Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31262 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31262

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5780-2017 proposto da:

T.V., S.M.R., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato ROBERTA MARIA AVOLA FARACI;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DARIO PAUTASSI,

GIAN MARIO RAMONDINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2943/2016 del GIUDICE DI PACE di TORINO,

depositata il 31/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere Dott. Picaroni Elisa.

Fatto

RITENUTO

che T.V. e S.M.R. ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza del Giudice di pace di Torino n. 2943 del 2016, depositata il 31 agosto 2016 e notificata il 21 dicembre 2016, che ha respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo che intimava ai predetti il pagamento di Euro 639,68, oltre le spese di procedimento, a favore del Condominio di (OMISSIS), a titolo di oneri condominiali;

che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1123,1136 e 1137 c.c. e dei principi informatori della materia, e si contesta il mancato accertamento della nullità della Delib. condominiale 23 ottobre 2014, posta a fondamento del decreto ingiuntivo;

che con il secondo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e si contesta il frazionamento o duplicazione del credito azionato in via monitoria, in spregio ai principi della buona fede e correttezza;

che il Condominio resiste con controricorso;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., di inammissibilità del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

il ricorso è inammissibile;

che, secondo il principio ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, nell’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e, particolarmente, dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria (art. 113 c.p.c., comma 2), sono impugnabili con l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3 che è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione (ex plurimis, Cass. Sez. U 18/11/2008, n. 27339; Cass. 13/03/2013, n. 6410; Cass. 17/11/2017, n. 27356; Cass. 18/11/2018, n. 27339);

che, infatti, nel regime configurato dall’art. 339 c.p.c., le sentenze del giudice di pace sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi: a) se le parti sono d’accordo per omettere l’appello, secondo la previsione generale di cui all’art. 360 c.p.c., comma 2; b) se il giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti (ex art. 114 c.p.c.), essendo tali sentenze inappellabili;

che il caso in esame è disciplinato, ratione temporis, dalla normativa richiamata, con la conseguenza che la sentenza del Giudice di pace di Torino non era impugnabile con il ricorso per cassazione ma con l’appello;

che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna solidale dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione;

che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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