Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3126 del 17/02/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3126 Anno 2016
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 8817-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
382

PARILLO ANTONIO;
– intimato –

avverso la sentenza n.

51/2009 della COMM.TRIB.REG. di

t
NAPOLI, depositata il 20/02/2009;
udita la relazione della causa

svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 17/02/2016

udienza del 03/02/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato FIORENTINO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per

Svolgimento del processo
Previa riunione, la CTP rigettò i ricorsi proposti da Parillo Antonio avverso due
avvisi di accertamento per le annualità 2002 e 2003. L’appello dei contribuente
fu accolto dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania sulla base
della seguente motivazième. Se da un lato “è vero che il calcolo dei’ ricavi del
caffè, che è stato la componente principale dell’accertamento, è stato condotto

sfrido), del numero di tazzine ricavabili e del prezzo di vendita delle stesse,
dall’altro va rilevato che l’Ufficio, dopo tale calcolo, ha desunto i ricavi inerenti
ai prodotti diversi dal caffè, applicando al complessivo costo del venduto,
depurato del costo del caffè, le percentuali di ricarico complessive dichiarate
per gli anni assoggettati a verifica. Tale procedimento è evidentemente viziato,
in quanto: accorpa in una unica indifferenziata categoria tutti i prodotti trattati;
nell’applicare a tale unica categoria le percentuali di ricarico complessive
dichiarate per gli anni assoggettati a verifica, non tiene conto che su tali
percentuali incideva evidentemente in maniera rilevante proprio il caffè, per il
quale gli accertamenti hanno in effetti appurato un ricarico molto elevato. Per i
prodotti in discorso occorreva invece fare riferimento alle rispettive quantità
acquistate e applicare le percentuali di ricarico appropriate per ciascuna
categoria. All’esito tenuto conto di quanto specificatamente accertato per i
ricavi di caffè, poteva causa cognita verificarsi se i ricavi complessivi dichiarati
erano congrui o meno. L’erroneo procedimento seguito inficia
irrimediabilmente gli accertamenti effettuati, che non possono perciò essere
considerati validi”.
Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di
due motivi.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 c.p.c. e 59
comma 2 d. leg. n. 546/1992 ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Lamenta la
ricorrente che la CTR, nel non considerare congrua la ricostruzione dei ricavi
per i prodotti commercializzati diversi dal caffè, ha fatto derivare l’illegittimità
dell’intero avviso di accertamento, dovendo invece statuire nel merito con

in maniera precisa, sulla base della quantità acquisita (depurata di un 5% per

e 1

.

adeguato giudizio estimativo e che in violazione dell’art. 112 c.p.c. ha omesso
di rideterminare l’imponibile.
Il motivo è fondato. Il processo tributario non è diretto alla mera
eliminazione giuridica dell’atto impugnato, ma ad una pronuncia di merito,
sostitutiva sia della dichiaraziòne resa dal contribuente che dell’accertamènto
dell’ufficio. Ne consegue che il giudice tributario, ove ritenga invalido l’avviso di

può limitarsi ad annullare l’atto, ma è tenuto ad esaminare nel merito la
pretesa tributaria e a ricondurla, mediante una motivata valutazione
sostitutiva, alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte (fra
le tante Cass. 19 settembre 2014, n. 19750; 28 novembre 2014, n. 25317).
Con il secondo motivo si denuncia motivazione illogica e/o contraddittoria
ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la CTR, nonostante
avesse ritenuto che l’Ufficio aveva condotto in maniera corretta il calcolo dei
ricavi del caffè, ha annullato l’avviso di accertamento nella sua interezza,
anziché ritenerlo in parte legittimo.
Il motivo è fondato. La CTR per un verso ha rilevato che il calcolo dei
ricavi del caffè, costituente la componente principale dell’accertamento, “è
stato condotto in maniere precisa”, per l’altro, dopo avere rilevato l’indebita
generalizzazione agli altri prodotti della percentuale di ricarico relativa al caffè,
ha concluso per la complessiva illegittimità dell’accertamento dell’Ufficio. La
motivazione, limitatamente ai ricavi relativi al caffè, appare contraddittoria,
perché per un verso si evidenzia la correttezza della determinazione dei ricavi,
per l’altro si conclude per l’illegittimità dell’accertamento relativo. Stante la
contraddittorietà sul punto della motivazione, non è possibile, con riferimento
ai ricavi relativi al caffè, cogliere la ratio decidendi della decisione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
DEPOSITATO I
est.

!iorno 3 febbraio 2016

accertamento per motivi di ordine sostanziale (e non meramente formali), non

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