Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3127 del 07/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 09/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 11030 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

JELLY WAX S.r.l. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, P.R. rappresentato e difeso

giusta procura a margine del ricorso, dall’avvocato Carlo Luca

Coppini (C.F.: CPP CLL 61H17 F205K);

– ricorrente –

nei confronti di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del Presidente del Consiglio in carica

rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello

Stato (C.F.: 80224030587)

– controricorrente –

e

Curatore dell’eredità rilasciata n. 2457/12 E.R.

R.F.C. (C.F.: (OMISSIS)), F.P.C. rappresentato e difeso,

giusta procura in calce al controricorso, dall’avvocato Sabrina

Franzone (C.F.: FRN SRN 66E543 1138V);

– controricorrente –

nonchè

AMBROSINI S.R.L. in liquidazione (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

T.A. (C.F.: non dichiarato);

T.M. (C.F.: dichiarato);

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n.

229/2014, depositata in data 20 gennaio 2014;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 9

novembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Raffaella D’Anna, per delega dell’avvocato Carlo Luca

Coppini, per la società ricorrente;

l’Avvocato dello Stato Gianni De Bellis, per l’amministrazione

controricorrente;

l’avvocato Massimiliano Cesari, per delega dell’avvocato Sabrina

Franzone, per il curatore dell’eredita rilasciata controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per la dichiarazione di

inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione Civile, agì in giudizio nei confronti, tra l’altro, di Jelly Wax S.p.A. (la quale in corso di causa ha mutato il tipo sociale in S.r.l.) ed Ambrosini S.r.l. per ottenere il rimborso degli importi spesi per lo smaltimento di una ingente quantità di rifiuti stoccati da dette società e rinvenuti a bordo di una motonave (le domande originariamente proposte anche nei confronti di altri soggetti, conferitori dei rifiuti, sono state separate e trattate in distinto procedimento).

La Jelly Wax S.p.A. chiamò in giudizio l’avvocato R.F.C., che indicò come uno degli effettivi responsabili del danno, unitamente alla Ambrosini S.r.l. (cui aveva conferito l’incarico dello smaltimento dei rifiuti, e che invece a sua volta, negando la propria legittimazione passiva, pretendeva di essere manlevata da essa Jelly Wax e dalla società svizzera Intercontract, nei cui confronti peraltro il contraddittorio non risulta correttamente instaurato) e ai fratelli T.M. ed A. (rispettivamente armatore e comandante della motonave).

Questi ultimi (sebbene non evocati) intervennero volontariamente nel giudizio, chiedendo a loro volta di essere risarciti (dalla Jelly Wax, da P.S. e R., da M.S. e da B.G., frattanto anch’essi intervenuti nel giudizio, nonchè dalla stessa Presidenza del Consiglio).

Il Tribunale di Milano: a) dichiarò inammissibili le domande proposte da Jelly Wax nei confronti dei fratelli T.M. ed A.; b) ritenuto l’intervento di questi ultimi ammissibile solo come intervento adesivo dipendente, dichiarò inammissibili le ulteriori domande da essi proposte; c) dichiarò ammissibile solo come intervento adesivo dipendente anche quello di P.S. e R., M.S. e B.G.; d) rigettò le domande di Jelly Wax nei confronti del R.; e) rigettò la domanda riconvenzionale (ai sensi dell’art. 96 c.p.c.) avanzata dal R. nei confronti di Jelly Wax e dichiarò inammissibili quelle dallo stesso proposte nei confronti delle altre parti del processo; f) condannò in solido Jelly Wax S.p.A. e Ambrosini S.r.l. a risarcire alla Presidenza del Consiglio l’importo di Euro 8.315.169,39, oltre accessori; g) condannò Jelly Wax S.p.A. e Ambrosini S.r.l. a prestarsi reciproca manleva per il 50% degli importi pagati in dipendenza della sentenza.

La Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato l’importo oggetto della condanna di Jelly Wax S.r.l. e Ambrosini S.r.l. in Euro 7.538.641,74, oltre accessori, confermandola per il resto.

Ricorre Jelly Wax S.r.l., sulla base di quattro motivi.

