Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31260 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11946-2018 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

SABINA PIZZUTO;

– ricorrente –

contro

L.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ANTONINO TRIPODI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 46/2018 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 29/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi, ha condannato L.S. a corrispondere al dipendente B.V. differenze retributive dovute a vario titolo in virtù del rapporto di lavoro intercorso dal 26 marzo 1996 al 7 giugno 2004; ha, inoltre, condannato l’appellante al pagamento delle spese di lite del doppio grado di merito e dei compensi dovuti ai consulenti nominati dal primo e dal secondo giudice;

la cassazione della sentenza è domandata da B.V. sulla base di due motivi, illustrati da successiva memoria, ai quali L.S. ha opposto difese con tempestivo controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente deduce “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui all’art. 2120 c.c. ed alla L. n. 297 del 1982 – Violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”; contesta l’erroneità della sentenza d’appello, là dove la stessa ha stabilito che la somma elargita mese per mese in contanti e “in nero” al L. potesse essere imputata a titolo di t.f.r., atteso che il diritto alla corresponsione dell’istituto matura alla cessazione del rapporto di lavoro;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, deduce “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 115 e 116 c.p.c.; artt. 2697 e 2729 c.c., art. 132 c.p.c., comma 2, lett. 4, dell’art. 111 Cost., comma 7; nonchè nullità della sentenza o del procedimento”; si duole che la Corte territoriale abbia violato i principi in materia di onere della prova, ritenendo che, al di là della rilevanza attribuita alle ammissioni del datore in merito alle somme erogate “in nero”, il giudice d’appello avrebbe dovuto pretendere dal datore la prova dell’avvenuto adempimento della prestazione richiesta, il che non sarebbe avvenuto; sostiene di non potersi conferire valore di prova alla testimonianza resa dal lavoratore in sede di libero interrogatorio, là dove questi aveva dichiarato di aver ricevuto quanto affermato dal datore in contanti, mese per mese, e in base ad un accordo intercorso tra le parti, in base al quale sulla busta paga veniva indicata una qualifica inferiore a quella corrispondente alla prestazione effettivamente svolta (capo officina);

va preliminarmente esaminata l’eccezione d’improcedibilità del ricorso per mancato rispetto del termine di deposito di venti giorni previsto dall’art. 369 c.p.c., proposta dall’odierno controricorrente;

sostiene la difesa del L. che il deposito del ricorso sarebbe stato effettuato dal B. il 30 aprile 2018 ossia ventiquattro giorni dopo la notifica del ricorso, intervenuta il 6 aprile 2018;

l’eccezione non merita accoglimento, atteso che il ricorso è stato spedito tramite il servizio postale il 24 aprile ed è soltanto pervenuto il 30 aprile, sicchè la data cui fare riferimento per accertare il rispetto del termine di legge contemplato per il deposito è quello della spedizione (24 aprile) e, pertanto, deve affermarsi che lo stesso è avvenuto entro i venti giorni dalla notifica del 6 aprile;

venendo ora all’esame dei motivi di ricorso, il primo va dichiarato infondato;

l’istituto, così come disciplinato dalla L. n. 297 del 1982, contempla all’art. 1 commi 6 e ss., una specifica disciplina dell’anticipazione del t.f.r., che ne connota la natura propria di retribuzione differita;

l’affermazione contenuta nel motivo di ricorso in esame, secondo cui, maturando il diritto al t.f.r. soltanto alla cessazione del rapporto di lavoro, erroneamente il giudice ne avrebbe imputato la somma percepita in contanti dal lavoratore a tale titolo non è quindi corretta;

la stessa disattende il principio affermato da questa Corte secondo il quale “La disciplina delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto si distingue da quella più generale del trattamento di fine rapporto e delle modalità di calcolo e, di conseguenza, l’inderogabilità di quest’ultima non incide sulla disciplina delle anticipazioni, la quale, invece, è derogabile per accordo, collettivo o individuale, tra le parti.” (cfr. per tutte Cass. n. 4133 del 2007);

il secondo motivo è inammissibile atteso che la valutazione, da parte del giudice del merito, della prova testimoniale rientra nei poteri istruttori di questi e non integra un motivo di ricorso per cassazione, in virtù del principio del libero convincimento (ex multis, Cass. n. 16467 del 2017);

in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2500 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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