Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3127 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2801/2010 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS) in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso

lo Studio TRIFIRO’ & PARTNERS, rappresentata e difesa

dall’avv.

TRIFIRO’ Salvatore, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.G.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.

ZAMPIERI Nicola, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 144/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del

10.3.09, depositata il 09/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto

APICE.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;

udite le richieste del P.M., Dott. Umberto Apice; esaminati gli atti, osserva:

con sentenza 10-17 Marzo 2009, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame proposto da Poste Italiane spa nei confronti di D.G.E. avverso la pronuncia del Tribunale della stessa città, che aveva dichiarato il diritto di quest’ultimo, con decorrenza 9.2.2000, al superiore inquadramento nell’Area Quadri 2^ livello (Q2), con conseguente obbligo della società datrice di lavoro, di provvedere al relativo inquadramento e con condanna al pagamento delle differenze retributive.

Tale decisione è stata impugnata per cassazione da Poste Italiane con due motivi, cui resiste il D.G. con controricorso.

Diritto:

Deve osservarsi in via preliminare che il ricorso, così come proposto, è improcedibile ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto fondato, con i suoi due motivi, sulla denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 44 CCNL 1994 di Poste Italiane e su vizio di motivazione, entrambi relativi alla interpretazione di detto articolo e alla motivazione che ha sostenuto il contestato procedimento ermeneutico. In proposito, questa Corte ha chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto ne fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U., n. 7161/2010).

E’ stato, ulteriormente puntualizzato che ove, con ricorso ordinario, si denunci la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 cit.), il deposito dei suddetti contratti ed accordi deve avere ad oggetto, a pena di improcedibilità, non già solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive su cui il ricorso si fonda, ma anche il testo integrale del contratto o accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni. Non risultando assolto tale onere, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno attribuite all’avv. Nicola Zampieri, antistatario.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00, oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione all’avv. Nicola Zampieri.

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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