Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3127 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3127 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE MARCO Antonio,

rappresentato e difeso per procura a

margine del ricorso dall’Avv.Francesco Camerini e
dall’Avv. Adriano Rossi ed elettivamente domiciliato
presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale delle
Milizie n.l.
– ricorrente –

319S)
contro
AGENZIA delle ENTRATE,

in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa.

Data pubblicazione: 12/02/2014

-controricorrente-

avverso la sentenza n.85/10/09 della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, depositata il
22.5.2009;

udienza del 14.11.2013 dal Consigliere Dott.Roberta
Crucitti;
udito per il ricorrente l’Avv.Adriano Rossi;
udito per la controricorrente l’Avv.Gianni De Bellis;
udito il

P.M.,

in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Antonio De Marco, ex dirigente dell’Enel, impugnò
dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Roma il silenzio rifiuto formatosi sulla propria
istanza di rimborso delle somme che l’Enel aveva, a suo
dire, indebitamente trattenuto a titolo di ritenute di
imposta, in occasione della corresponsione del capitale
maturato in virtù di polizza integrativa aziendale
stipulata in base all’accordo ENEL/FNDAI attuativo del
C.N.L. del 16.5.1985.
La Commissione di prima istanza accoglieva il
ricorso ritenendo applicabile la ritenuta del 12,50% ma

2

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

la pronuncia, appellata dall’Agenzia delle Entrate,
veniva integralmente confermata dalla Commissione
Tributaria Regionale del Lazio, con la sentenza
indicata in epigrafe.
I

Giudici

territoriali

ritenevano

che

la

prestazione ricevuta dall’appellato non fosse
riconducibile ad un contratto di assicurazione con la
conseguenza che alla stessa non fosse applicabile il
pii favorevole regime fiscale previsto per questo tipo
di contratto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a tre motivi, il contribuente il
quale ha, anche, depositato memoria ex art.378 c.p.c.
L’Agenzia

delle

Entrate

ha

resistito

con

controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo il ricorrente deduce la
violazione degli artt.1 legge 28.2.1997 n.30 e degli
artt.16, 17 42 e 47 TUIR.
2. Con il secondo motivo si deduce un’omessa o

f

comunque, insufficiente motivazione e con il terzo
motivo la violazione degli artt.33 T.U. n.449/1959;
1362 ss. 2117 e 2123 c.c., 16, 17, 41, 42 e 47 TUIR
n.917/1986 e 1 1.n.30/1997.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento

3

.

per quanto dì ragione nei termini infra illustrati.
La questione del regime fiscale delle somme
corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato
dal fondo previdenziale FONDENEL/P.I.A. è stata risolta

sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia
analoga, ha chiarito che, “in tema di fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in
forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in
epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.
124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare
aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa
previdenziale prevalente, sono soggette al seguente
trattamento tributario: a) per gli importi maturati
fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata
al regime di tassazione separata di cui all’art. 16,
comma, lett. a), e 17 del TUIR, solo per quanto
riguarda la “sorte capitale” corrispondente
all’attribuzione patrimoniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme
provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si
applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n.
482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a
decorrere dal 1 gennaio 2001 si applica interamente il

4

dalle Sezioni unite di questa Corte che, con la

regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma
l, lett. a), e art. 17 del TUIR”.
Alla stregua di

tale principio,

il meccanismo

impositivo di cui alla legge n. 482 del 1985, art. 6
(aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare

ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si
applica, a coloro che siano iscritti al fondo di
previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da
epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.
124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di
liquidazione in capitale del trattamento di previdenza
integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi
maturati entro il 31 dicembre 2000 che provengano dalla
liquidazione del rendimento finanziario del capitale.
Per tale va inteso, come espressamente precisato nella
parte motiva della citata sentenza delle Sezioni Unite
(ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1),
il “rendimento netto imputabile alla gestione sul
mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”.
3.2.11 ricorso del contribuente è, in questi termini,
fondato, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto A
applicabile, comunque,

iquo£à7 la maggiore aliquota

sull’intero importo mentre avrebbe dovuto applicare la
aliquota del 12,50%

al rendimento imputabile alla

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del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi,

gestione sul mercato, da parte del Fondo, del capitale
accantonato, quantificando il relativo importo,
maturato alla data del 31.12.2000, in base agli
investimenti concretamente effettuati dal Fondo sul
mercato finanziario, alla stregua delle norme

con essi realizzati.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con
rinvio al Giudice di merito affinché provveda
all’accertamento in fatto sopra illustrato ed al
regolamento delle spese processuali di questo grado.
P.Q.M.

La Corte,

in parziale accoglimento del ricorso

principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per il regolamento delle spese processuali, alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa
composizione.
Così deciso in Roma in data 14.11.2013.

contrattuali via via applicabili, e delle plusvalenze

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