenti migliorativi o peggiorativi a titolo individuale, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede, in quanto la disparità trova titolo non in scelte datoriali unilaterali lesive, come tali, della dignità del lavoratore, ma in pattuizioni dell’autonomia negoziale delle parti collettive, le quali operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato, di regola sufficiente, salva l’applicazione di divieti legali, a tutelare il lavoratore in relazione alle specificità delle situazioni concrete; la distinzione in termini stipendiali fra il personale appartenente a ruolo ad esaurimento e gli altri dipendenti della ex 9 qualifica funzionale, tutti ormai inseriti nell’area contrattuale “C” dai CCNL, lungi dal determinare una violazione di legge da parte della contrattazione collettiva, costituisce, anzi, attuazione della norma transitoria contenuta nello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 3, in virtù della quale i dipendenti delle qualifiche ad esaurimento di cui al D.P.R. n. 30 giugno 1972, n. 748, artt. 60 e 61 (e successive modificazioni ed integrazioni) e quelli di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 15, in presenza della soppressione dei ruoli, conservano le qualifiche medesime “ad personam”: ciò significa che tali qualifiche costituiscono una consapevole eccezione legislativa rispetto all’assetto ordinario, eccezione prevista dallo stesso testo (il D.Lgs. n. 165 del 2001) cui appartiene la norma (art. 45) che si assume essere stata violata o falsamente applicata; l’interpretazione sistematica impedisce l’invocata estensione del trattamento stipendiale corrispondente a tali qualifiche sopravvissute “ad personam”, pena lo svuotamento dello stesso portato precettivo della summenzionata previsione transitoria, in un capovolgimento del normale rapporto tra norme transitorie e disposizioni a regime che comporterebbe un sostanziale (e inedito) allineamento (in termini di conseguenze sul piano retributivo) delle seconde alle prime; il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 cpv. non vieta ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, ma solo quelli contrastanti con specifiche previsioni normative, restando escluse dal sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva; il principio di parità di trattamento nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblico, sancito dal cit. art. 45, vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo, ma non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede; non sarebbe ipotizzabile nel caso di specie un contrasto della pattuizione collettiva con il principio di non discriminazione, inidoneo a vietare ogni trattamento differenziato nei confronti delle singole categorie di lavoratori, rilevando sotto tale profilo solo le specifiche previsioni normative contenute nell’ordinamento (Cass. 10105/2013);il principio di parità nasce storicamente non solo e non tanto dall’esigenza di recuperare uguaglianza o, meglio, esatta giustizia distributiva, quanto dalla necessità di regolare l’uso d’un potere privato all’interno d’una comunità organizzata; questo bisogno si manifesta – cioè – per colmare il vuoto di “contraddittorio” ove manchi istituzionalmente la possibilità che il soggetto in posizione subalterna faccia valere le proprie ragioni contro le scelte discrezionali del soggetto in posizione preminente; ciò non si verifica rispetto alla contrattazione collettiva, in cui le parti operano su un piano tendenzialmente paritario e sufficientemente istituzionalizzato;non è ravvisabile nella complessiva disciplina, legale e convenzionale, che viene in esame la violazione di disposizioni comunitarie e, segnatamente, della direttiva comunitaria 2000/78 CE, nonchè dei principi di cui alla sentenza 577/08;

18. il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nelle sentenze sopra richiamate, condividendone, le ragioni esposte, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che i ricorrenti nel ricorso non apportano argomenti decisivi che impongano la rimeditazione dell’orientamento giurisprudenziale innanzi richiamato; il CCNL Comparto Ministeri del 16.2.1999 normativo 1998 – 2001 economico 1998 – 1999 con l’art. 28, diversamente da quanto opinano i ricorrenti, si limita a definire la struttura della retribuzione ma null’altro dispone in ordine al trattamento economico del personale inquadrato nella categoria C;

19. conclusivamente, va rigettato il ricorso principale quanto ai ricorrenti D., + ALTRI OMESSI, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale quanto agli altri ricorrenti indicati in epigrafe;

20. il ricorso incidentale condizionato è assorbito;

21. i ricorrenti principali D., + ALTRI OMESSI vanno condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, nella misura indicata in dispositivo, spese che vanno compensate quanto agli altri ricorrenti principali, rispetto ai quali non sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

22. la disposizione non trova, infatti, applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (ex nultis Cass. 11033/2019, 19071/2018, 23175/2015).

23. quanto ai ricorrenti principali D., + ALTRI OMESSI, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei medesimi dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso principale quanto ai ricorrenti principali D., + ALTRI OMESSI; dichiara l’inammissibilità del ricorso principale quanto agli altri ricorrenti; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato.

condanna i ricorrenti principali D., + ALTRI OMESSI al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

compensa le spese del giudizio di legittimità, quanto agli altri ricorrenti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali D., + ALTRI OMESSI, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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