Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31266 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. un., 29/11/2019, (ud. 14/10/2019, dep. 29/11/2019), n.31266

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. CURZIO Pietro – Presidente di sez. –

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di sez. –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4457-2018 proposto da:

ARETI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA TERESA 23, presso lo

studio dell’avvocato TOMMASO PAPARO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FABRIZIO PIETROSANTI;

– ricorrente –

contro

GALA S.P.A., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio dell’avvocato

FEDERICO TEDESCHINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RINO CAIAZZO;

ARERA – AUTORITA’ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE, (già

Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA SCROFA 14,

presso lo studio dell’avvocato CARLO SARRO, che lo rappresenta e

difende;

GREEN NETWORK S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DORA 1, presso lo

studio dell’avvocato EMILIA PULCINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VINCENZO CERULLI IRELLI;

– controricorrenti –

E-DISTRIBUZIONE S.P.A., (già Enel Distribuzione s.p.a.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA BOEZIO 2, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE IZZO,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MANUELA

MUSCARDINI, GIUSEPPE FERRARA, GUIDO GRECO e TIZIANA TOSTI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

AIGET – ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI E TRADER, UTILITALIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 5619/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 30/11/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/10/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

con autonomi ricorsi Green Network s.p.a., (OMISSIS) S.p.a., Gala s.p.a. (società operanti nel mercato elettrico in qualità di traders) e AIGET (Associazione Italiana di Grossisti di Energia e Trader), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, impugnarono la deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) del 4 giugno 2015 n. 268/2015, recante “codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica”, nella parte in cui “introduce(va) una nuova disciplina in materie di garanzie per l’accesso al servizio di trasporto, di fatturazione del servizio e dei relativi pagamenti” e “dispone(va) che gli utenti del servizio di trasporto e vendita dell’energia (c.d. traders) debbano prestare garanzie alle imprese distributrici di energia elettrica”;

il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con autonome sentenze (n. ri 237, 238, 243 e 244 del 2017), accolse parzialmente i ricorsi, e le decisioni, appellate con autonomi atti dall’AEEGSI e, in via incidentale condizionata, da Gala s.p.a., sono state, previa riunione dei procedimenti, confermate, con rigetto degli appelli, dal Consiglio di Stato il quale, con sentenza n. 5619/17, depositata il 30 novembre 2017, ha confermato l’annullamento della deliberazione impugnata relativamente all’imposizione di garanzie per obbligazioni che non sono proprie delle imprese venditrici;

a fondamento della decisione, il Consiglio di Stato, ha ritenuto: -che dal quadro normativo di riferimento emergeva che AEEGSI determina il quantum degli oneri generali di sistema, parametrandoli all’entità dei consumi del cliente finale e non del venditore, mentre nessuna norma attribuisce la potestà di traslare in capo ai venditori l’obbligazione gravante sui clienti finali;

-che, in contrario, non era utilmente invocabile la qualificazione dei traders quali mandatari senza rappresentanza dei clienti finali e che tale conclusione non era confutata dal disposto del D.Lgs. n. 79 del 1999, art. 9, comma 1, in quanto il potere di eterointegrazione contrattuale, pacificamente riconosciuto in capo all’Autorità, doveva, comunque, rispettare il criterio di legalità, declinato ex art. 23 Cost. in senso sostanziale, e i principi di economicità e ragionevolezza costituenti principi immanenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’Energia;

che, egualmente, illegittima doveva ritenersi la disposizione contenuta nella deliberazione impugnata che attribuiva la potestà ai distributori di risolvere il contratto con i traders, nell’ipotesi di mancato versamento, da parte di essi, degli “oneri di sistema”;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso, su tre motivi, ARETI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

E-distribuzione S.p.A. (già Enel distribuzione s.p.a.) resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su tre motivi;

ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente già Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico) aderisce, con il controricorso, alle tesi difensive della ricorrente principale e di quella incidentale;

Gala S.p.a., il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione, e Green Network s.p.a. resistono, anch’esse, con autonomi controricorsi;

AIGET e Utilitalia S.p.A. non hanno svolto attività difensiva;

il ricorso per cassazione è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;

in prossimòtdell’adunanza camerale E Distribuzione S.p.A ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1a ricorrente premette, in punto di fatto, di essere intervenuta nel grado di giudizio innanzi al Consiglio di Stato, in adesione alle ragioni dell’appellante AEEGSI (oggi ARERA), ponendo in risalto l’autonomia negoziale delle parti (distributore e trader) nell’ambito dei singoli rapporti contrattuali, alla luce delle disposizioni del codice civile, e a prescindere dalle previsioni della regolazione da parte dell’Autorità indipendente;

espone, all’uopo, di essere concessionaria del servizio di distribuzione dell’energia elettrica per il territorio del Comune di (OMISSIS) e di avere, in tale veste, concluso il contratto per il servizio di trasporto con l’utente Gala s.p.a., quale cliente grossista “che acquista energia a scopo di rivendita” (con cui il suddetto utente si era obbligato al pagamento dei corrispettivi relativi al servizio di trasporto inclusi nella fattura e, pertanto, anche degli oneri generali afferenti al sistema elettrico) e di avere escusso senza esito, a seguito del mancato pagamento di alcune fatture, le fideiussioni prestate a garanzia,. con conseguente risoluzione del contratto cui erano seguite controversie deferite all’Autorità giudiziale civile;

prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso, va rilevato che, nei rispettivi controricorsi Gala S.p.A. e Green Network s.p.a. hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso proposto da Areti S.p.A. sotto due diversi profili;

in primo luogo viene eccepita l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva in capo a Areti S.p.A., essendo tale Società intervenuta solo nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato ad adiuvandum dell’impugnazione proposta dall’AEEGSI, limitandosi ad aderire alle ragioni di quest’ultima, con la conseguenza che, stante la posizione meramente accessoria e dipendente dell’odierna ricorrente rispetto a quella dell’Autorità e in mancanza di impugnazione da parte di quest’ultima, il ricorso deve ritenersi inammissibile, per carenza di legittimazione attiva;

l’eccezione è fondata, con assorbimento della seconda, con la quale si è eccepita una sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, in capo alla stessa ARETI S.p.a.;

la veste, ricoperta da ARETI s.p.a, di intervenuta, innanzi al Consiglio di Stato, ad adiuvandum delle ragioni dell’appellante principale AEEGSI, oltre che ammessa dalla stessa ricorrente, risulta espressamente dalla sentenza del Consiglio di Stato che così ha qualificato la parte, rigettandone l’eccezione di mancata notificazione del ricorso, siccome non rivestente la posizione giuridica di controinteressata;

la posizione dell’interventore è prevista dall’art. 28 c.p.a. a mente del quale “chiunque non sia parte del giudizio e non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, ma vi abbia interesse, può intervenire accettando lo stato e il grado in cui il giudizio si trova” e il successivo art. 102, comma 2, preclude l’impugnazione all’interveniente, salvo i casi in cui sia titolare di una posizione giuridica autonoma;

la costante giurisprudenza del Giudice amministrativo interpreta tale ultima norma nel senso che il soggetto interveniente ad adiuvandum nel giudizio di primo grado non è legittimato a proporre appello in via principale e autonoma, salvo che non abbia un proprio interesse direttamente riferibile alla sua posizione, come nel caso in cui sia stata negata la legittimazione all’intervento o sia stata emessa nei suoi confronti la condanna alle spese giudiziali (v. Cons. Stato n. 3409/2018; id. 22 febbraio 2016, n. 724; id. 13 febbraio 2017 n. 614; 6 agosto 2013 n. 4121);

così delineata la peculiare posizione processuale dell’interventore ad adiuvandum nel processo amministrativo, va evidenziato che, egualmente, per la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. Sez. U. n. 5992 del 17/04/2012; seguita da Cass. n. 16930 del 08/07/2013 e, di recente, Cass. n. 2818 del 06/02/2018) “l’interventore adesivo non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare (salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico), sicchè la sua impugnazione è inammissibile, laddove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto di proporre impugnazione ovvero abbia fatto acquiescenza alla decisione ad essa sfavorevole; inoltre, esso non vanta un interesse concreto ed attuale all’impugnazione di affermazioni pregiudizievoli contenute nella sentenza favorevole, qualora svolte in via incidentale e sprovviste della forza vincolante del giudicato”;

nel caso in esame, è pacifico che la parte adiuvata innanzi al Consiglio di Stato, ovvero l’Autorità Garante per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, non abbia proposto ricorso per cassazione, con la conseguenza che il ricorso proposto da Areti S.p.a., con il quale non vengono censurate le statuizioni relative al suo intervento nè la disposta compensazione delle spese processuali, va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva;

dall’inammissibilità del ricorso proposto da Areti S.p.A. consegue, ai sensi dell’art-334 c.p.c. (applicabile in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39 c.p.a.) la perdita di efficacia del ricorso incidentale proposto da E-distribuzione S.p.A.;

in conclusione, pertanto, il ricorso proposto da ARETI S.p.A. va dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione attiva con conseguente perdita di efficacia, ex art. 334 c.p.c., del ricorso incidentale tardivo proposto da E-Distribuzione s.p.a.;

Areti S.p.a. e E-Distribuzione S.p.A., soccombenti, vanno condannate ciascuna alla refusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore delle controricorrenti Fallimento della (OMISSIS) S.p.a. in liquidazione, Gala S.p.a. e Green Network S.p.a.;

non vi è, invece, pronuncia sulle spese, in mancanza di attività difensiva, nei confronti di AIGET e Utilitalia S.p.A;

le spese processuali tra la ricorrente principale, E-distribuzione S.p.a. e ARERA (la quale nel suo controricorso ha aderito alle doglianze della ricorrente) vanno integralmente compensate;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale inammissibile per carenza di legittimazione ed, ex art. 334 c.p.c., privo di efficacia il ricorso incidentale proposto da E distribuzione S.p.A..

Condanna la ricorrente alla refusione in favore delle controricorrenti, ad eccezione di ARERA e di E-distribuzione S.p.a., nei cui confronti le compensa integralmente, delle spese processuali che liquida, per ciascuna, in complessivi Euro 5.000 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Condanna la ricorrente incidentale al pagamento in favore delle controricorrenti, ad eccezione di ARERA, delle spese processuali liquidate in Euro 5.000 oltre Euro 200 per esborsi, rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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