Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31260 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31260

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20843-2017 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 118, presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO POLINARI, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BMW ROMA SRL, rappresentata e difesa dagli avv.ti ANDREA MANZI,

STEFANO SARTORI BARANA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 636/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 1.2.2017, ha respinto il gravame proposto da S.C. contro la sentenza di primo grado (n. 25933/2009 del locale Tribunale) che a sua volta aveva respinto la domanda di risoluzione del contratto di vendita di un autoveicolo BMW classe X 5, lui proposta per gravi difetti contro la venditrice BMW Roma srl. Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale ha rilevato che la parte istante non aveva assolto all’onere della prova circa la presenza di gravi vizi o mancanza di qualità necessarie dell’automobile, essendosi limitata ad esibire ricevute relative ad interventi di ordinaria manutenzione del veicolo (cambio olio motore, antigelo ecc.) e non potendosi ricavare elementi favorevoli dalla prova testimoniale ammessa. In tale contesto, la Corte d’Appello ha disatteso la richiesta di nomina di un consulente tecnico, ritenendola finalizzata a supplire alle deficienze probatorie.

2 Contro tale sentenza il soccombente ricorre per cassazione a cui resiste con controricorso la società venditrice.

3 n relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

La controricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 191 c.p.c. dolendosi della motivazione addotta dalla Corte territoriale per disattendere la richiesta di nomina di un consulente tecnico di ufficio. Ad avviso del ricorrente, invece, le ricevute degli interventi al veicolo e la mancata contestazione dei fatti dedotti in ordine ai vizi immediatamente lamentati, unitamente all’evasiva, anzi omissiva risposta del teste escusso avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale ad ammettere l’accertamento tecnico sul veicolo, unico strumento in grado di accertare compiutamente i fatti posti a base della domanda.

Il motivo è manifestamente infondato.

Come costantemente affermato da questa Corte, la violazione di una norma di diritto comporta un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016 Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171; Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 Rv. 626129; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010 Rv. 612745; più di recente, v. anche Sez. 2 -, Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017 Rv. 645246 in motivazione).

Ebbene, nel caso in esame la critica mossa dal ricorrente non investe affatto la ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme denunziate e quindi non pone nessun problema interpretativo, nel senso sopra indicato, delle disposizioni che disciplinano la nomina del consulente tecnico di ufficio (artt. 61 e 191 c.p.c.), ma riguarda molto più semplicemente – l’esercizio della facoltà di avvalersi o meno dell’ausiliare, che come è noto è riservata all’apprezzamento del giudice di merito (tra le tante, Sez. 1 -, Sentenza n. 7472 del 23/03/2017 Rv. 644826; Sez. 1, Sentenza n. 17399 del 01/09/2015 Rv. 636775 Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011 Rv. 615839) ed oggi non è più neppure censurabile sotto il profilo del vizio di motivazione, per effetto della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (che ha introdotto il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ipotesi qui non ricorrente e neppure dedotta).

La censura, quindi, non coglie nel segno e il ricorso va respinto con addebito di ulteriori spese alla parte soccombente.

Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il nuovo comma 1 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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