Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31271 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 04/12/2018), n.31271

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20342-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELEBARI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5,

presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato QUERCIA LUIGI;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ETR SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 34/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 21/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Telebari s.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificatale il 4 giugno 2007 con cui l’agenzia delle entrate, a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, aveva, tra l’altro, recuperato il credito d’imposta da essa utilizzato in compensazione nella dichiarazione 2004 per l’anno 2003, in quanto non indicato nell’apposito quadro RU del mod. unico.

La commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva il ricorso, ritenendo che la cartella esattoriale, non preceduta da alcun avviso di recupero, difettasse dell’obbligatorio requisito della motivazione.

L’appello proposto dall’agenzia delle entrate contro la decisione era rigettato dalla commissione tributaria regionale della Puglia.

La CTR rilevava che dalla documentazione prodotta dalla società si evinceva che il credito di imposta previsto dalla L. n. 388 del 2000 era sicuramente spettante, che la società ne aveva usufruito per tutto il periodo 2001/2006, evidenziandolo già nel mod. unico presentato per l’anno 2001, e che la mancata sua indicazione nel quadro RU della dichiarazione dei redditi 2003 non comportava decadenza della contribuente dal diritto alla detrazione, prevista solo in caso di mancata esposizione del credito nella prima dichiarazione utile.

2. Avverso la sentenza della CTR l’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Sostiene che la contribuente aveva già utilizzato il credito in compensazione negli anni precedenti, sicchè non poteva più fruirne nell’anno di imposta 2003.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto non risulta che l’agenzia delle entrate abbia contestato la spettanza del credito d’imposta – per averlo la società già utilizzato in compensazione negli anni precedenti al 2003 – nel corso del doppio grado del giudizio di merito. La questione che forma oggetto del motivo (che trova peraltro immediata smentita nel contrario accertamento in fatto della CTR, sindacabile nella presente sede solo sotto il profilo del vizio di motivazione) appare dunque essere stata dedotta per la prima volta in questo giudizio di legittimità.

3. Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali, che liquida in Euro 5.600,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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