Resistono con distinti controricorsi la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Curatore dell’eredità rilasciata di R.F.C..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati. La società ricorrente e la Curatela controricorrente hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso principale si denunzia “… nullità della sentenza impugnata ex art. dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio riguardante la insussistenza di un nesso di causalità tra comportamento della ricorrente e danno vantato e la comprovata sussistenza della responsabilità in capo a soggetti terzi”.

Con il secondo motivo si denunzia “… nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2967 c.c. e art. 116 c.p.c.”.

I primi due motivi sono connessi e possono quindi essere trattati congiuntamente, avendo entrambi ad oggetto la contestazione del nesso di causa tra le condotte della ricorrente ed il danno lamentato dall’amministrazione.

Essi sono in parte inammissibili e in parte infondati.

La società ricorrente deduce, in primo luogo, che non sarebbe stato esaminato il fatto decisivo rappresentato dalle condotte, di rilievo penale, poste in essere dai fratelli T. e dall’avvocato R., con riguardo all’illegittimo trasferimento dalla Siria all’Italia dei rifiuti originariamente da essa presi in carico, del quale questi ultimi dovrebbero a suo dire ritenersi gli unici responsabili.

Assume, inoltre, che tali condotte non sarebbero state adeguatamente valutate dai giudici di merito, ai sensi degli artt. 2727 e 2697 c.c. e art. 116 c.p.c., come di per sè sole sufficienti a determinare l’evento dannoso. A suo avviso avrebbe dovuto considerarsi in proposito che, come accertato in sede penale e come emergente dal doc. 18 del fascicolo di primo grado, i rifiuti erano stati ormai presi in carico dalla società siriana Samin, e dunque non sarebbe ad essa imputabile il loro successivo illecito trasferimento in Italia, posto in essere dai fratelli T., e dunque solo a questi imputabile.

In realtà le indicate censure non colgono appieno la effettiva ratio decidendi della pronunzia impugnata in punto di individuazione della responsabilità della società ricorrente.

La corte di appello ha confermato sul punto la pronunzia di primo grado, espressamente riportando (si veda a pagg. 27-31 della sentenza impugnata) le considerazioni (condivise e ribadite: si veda in particolare a pag. 34) in base alle quali venne ritenuta sussistente la responsabilità della Jelly Wax.

A questa risulta addebitato di non avere (cfr. pag. 28 della sentenza impugnata) “compiuto adeguati accertamenti sui terzi cui ha affidato attività di smaltimento diverse da quelle oggetto del provvedimento autorizzativo, come le era imposto dall’art. 14, lett. c) oltre che (dall’)ordinaria diligenza”. In particolare, è stata ritenuta responsabile: a) in primo luogo per avere affidato tale attività ad Ambrosini/Intercontract, senza verificare se queste società fossero in possesso delle autorizzazioni necessarie per smaltire i rifiuti a Gibuti; b) poi, per non averli di fatto smaltiti in Venezuela (dopo averli ripresi in carico a Gibuti), per il tramite della società Inversione Ileadil, anch’essa rivelatasi inadeguata, avendo falsamente attestato che erano stati distrutti, quando invece non erano neanche usciti dall’area doganale, riprendendoli poi nuovamente in carico a Puerto Caballo, sulla motonave (OMISSIS), ed agendo a tal fine “come vero e proprio appaltatore del servizio e non semplice mandatario” (si veda a pag. 29 della sentenza impugnata; si tratta di circostanze di fatto in relazione alle quali non vi è alcuno specifico motivo di censura); c) infine, per avere affidato lo smaltimento in Siria a tale S.M., sul quale non era stata fatta alcuna indagine, e comunque per non avere effettuato alcun controllo “sull’effettiva presa in carico e smaltimento dei rifiuti a Tartous, sicchè gli avvenimenti ivi accaduti rimangono avvolti nel mistero pure dopo tutto il tempo trascorso”, così come risultano non chiariti nè il ruolo di S. nè le ragioni del reimbarco dei rifiuti sulla motonave (OMISSIS).

