Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3127 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. VIDIRI Guido – rel. Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14455-2006 proposto da:

D.L.C., R.R., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 42, presso lo studio dell’avvocato

CRIPPA LUCA, rappresentati e difesi dall’avvocato BIASIELLO CARMINE,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato LA PECCERELLA LUIGI e PUGLISI LUCIA,

che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale atto notar

CARLO FEDERICO TUCCARI DI Roma del 29/05/06, rep. 70874;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 310/2005 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 11/10/2005 R.G.N. 233/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. GUIDO VIDIRI;

udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 28 giugno 2001 presso il Tribunale di Isernia D.L.C., in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore adottivo R.R., riferiva che in data (OMISSIS), il marito R.A., titolare di una impresa artigiana di lavorazione di infissi in alluminio con sede in (OMISSIS), era deceduto a seguito di incidente stradale verificatosi sulla (OMISSIS).

Tale evento era inquadrabile nell’ambito dell’infortunio in itinere sicchè era stata presentata apposita denunzia all’INAIL ai fini delle relative prestazioni economiche in favore dei superstiti, ma l’Istituto aveva invece reputato che nel caso di specie non vi fossero i presupposti per il riconoscimento delle rivendicate prestazioni. La ricorrente – dopo avere premesso tutto ciò e dopo avere rimarcato che l’evento lesivo occorso al R. doveva qualificarsi “infortunio in itinere” perchè collegabile all’attività da quest’ultimo svolta, atteso che lo stesso stava rientrando in (OMISSIS) dove si era recato per rifornirsi di materiale necessario per l’ultimazione di una fornitura di infissi commissionatigli in quel periodo – chiedeva che venisse accertato dichiarato il diritto suo e di suo figlio alla costituzione della prescritta rendita nonchè alla percezione dell’assegno funerario con condanna dell’INAIL al pagamento del dovuto, con la maggiorazione di interessi e di rivalutazione monetaria.

Dopo la costituzione del contraddittorio, il Tribunale di Isernia con provvedimento del 15 aprile dichiarava inammissibile la domanda per l’esistenza di un precedente giudicato tra le parti e compensava le spese. A seguito di gravame da parte di C.D.L. e del figlio divenuto maggiorenne, la Corte d’appello di Campobasso con sentenza dell’11 ottobre 2005 rigettava l’appello confermando l’impugnata sentenza e compensava le spese.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale rilevava che con sentenza del 22 maggio 1996 del Pretore di Isernia, confermata dal tribunale della stessa città e poi passata in giudicato, era stato dichiarato prescritto il diritto azionato in giudizio volto ad ottenere la costituzione di una rendita ed ogni altra prestazione di legge sul presupposto che il decesso del R.A., rimasto vittima di un incidente stradale, fosse avvenuto in occasione di lavoro e fosse, quindi, qualificabile come infortunio sul lavoro in itinere. Si era dunque in presenza di un giudicato esterno che, essendosi formato su una questione preliminare di merito, riguardante la prescrizione del diritto azionato, precludeva qualsiasi statuizione riguardante la sussistenza o meno del diritto rivendicato.

Avverso tale sentenza D.L.C. e R.R. propongono ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo.

Resiste con controricorso l’INAIL. Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 nonchè vizio di motivazione su un punto essenziale della controversia, affermando al riguardo che nella fattispecie in esame non si è formato il giudicato esterno con conseguente improcedibilità della domanda. Ed invero la sentenza che ha deciso sull’eccezione di prescrizione dell’azione in un precedente giudizio ha efficacia di giudicato solo in senso formale (non consentendo contro di essa alcuna impugnazione), ma non invece in senso sostanziale non avendo deciso una questione di merito sicchè detta questione ben può essere riproposta in un successivo giudizio.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano ancora violazione dell’art. 2909 c.c. e vizio della motivazione sotto altro profilo assumendo che la sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla deduzione dei fatti ostativi del perfezionamento della prescrizione, non considerando che essi ricorrenti avevano dritto a vedere esaminato l’intero merito della controversia atteso che la prescrizione dell’azione dell’Inail era stata interrotta con un atto stragiudiziale quale la proposizione da parte di R.A. di una domanda amministrativa in data 22 gennaio 1990, suscettibile di determinare l’interruzione della prescrizione, così come affermato dalla giurisprudenza di legittimità. Anche per tale ragione il giudice d’appello non poteva esimersi dal giudicare la fondatezza della loro domanda e, quindi, anche l’efficacia interruttiva della prescrizione dell’istanza avanzata dal loro de cuius.

I due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perchè privi di fondamento.

E’ sufficiente al fine di dimostrare l’infondatezza del ricorso rimarcare che questa Corte di Cassazione ha più volte statuito che qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto(cfr. tra le tante da ultimo: Cass., 22 aprile 2009 n. 9512); ed ha anche più volte statuito che il giudicato si forma non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronunzia nel dispositivo ma anche su quelle espressamente trattate e decise nella motivazione, che rispetto alle prime presentino carattere autonomo nonchè su quelle, che sebbene non siano state espressamente trattate e decise, tuttavia costituiscono presupposti logici e necessari e si intendono pertanto implicitamente decise (cfr. in tali sensi: Cass., Sez. Un., 27 aprile 2005 n. 8692, cui adde, in tema di condizione di proponibilità ex art. 22 1. 24 dicembre 1969 n. 90, Cass. 21 dicembre 2004 n. 23696).

Orbene – a prescindere dall’assorbente considerazione che l’interpretazione dei limiti e del contenuto del giudicato cosiddetto esterno, formatosi tra le stesse parti in giudizio diverso da quello in cui ne è invocata l’efficacia, costituisce attività istituzionalmente riservata al giudice del merito, e può essere oggetto di ricorso per cassazione solo per vizi attinenti ad insufficiente o non corretta motivazione (cfr, in tali termini tra le tante: Cass. 26 gennaio 2004 n. 1365); vizi che non ricorrono nel caso in esame – i dieta giurisprudenziali sopra enunciati vanno ribaditi in questa sede per ragioni di nomofilachia, non essendo state prospettate ragioni capaci di metterne in discussione la validità.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

In ragione della natura della controversia e delle prestazioni richieste nessuna statuizione può essere emessa in relazione alle spese del presente giudizio di cassazione alla stregua dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA