Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31272 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 04/12/2018), n.31272

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16252-2011 proposto da:

GENEI ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BETTI STEFANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA;

– intimata –

nonchè da

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente incidentale –

contro

GENEI ITALIA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 103/2010 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 09/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/09/2018 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1.Genei Italia s.r.l. impugnava con distinti ricorsi gli avvisi di accertamento coni quali l’agenzia delle entrate aveva rettificato in aumento i ricavi e, conseguentemente, gli imponibili IRES ed IRAP da essa dichiarati per gli anni 2004 e 2005, in base al rilievo che, tenuto conto del cluster di appartenenza della società e dei relativi studi di settore, la percentuale di ricarico applicata alle vendite avrebbe dovuto essere fissata fra un minimo del 22% ed un massimo del 180%, mentre la contribuente aveva applicato una percentuale del 12%.

A sostegno delle impugnazioni la ricorrente deduceva che l’attività effettivamente svolta non era quella individuata dall’agenzia e rientrava in uno studio di settore diverso da quello cui si faceva riferimento nell’avviso, rispetto al quale la percentuale di ricarico applicata ed i ricavi dichiarati erano congrui.

La commissione tributaria provinciale di Genova, in parziale accoglimento dei ricorsi, pur rilevando che la pretesa dell’Ufficio si fondava unicamente sull’applicazione degli studi di settore, ma non era supportata da prove ulteriori, riteneva che il ricarico applicato dovesse essere rideterminato nella misura più congrua del 15%.

Le sentenze erano appellate in via principale da Genei s.p.a. ed in via incidentale dall’agenzia delle entrate.

La CTR della Liguria, riuniti gli appelli, dichiarava inammissibili quelli principali per difetto di specificità, poichè nei motivi non erano indicate con puntualità le censure mosse alle sentenze, in modo che risultasse chiaro quali erano le parti oggetto di impugnazione.

2. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso l’agenzia delle entrate, la quale ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, sostenendo che la CTR ha errato nel dichiarare inammissibili gli appelli, dato che gli atti individuavano le statuizioni censurate e le contestavano con ampie argomentazioni, che, stante la motivazione delle sentenze impugnate, ben potevano essere le stesse già dedotte nel ricorso di primo grado.

2. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR non ha esplicitato l’iter argomentativo che l’ha condotta ad affermare che gli appelli non illustravano motivi specifici di censura.

3. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la CTR pronunciato sul merito della causa.

4. Con il quarto motivo deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto priva della succinta esposizione dei motivi d’appello.

5. Con il quinto motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la CTR, dichiarando l’inammissibilità degli appelli, ha omesso di pronunciarsi sulla inapplicabilità all’attività della ricorrente dello studio di settore indicato dall’agenzia delle entrate.

6. Con l’unico motivo di ricorso incidentale l’agenzia delle entrate deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la CTR omesso di pronunciare sui motivi d’appello incidentale da essa proposti per ottenere la riforma delle sentenze di primo grado, che avevano parzialmente accolto il ricorso di Genei, determinando la percentuale di ricarico in misura inferiore a quella indicata nell’atto impositivo.

7. Osserva la Corte che il primo motivo di ricorso, rubricato quale violazione di legge ma da ricondursi nel paradigma della nullità della sentenza per error in procedendo, è fondato.

Questa Corte ha più volte affermato il principio secondo cui nel processo tributario l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, che si pone quale norma speciale rispetto all’attuale testo dell’art. 342 c.p.c., è assolto dall’Amministrazione finanziaria che si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni svolte nelle difese di primo grado a sostegno della legittimità dell’avviso di accertamento annullato, atteso che il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi” e considerato il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 1200 del 22/01/2016; Cass.n. 3064 del 29/02/2012; Cass. n. 14031 del 16/06/2006; Cass. n. 4784 del 28/02/2011). Alla medesima conclusione deve giungersi allorchè sia il contribuente a ribadire in appello le ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, contrapponendole alle argomentazioni con le quali il giudice di primo grado ha ritenuto di rigettare, in tutto o in parte, il ricorso introduttivo.

Nel caso che occupa, in cui il giudice di primo grado non aveva accertato se lo studio di settore applicato dall’agenzia fosse quello effettivamente corrispondente all’attività dell’odierna ricorrente ed aveva poi ritenuta congrua una percentuale di ricarico delle vendite superiore a quella operata dalla società, ed in cui, pertanto, i ricorsi avevano trovato parziale accoglimento per ragioni diverse da quelle dedotte da Genei a loro sostegno, rimaste irrisolte, la riproposizione in appello da parte della società degli argomenti già illustrati negli atti introduttivi dei giudizio non comportava l’inammissibilità del gravame.

8. Gli altri motivi del ricorso principale rimangono assorbiti.

9. Anche l’unico motivo del ricorso incidentale è fondato, in quanto la CTR ha omesso di pronunciare sull’appello incidentale proposto dall’agenzia delle entrate.

10. All’accoglimento del primo motivo di ricorso principale e del motivo di ricorso incidentale conseguono la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione per l’esame del merito dell’appello principale e di quello incidentale. Il giudice del rinvio deciderà anche delle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, nonchè il motivo di ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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