Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31263 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 24/01/2019, dep. 29/11/2019), n.31263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3300-2018 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 2,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CIMINO, rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO FILICETTI;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE XXI APRILE

11, presso lo studio dell’avvocato CORRADO MORRONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ORESTE VIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2136/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 22/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 24/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA

BESSO MARCHEIS.

Fatto

RITENUTO

Che:

1. Con atto di citazione del 5/12/1997 P.A. conveniva in giudizio G.F., chiedendo che venisse accertato il confine fra le rispettive proprietà fondiarie. Costituitosi in giudizio, G.F. faceva a sua volta valere domanda riconvenzionale volta ad ottenere la rimozione del cancello di accesso alla sua proprietà nonchè il ridisegno della pista di accesso al garage, avendo l’attore invaso il confine di sua proprietà.

Il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 700/2009, rigettava entrambe le domande.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello P.A., censurando la sentenza e in particolare lamentando l’erroneità delle risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio e la mancata considerazione di un atto di frazionamento allegato al titolo di acquisto.

La Corte di appello di Catanzaro – con sentenza 22 dicembre 2016, n. 2136 – riteneva fondato l’appello, condividendo l’esito della rinnovata consulenza tecnica d’ufficio e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza accoglieva la domanda proposta dall’originario attore.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione G.F..

Resiste con controricorso P.A..

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 – bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

I. L’unico motivo di ricorso lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: il giudice d’appello ha basato la propria decisione sulle conclusioni del consulente tecnico nominato in secondo grado, ma il consulente tecnico ha “commesso errori grossolani di calcolo”, “confusioni” nella “tabella dei punti e relative coordinate”, errori e confusioni che “stravolgono completamente” i risultati della consulenza, senza contare che il consulente tecnico “non si è nemmeno preoccupato di verificare la superficie complessiva reale del lotto P. per come acquistata con regolare atto pubblico”, verifica invece “puntualmente” fatta dal consulente tecnico nominato in primo grado, profili tutti evidenziati dal consulente tecnico di parte in sede di osservazioni alla prima stesura della consulenza tecnica d’ufficio e invece non considerati dalla relazione finale del consulente d’ufficio.

Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente contesta infatti il recepimento da parte del giudice d’appello della consulenza tecnica d’ufficio svolta in appello, consulenza tecnica a suo avviso errata, lacunosa ed incompleta, e sostanzialmente chiede a questa Corte di rivalutarla, non considerando che tale rivalutazione non può essere compiuta da questa Corte di legittimità. Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 – bis 1 c.p.c., il ricorrente focalizza la portata del motivo sulla mancata verifica da parte del consulente tecnico d’ufficio d’appello della superficie complessiva reale del lotto di controparte (e in particolare sottolinea l’omessa considerazione dell’ampliamento della strada comunale e della “superficie derivata lungo il confine ovest”), omessa verifica che determinerebbe l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c.. Al riguardo va rilevato che l’esposizione del motivo non argomenta circa la decisività del compimento di tale verifica già posta in essere dal consulente d’ufficio di primo grado (p. 7 del ricorso) – da parte del consulente d’ufficio nominato in appello, limitandosi al riguardo il ricorrente a postulare la necessità di tale verifica “per una completa ed esaustiva risoluzione del regolamento dei confini”, nè specifica quando e con quali modalità abbia fatto valere l’omesso compimento di tale verifica, unicamente allegando in modo generico di avere evidenziato “dette legittime osservazioni” (ossia le critiche alla consulenza d’ufficio) “in sede di prima stesura della consulenza tecnica d’ufficio”.

II. Il ricorso va pertanto rigettato.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 24 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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