Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31269 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 04/12/2018), n.31269

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20011-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

TELEBARI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5,

presso lo studio dell’avvocato RANUZZI LIVIA, rappresentato e difeso

dall’avvocato QUERCIA LUIGI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2010 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 07/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Telebari s.r.l. impugnava la cartella di pagamento notificatale il 7 aprile 2008 con cui l’agenzia delle entrate aveva, tra l’altro, recuperato, a seguito di controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, il credito d’imposta da essa esposto nella dichiarazione 2005 per l’anno di imposta 2004.

La commissione tributaria provinciale di Bari accoglieva il ricorso, in quanto la cartella esattoriale, non preceduta da alcun avviso di recupero, difettava dell’obbligatorio requisito della motivazione.

L’appello proposto dall’agenzia delle entrate contro la decisione era rigettato dalla commissione tributaria regionale della Puglia.

La CTR rilevava che il credito, effettivamente spettante alla società ai sensi della L. n. 388 del 2000, per mero errore formale non era stato evidenziato nel quadro RU della dichiarazione presentata dalla società nel 2004 per l’anno di imposta 2003, ma era stato poi correttamente portato in compensazione nella dichiarazione dell’anno successivo e che pertanto la richiesta di recupero, annoverabile fra gli atti impositivi e non rientrante fra le ipotesi previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, avrebbe dovuto essere preceduta da un avviso motivato.

2. L’agenzia delle entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che, poichè, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, lett. e), l’amministrazione può procedere a ridurre i crediti d’imposta esposti ín misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione, nel caso di specie la diretta iscrizione a ruolo della somma era legittima, atteso che, all’esito del controllo automatizzato, era emerso che Telebari non aveva solo omesso di compilare il quadro RU, ma aveva riportato nella dichiarazione un credito rinveniente dagli anni precedenti non spettante, in quanto già utilizzato in compensazione.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto si fonda su un presupposto di fatto contrastante con l’accertamento compiuto dalla CTR, secondo cui il credito era spettante ed era stato disconosciuto solo perchè non riportato nel quadro RU della dichiarazione relativa all’anno 2003, ovvero per un errore formale, mentre aveva trovato corretta collocazione in compensazione nell’anno successivo.

Tale accertamento non è stato censurato dalla ricorrente e, comunque, sarebbe stato censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, mediante la specifica allegazione dei documenti (le dichiarazioni dei redditi controverse) in tesi erroneamente valutati dal giudice.

Ciò premesso, rimasta incontestata la sussistenza del credito d’imposta, va osservato che la sua collocazione in compensazione nella dichiarazione 2005 per l’anno 2004 costituiva un diritto legittimamente esercitabile dalla contribuente, sicchè l’Ufficio, per contrastare tale diritto, non avrebbe potuto ricorrere alla procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma avrebbe dovuto emettere un avviso di accertamento (cfr., per una fattispecie analoga in materia di Iva, Cass. n. 25521 del 02/12/2014).

Tale conclusione si impone al lume del principio più volte affermato da questa Corte secondo cui, in tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche: il mero disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può dunque avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, me deve essere preceduta da un avviso di recupero o, quanto meno, da un avviso bonario (Cass. n. 11292 del 31/05/2016; Cass. n. 21349 del 30/11/2012; Cass. n. 3119 del 17/03/2000).

3. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l’agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali, che liquida in Euro 7.800,00, oltre rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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