Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31265 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. un., 29/11/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 29/11/2019), n.31265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Presidente di sez. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente di sez. –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5672/2018 proposto da:

BERTUCCI ADALBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

CLARIZIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI

25;

– intimati –

PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE

DEI CONTI PER LA REGIONE LAZIO, M.L., MA.AN.,

T.V., D.L.R., m.m., TU.TU.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 538/2017 della CORTE DEI CONTI – TERZA SEZIONE

GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 10/11/2017;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/07/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso;

udito l’avvocato MARIA IDA LEONARDO per delega orale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Procura della Corte dei Conti del Lazio avviava istruttoria in relazione ad ipotesi di danno all’erario per una serie di illecite assunzioni di personale all’ATAC, in ordine alle quali vi era stato anche accertamento in sede penale con richiesta in data 8 aprile 2013, da parte della Procura della Repubblica di Roma, di rinvio a giudizio di vari soggetti.

In esito alla svolta istruttoria contabile ed alla conseguente citazione a giudizio la Sezione Lazio della Corte dei Conti, con sentenza n. 449/2015, respinte le eccezioni di carenza di giurisdizione contabile e di sospensione del giudizio, riteneva la responsabilità dei vari incolpati -fra cui l’odierno ricorrente B. – graduando, con valutazione equitativa, il danno e determinando, come in atti, la relativa condanna.

Il B. interponeva appello avverso la succitata decisione del Giudice contabile di prime cure.

L’adita Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti dichiarava, quindi, l’inammissibilità del gravame interposto dal B. medesimo.

Quest’ultimo ricorre innanzi a queste Sezioni Unite al fine di sentir affermare l’insussistenza della giurisdizione contabile della Corte dei Conti nel caso di specie.

Resiste al ricorso la Procura Generale presso la Corte dei Conti concludendo per l’inammissibilità del proposto ricorso in ogni caso infondato. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La decisione oggi gravata innanzi a questa Corte dichiarava l’inammissibilità del gravame proposto innanzi alla Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti avverso la decisione del Giudice contabile di prime cure che aveva già rigettato l’eccepita eccezione di difetto di giurisdizione nella fattispecie.

Con la medesima sentenza la detta Sezione Giurisdizionale Centrale dichiarava inammissibile l’appello del B. in quanto proposto con ricorso tardivo.

In particolare e così come accertato con la sentenza impugnata (pp. 16 e 17), richiamate le norme in base alle quali (R.D. n. 1083 del 1933, art. 8 e D.L. n. 453 del 1993, art. 1, comma 5 bis convertito nella L. n. 19 del 1994, come modificato dal D.L. n. 543 del 1996, L. n. 639 del 1996) l’appello è proponibile entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha acclarato la sussistenza, nella concreta fattispecie, della ritenuta inammissibilità.

Più specificamente ancora, dato atto della produzione “da parte del P.M. dell’originale della avvenuta e rituale notifica della sentenza gravata all’appellante B.A. in data 7.12.2015” (circostanza neppure specificamente contestata ex adverso) ha rilevato “la tardività dell’appello n. 50481 rispetto al termine breve di giorni 60 posto che l’appello risulta notificato (rectius presentato all’Ufficio postale) in data 16.2.2016”.

Da tanto e dalla dirimente ritenuta tardività l’impugnata sentenza ha fatto discendere l’ovvia conseguenza dell’inammissibilità dell’appello ostativa “per il carattere assorbente e pregiudiziale” all’esame, nel merito, delle sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice contabile, ritenendo comunque pienamente condivisibile “quanto controdedotto dal P.G. nelle proprie conclusioni scritte”.

Pertanto l’affermazione della giurisdizione contabile, ribadita dalla sentenza impugnata, non può più essere contestata perchè è ormai coperta dal giudicato creatosi a seguito della inammissibilità dell’appello.

Deve, inoltre, rilevarsi che l’inammissibilità del ricorso in esame non può venire meno anche in considerazione delle ulteriori doglianze pure prospettate.

Queste, in particolare, concernono la denuncia di errore sotto il profilo sia della omessa preliminare considerazione, da parte del Giudice contabile, della sussistenza della sua giurisdizione (e, quindi, in concreto della ricorrenza nell’ipotesi di società in house) prima della adozione di una decisione processuale, sia della correttezza della medesima decisione processuale di inammissibilità dell’appello.

Infatti gli esposti errori in iudicando ed in procedendo non concretizzano vizio inerente l’essenza di giurisdizione o lo sconfinamento dai limiti della stessa, ma solo il modo in cui la medesima giurisdizione è stata esercitata (Cass., sez. un., 18 maggio 2017, n. 12497 e 8 febbraio 2018, n. 3146) senza sconfinamento al di fuori dei propri limiti.

2.- In conclusione deve dichiararsi l’inammissibilità del proposto ricorso.

3.- Nulla deve statuirsi quanto alle spese del giudizio stante la natura di parte solo in senso formale dell’intimata Procura Generale della Cote dei Conti.

4.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13.

P.Q.M.

LA CORTE

dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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