Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31263 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31263

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7497-2017 proposto da:

D.D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PARAGUAY 5,

presso lo studio dell’avvocato GIUNIO RIZZELLI, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, ROMA CAPITALE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 17376/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 21/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. Picaroni Elisa.

Fatto

RITENUTO

che D.D.L. ricorre, sulla base di un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma depositata il 21 settembre 2016, che ha accolto l’appello proposto da Equitalia Sud s.p.a. avverso la sentenza del Giudice di pace di Roma n. 12173 del 2014;

che il Giudice di pace aveva accolto l’opposizione a cartella esattoriale proposta dal D.D. e condannato Roma Capitale, ente impositore, ed Equitalia, agente di riscossione, al pagamento delle spese di lite;

che il Tribunale ha riformato la decisione, dichiarando compensate le spese tra Equitalia e le altre parti, argomentando che non vi fosse soccombenza di Equitalia in quanto l’annullamento della cartella di pagamento era conseguenza della mancata notifica dei verbali presupposti, ascrivibile all’ente impositore;

che gli intimati Equitalia Sud spa e Roma Capitale non hanno svolto difese;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 91 c.p.c., e dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di litisconsorzio necessario e soccombenza;

che il motivo è fondato;

che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, dopo iniziali incertezze, si è consolidata nel senso che nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa, anche quando l’annullamento sia riconducibile al vizio di notifica del verbale di accertamento presupposto, e quindi sia ascrivibile all’ente impositore, l’esattore deve rispondere delle spese processuali nei confronti dell’opponente vittorioso in base al principio di causalità, che informa quello della soccombenza, perchè comunque la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento, sebbene eseguita dall’esattore in esecuzione del rapporto che ha ad oggetto il servizio di riscossione, e tenendo peraltro conto che l’esattore, proprio perchè ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, deve rispondere dell’esito della lite pure con riguardo alle spese processuali (Cass. 31/01/2017, n. 2570; Cass. 11/07/2016, n. 14125; Cass. n. 17502 del 2016 e n. 21391 del 2016);

che, pertanto, come esattamente rilevato da Cassazione n. 14125 del 2016, e di recente ribadito da Cassazione n. 15390 del 2018, la compensazione delle spese nei rapporti tra l’opponente vittorioso e l’agente della riscossione è ben possibile ricorrendo i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente impositore;

che invece, nel caso qui in esame, la compensazione delle spese tra l’opponente vittorioso ed Equitalia Sud spa è stata disposta sull’erroneo presupposto che l’agente della riscossione non fosse soccombente;

che il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale farà applicazione dei principi richiamati, regolando anche le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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