Viene altresì precisato nella sentenza impugnata (sempre a pag. 29) che la pretesa condotta estorsiva dei T. e dell’avvocato R. – anche se potesse ammettersi come sussistente – non aveva avuto alcun rilievo causale, in quanto il tentativo di smaltire i rifiuti in Siria era “fallito, per ragioni rimaste ignote ma da addebitare alla superficialità di Jelly Wax nella selezione dei suoi ausiliari”, e la restituzione dei rifiuti al soggetto che li aveva originariamente (oltre un anno prima) raccolti e stoccati e poi spediti, consegnandoli alla inaffidabile Ambrosini, era una “conseguenza necessitata per porre fine alla incresciosa vicenda, anche ove fosse stata deliberata da armatore e comandante come reazione ad una fallita estorsione”.

E’ evidente, dunque, che i giudici di merito pur avendo ritenuto non sufficientemente chiariti i motivi per cui i rifiuti non erano stati effettivamente smaltiti in Siria, al tempo stesso hanno considerato irrilevante accertarlo nel dettaglio, in quanto il mancato smaltimento era comunque certamente addebitabile alla società che li aveva raccolti, stoccati e spediti affidandosi a soggetti la cui capacità tecnica e commerciale non aveva verificato adeguatamente, come sarebbe stato suo dovere fare.

Si tratta di valutazioni di fatto, adeguatamente motivate, che certamente non possono trovare censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente, applicabile alla fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (gennaio 2014), e che in gran parte risultano in realtà neanche di fatto in concreto censurate.

Il primo motivo del ricorso è dunque da ritenere infondato – nella parte in cui possa ritenersi ammissibile – dovendosi escludere che i giudici di merito abbiano omesso l’esame del fatto decisivo rappresentato dall’esistenza di una responsabilità di terzi tale da escludere quella della ricorrente nella causazione del danno: il fatto in questione (e cioè le condotte penalmente rilevanti dei T. nel trasferire illegittimamente i rifiuti dalla Siria in Italia e quelle concorrenti del R. nella pretesa tentata estorsione) è stato invece chiaramente preso in esame e ritenuto, sulla base di ampia ed adeguata argomentazione (sopra in parte richiamata), tale da non escludere affatto il nesso di causa tra le condotte omissive imputate a Jelly Wax ed il danno.

E’ poi in parte infondato ed in parte inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, in quanto la corte di appello non ha affatto violato le norme di diritto richiamate dalla ricorrente: non viene neanche chiaramente specificato in cosa consisterebbero le pretese violazioni dell’art. 2727 c.c. e dell’art. 2697 c.c. ovvero dell’art. 116 c.p.c.: è certo invece che i giudici di merito hanno giudicato valutando il materiale istruttorio relativo ai fatti dedotti, senza omettere l’esame di quelli indicati dalla ricorrente (dovendosi sottolineare in proposito che il giudice del merito non è tenuto a dare conto in motivazione dell’esame e della valutazione di ciascun documento prodotto in atti), e secondo il suo prudente apprezzamento, in assoluta conformità alle disposizioni in materia di onere della prova (avendo ritenuto provati dalla parte attrice i fatti posti a base della responsabilità della convenuta) e in tema di presunzioni semplici.

In sostanza, con i motivi di ricorso in esame, la ricorrente pretende una nuova e diversa valutazione del materiale probatorio, il che non è consentito in sede di legittimità.

2. Con il terzo motivo si denunzia “.. nullità della sentenza impugnata ex art. 360, comma 1, n. 3 per violazione e falsa applicazione di norme degli artt. 2721, 2726 e 2967 c.c.”.

Con il quarto motivo si denunzia “… nullità della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del R.D. n. 827 del 1924, artt. 288, 291, 292, 296 e 473 e degli artt. 115, 116 e 210 c.p.c.”.

Anche questi motivi, connessi e da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto la questione della liquidazione in concreto del danno, sono in parte inammissibili ed in parte infondati.

La società ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto provato l’importo sborsato dall’amministrazione per lo smaltimento dei rifiuti, pur in mancanza della produzione del mandato dì spesa, sulla base di prove testimoniali e di documenti solo esibiti dai testi, attinenti allo svolgimento della relativa procedura commissariale.

