Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31273 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, (ud. 10/09/2019, dep. 29/11/2019), n.31273

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizio – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28356-2015 proposto da:

Z.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORNELIA 164,

presso lo studio dell’avvocato SAMUELA RICCIO, rappresentato e

difeso dall’avvocato TOMMASO GERMANO;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso

lo studio dell’avvocato ANDREA MUSTI, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARGHERITA COVI e PIETRO ICHINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2892/2014 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/11/2014 R.G.N. 1486/2012.

Fatto

RILEVATO

CHE:

i. la Corte di Appello di Bari, con sentenza del 2 dicembre 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da Z.M. nei confronti del Credito Emiliano Spa volto al riconoscimento del “diritto all’indennità sostitutiva del mancato preavviso, in ragione di una giusta causa di dimissioni e al risarcimento danni da progressiva dequalificazione, con condanna del CREDEM al pagamento… della somma di Euro 179.390,00 per il primo titolo e della somma di Euro 150.000,00 per il secondo, oltre accessori”;

2. la Corte di Appello, confermando l’assunto del giudice di prime cure, ha ritenuto che, sulla base dell’istruttoria espletata, fossero “rimaste indimostrate sia la condotta vessatoria della banca, sia la denunciata dequalificazione”;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 3 censure, cui resiste la società con controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. il primo mezzo di ricorso risulta inammissibile, atteso che laconicamente lamenta “violazione o falsa applicazione delle norme di diritto” senza neanche indicare di quali norme si tratti, mentre il vizio di violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012);

2. parimenti inammissibile la seconda censura con cui si denuncia ancora la violazione o falsa applicazione “dei contratti e accordi collettivi nazionali” senza indicare di quali disposizioni e contratti si tratti e se il contratto collettivo sia stato prodotto integralmente (cfr. Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010) oltre l’avvenuta sua produzione e la sede in cui quel documento sia rinvenibile (Cass. SS.UU. n. 25038 del 2013; Cass., SS. UU. n. 7161 del 2010; conformi: Cass. nn. 17602 del 2011 e n. 124 del 2013), mentre l’illustrazione del motivo appare priva di qualsivoglia adeguata specificità idonea ad enucleare un vizio della sentenza che ne imponga la cassazione;

3. la terza doglianza denuncia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” deducendo che “anche sotto l’aspetto della valutazione del quadro probatorio, effettuato dalla Corte, non può non rilevarsi una non adeguata attenzione alle caratteristiche soggettive dei testi escussi e, quindi, alla loro attendibilità”;

il motivo è inammissibile atteso che, per giurisprudenza pacifica di questa Corte, la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti (tra molte: Cass. n. 16467 del 2017), mentre la denuncia di omesso esame di fatto decisivo formulata dal ricorrente non tiene in alcun conto i limiti imposti al sindacato di legittimità dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 così come rigorosamente interpretato da Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014, con principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici;

4. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo;

occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.000,00, oltre Euro 200,00 per spese, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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