Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31265 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31265

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2085-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VENTICINQUE, 6, presso lo studio dell’avvocato LAURA POLIMENO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DIMITRY CONTE;

– ricorrente –

contro

M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA, 72,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DI NAPOLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MAURIZIO RUCCARELLA;

– controricorrente –

e

M.A., M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22005/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 31/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1 Con sentenza n. 22005/16 dep. 31.10.2016, questa Corte ha rigettato il ricorso principale proposto da S.M. contro la sentenza 99/2014 della Corte d’Appello di Lecce, nonchè il secondo motivo del ricorso incidentale proposto da M.L. (quale procuratore generale di M.F.); ha invece accolto il primo motivo del ricorso incidentale e cassato con rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

Il giudizio di merito verteva su una questione ereditaria.

2 Contro la citata sentenza la S. propone ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 1 e dell’art. 395c.p.c., n. 3.

Resiste con controricorso M.L. nella predetta qualità, mentre M.A. (parte contumace in appello e intimato in cassazione).

Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso.

3 Con l’unico motivo si chiede la revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 3, sostenendosi che dopo la sentenza di legittimità, cioè il 6.12.2017, sono stati rinvenuti due testamenti ritenuti decisivi.

Il ricorso per revocazione è inammissibile per il rilievo assorbente rispetto ad ogni altra questione – che, per espressa previsione di legge, solo i provvedimenti della Corte di cassazione che hanno deciso nel merito sono suscettibili di revocazione per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 6 e per opposizione di terzo (v. art. 391 ter c.p.c.).

Nel caso di specie, la domanda di revocazione per il motivo di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3, non riguarda una sentenza di cassazione che ha deciso nel merito, ma una sentenza “di legittimità” (v. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21912 del 27/10/2015 Rv. 636888; Sez. 2, Ordinanza n. 862 del 14/01/2011 Rv. 616245).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle ulteriori spese. Considerato che trattasi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese generali in misura del 15% sui compensi; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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