Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31261 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31261

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4754-2016 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

GIUSEPPINA CHIARELLO;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 26/2013 del Giudice di Pace di Corato,

depositata il 25/02/2013 nonchè avverso l’ordinanza del Tribunale

di Bari, comunicata a mezzo pec in data 4 dicembre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2018 dal Consigliere dott. Picaroni Elisa.

Fatto

RITENUTO

che A.G. ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., avverso la sentenza del Giudice di pace di Corato nonchè avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari, di inammissibilità dell’appello;

che il Giudice di pace aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta dal sig. A. avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Bari in data 11 ottobre 2012, che gli intimava il pagamento di Euro 9.230,00 oltre spese, a titolo di sanzione per emissione di assegni senza autorizzazione del trattario;

che il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c. sul rilievo che, come evidenziato dal Giudice di pace, la contestazione della firma apposta sugli assegni richiedesse la querela di falso, che non era stata proposta, essendosi l’ A. limitato al disconoscimento;

che inoltre era irrilevante la questione dell’asserita mancata notifica del preavviso di revoca;

che, a seguito di proposta di accoglimento formulata dal relatore ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il ricorso è stato chiamato in decisione nella camera di consiglio del 26 ottobre 2017;

che in quella sede questa Corte ha rilevato la nullità della notifica del ricorso e, con ordinanza interlocutoria depositata in data 18 gennaio 2018, ne ha disposto la rinnovazione presso la sede della Prefettura di Bari;

che, espletato l’incombente, il ricorso è stato nuovamente avviato alla decisione previa comunicazione della proposta di accoglimento;

che la Prefettura di Bari non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che il ricorso avente ad oggetto la sentenza di primo grado è fondato;

che il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 23 e 3, artt. 113,115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 214 e 216 c.p.c., nonchè degli artt. 2697 e 2700 c.c., ed assume che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, la contestazione della firma apposta sugli assegni non richiedeva querela di falso;

che, con il secondo motivo, è denunciata omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo e si contesta che il Giudice di pace non aveva affrontato l’ulteriore motivo di opposizione, riguardante la questione della prova che la revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni fosse pervenuta nella sfera di conoscibilità dell’ A. prima della emissione degli assegni;

che il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il secondo motivo;

che nel procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l’esame di ogni questione concernente l’alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell’effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (ex plurimis, Cass. 14/02/2013, n. 3705; Cass. Sez. U 24/07/2009, n. 17355);

che, nella specie, erroneamente è stata ritenuta necessaria la querela di falso per contestare la sottoscrizione di assegni che non risulta avvenuta alla presenza di pubblico ufficiale, e quindi non rientra tra i “fatti” assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c.;

che il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale è inammissibile in quanto non rispetta i limiti di impugnabilità fissati da Cass. Sez. U n. 1914 del 2016, oltre a non essere più sorretto da alcun interesse;

che l’accoglimento del ricorso proposto avverso la sentenza di primo grado comporta la cassazione della predetta sentenza ed il rinvio al giudice d’appello, il quale procederà ad un nuovo esame del gravame, facendo applicazione del principio di diritto richiamato, e provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari accoglie il primo motivo del ricorso avverso la sentenza di primo grado, assorbito il rimanente motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Bari, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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