Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31268 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. trib., 04/12/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 04/12/2018), n.31268

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. D’OVIDIO Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2878-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M. E C.S. SOCIETA’ DI FATTO;

– intimati –

sul ricorso 3017-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimata –

avverso le sentenze n. 134/2009 e 135/2009 della COMM. TRIB. REG. di

FIRENZE, depositate il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/09/2018 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. S.M., titolare del maglificio (OMISSIS), e C.S., titolare del maglificio Linea Uno, impugnavano congiuntamente, con tre distinti ricorsi, gli avvisi di accertamento loro notificati dall’agenzia delle entrate, con i quali era contestata evasione di Irpef, Irap ed Iva relative agli anni di imposta 2000, 2001 e 2002 da parte della società di fatto, esercente l’attività di maglieria, da essi costituita insieme al rispettivo marito e padre, C.G.C..

2. Gli avvisi erano inoltre impugnati, con separati ricorsi, dalla sola S.M..

3. La Commissione tributaria provinciale di Firenze, riuniti da un lato i tre ricorsi congiunti e dall’altro i tre ricorsi proposti dalla S., li rigettava con sentenze emesse entrambe il 28.9.07.

4.Gli appelli proposti dalle parti rispettivamente soccombenti contro le due decisioni venivano accolti dalla Commissione tributaria regionale della Toscana che, con sentenze del 15.12.2009, rilevava: che nel caso di società di fatto intercorrente fra consanguinei la prova dell’esistenza del vincolo sociale deve essere particolarmente rigorosa, occorrendo che si basi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che la collaborazione sia motivata dall’affectio familiaris; che le circostanze su cui i giudici dì primo grado si erano basati per affermare l’esistenza del vincolo sociale (quali, ad. es., il rinvenimento nel furgone di proprietà di C.G.C. dei documenti relativi ad entrambe le ditte individuali e l’uso di un solo computer) erano atti neutri spiegabili in chiave di solidarietà familiare; che ciò trovava conferma nel fatto che il Tribunale di Firenze, nel dichiarare il fallimento della (OMISSIS) di S.M., non aveva individuato soci occulti cui estendere il fallimento; che dunque gli elementi raccolti dagli accertatori non erano sufficienti per poter affermare la costituzione di una s.d.f. tra genitori e figlio, tanto più che non v’era alcuna prova dell’esistenza di un accordo per la ripartizione fra i tre dei guadagni e delle perdite.

5. Avverso le due sentenze l’agenzia delle entrate ha proposto separati ricorsi per cassazione, affidati entrambi a due motivi, e rubricati ai nn. 2878/2011 e 3017/2011.

6. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il Collegio, in ragione dell’ identità delle parti, nonchè della perfetta coincidenza sia delle questioni dibattute nei giudizi sia del contenuto dei motivi prospettati dall’agenzia, dispone preliminarmente, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., la riunione al ricorso n. 2878/2011 del ricorso 3017/2011, stante il principio generale secondo cui la riunione di impugnazioni diverse in un solo processo può essere ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente previsti, ogni qualvolta ravvisi in concreto elementi di connessione tali da rendere opportuno, per ragioni di economia processuale, il loro esame congiunto (da ult., Cass., Sez. un., n. 18050 del 2010).

2. Con il primo motivo dei ricorsi l’agenzia delle entrate deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2247 e 2697 c.c., al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41, comma 1, al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55,comma 1 e al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 25.

Sostiene che la CTR è incorsa in errore di diritto per non aver considerato che, ai fini della prova dell’esistenza di una società di fatto tra due o più persone, è sufficiente la mera esternalizzazione del vincolo associativo tratta da manifestazioni comportamentali, rivelatrici di una struttura sopraindividuale consociativi, assunte non per una loro autonoma valenza ma quali elementi apparenti e rivelatori, sulla base di una prova logica, dei fattori essenziali di un rapporto di società, mentre, invece, non è necessaria la dimostrazione degli elementi di cui all’art. 2247 c.c., che rilevano solo nei rapporti interni.

2. Con il secondo motivo, che deduce insufficienza della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta che la CTR abbia escluso la prova dell’esistenza del vincolo sociale senza tener conto di elementi decisivi costituiti: a) dalle risultanze degli accertamenti bancari eseguiti nei confronti di S.M. e di C.S., che rivelavano l’utilizzazione dei conti correnti anche da parte del rispettivo marito e padre; b) dal fatto che il figlio, pur esercitando formalmente un’autonoma attività di impresa, non disponeva nè di locali nè di personale ed aveva locato le proprie attrezzature alla madre; c) del fatto che, nel corso degli accessi eseguiti, era stata riscontrata la sola presenza del figlio, che era anche l’unico in grado di far funzionare il personal computer; d) del fatto che era stata rinvenuta presso i locali dell’impresa individuale di S.M., nonchè all’interno di un furgone, documentazione contabile relativa all’impresa individuale del figlio; e) del fatto che madre e figlio utilizzavano lo stesso bollettario per l’emissione dei documenti di trasporto.

4. Entrambi i motivi sono inammissibili.

4.1. Il primo consiste infatti nell’astratta allegazione dei principi giurisprudenziali enunciati in tema di prova dell’esistenza di una s.d.f., ma non chiarisce in qual modo la CTR (che non si è limitata ad escludere che vi fosse prova di un accordo fra i presunti soci per la ripartizione dei guadagni e delle perdite, ma ha ricondotto all’affectio familiaris i comportamenti che secondo la ricorrente andrebbero interpretati quali esteriorizzazione del vincolo sociale) li abbia violati.

4.1. Il secondo – che non considera che il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata non integra, di per sè, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, occorrendo che la risultanza processuale o l’istanza istruttoria non esaminate attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero condotto ad un diverso esito della controversia – non evidenzia, invece, vizi logici o giuridici della motivazione in fatto che sorregge la pronuncia impugnata e si risolve pertanto nella richiesta di una valutazione delle risultanze istruttorie difforme da quella operata dal giudice del merito, insindacabile nella presente sede di legittimità.

5. I ricorsi riuniti vanno, dunque, dichiarati inammissibili. Non si provvede sulle spese data la mancata costituzione dei contribuenti.

P.Q.M.

La corte dispone la riunione al ricorso n. 2878/2011 del ricorso 3017/2011 e li dichiara entrambi inammissibili.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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