Si deve in primo luogo rilevare che a pag. 36 della sentenza impugnata (paragrafo 5) si dà atto della proposizione dell’appello da parte di Jelly Wax anche con riguardo alla questione del quantum, sulla base di argomenti analoghi a quelli esposti da Ambrosini S.r.l., ma esclusivamente in relazione all’ammissibilità della prova per testi nonostante i vincoli di forma dei contratti pubblici di appalto ed alla dedotta violazione degli artt. 2721 e 2726 c.c., e non in relazione alla violazione delle norme in materia di contabilità pubblica per la mancata produzione del relativo mandato di spesa, questione che pertanto – non avendo la ricorrente specificamente allegato e indicato la fase processuale e gli atti in cui sarebbe stata posta nei gradi di merito – è da ritenersi nuova, e come tale non ammissibile nella presente sede.

E’ comunque sul punto da condividere la assorbente considerazione (che si trova svolta a pag. 23-24 della sentenza impugnata, in quanto la motivazione del rigetto del gravame di Jelly Wax in punto di quantum debeatur è effettuata per relationem, con richiamo di quanto esposto nelle pagine da 19 a 25, laddove vengono esaminati gli analoghi motivi di appello proposti da Ambrosini S.r.l.), secondo cui le norme di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c. erano state in realtà erroneamente richiamate dal Tribunale, dal momento che esse riguardano la prova dei contratti quali atti negoziali, fonti di diritti e obblighi tra le parti (nonchè il pagamento come quietanza, sempre tra le parti) e non quali meri fatti storici, intervenuti tra una parte ed un terzo, al fine della prova di un danno lamentato, come nella specie per l’esborso effettuato dall’amministrazione in favore dei terzi incaricati dello smaltimento dei rifiuti (in tal senso, si vedano ad es., ex plurimis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3336 del 19/02/2015, Rv. 634413; Sez. 2, Sentenza n. 26003 del 23/12/2010, Rv. 615322; Sez. 3, Sentenza n. 5673 del 10/04/2003, Rv. 562074; Sez. L, Sentenza n. 15591 del 06/11/2002, Rv. 558290; Sez. 2, Sentenza n. 15482 del 06/12/2001, Rv. 550939 Sez. 1, Sentenza n. 566 del 17/01/2001, Rv. 543182; Sez. 3, Sentenza n. 5944 del 02/07/1997, Rv. 505666).

La prova per testi sull’entità dell’esborso da risarcire era, in altri termini, del tutto ammissibile, anche a prescindere dalla sussistenza dei presupposti per il superamento dei limiti di cui agli artt. 2721 e 2726 c.c..

E ciò senza contare che la valutazione in ordine alla sussistenza dei suddetti presupposti costituisce – secondo il consolidato orientamento di questa Corte – giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (cfr. ad es. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11889 del 22/05/2007, Rv. 596726; Sez. 2, Sentenza n. 11389 del 30/05/2005, Rv. 580887; Sez. 3, Sentenza n. 13621 del 22/07/2004, Rv. 574783; Sez. 2, Sentenza n. 11695 del 18/10/1999, Rv. 530683), e nella specie di certo devono escludersi vizi di motivazione censurabili, ai sensi del vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile nella specie, come già visto, in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata).

In definitiva, la corte di appello ha correttamente valutato la prova per testi, da ritenersi senz’altro ammissibile con riguardo all’entità danno, con giudizio di fatto incensurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, mentre le dedotte violazioni delle norme di diritto invocate da parte ricorrente risultano in parte insussistenti ed in parte inconferenti.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, per quanto attiene ai rapporti tra la società ricorrente e l’amministrazione controricorrente, mentre sussistono giusti motivi per compensare le suddette spese nei rapporti con il curatore dell’eredità rilasciata di E.R. R.F.C., dal momento che il ricorso non contiene alcuna specifica censura in relazione alla pronunzia di merito di rigetto delle domande proposte nei confronti di quest’ultimo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare i compensi per il giudizio di legittimità in favore della amministrazione controricorrente, liquidandoli in complessivi Euro 28.000,00, oltre spese prenotate a debito;

compensa le spese del giudizio di legittimità nei rapporti tra la società ricorrente e la controricorrente curatela dell’eredità rilasciata di R.F.C..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA