Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3126 del 12/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 3126 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE,
in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura
Generale dello Stato dalla quale è rappresentata e
difesa.
– ricorrente
segg
contro
MORINO GIUSEPPE,
rappresentato e difeso per procura a
margine del controricorso dall’Avv.Fabio Pace presso il
cui studio in Roma, c.so di Porta Romana n.89/b è
elettivamente domiciliato.
-controricorrente-
Data pubblicazione: 12/02/2014
avverso
la
sentenza
n.89/1/08
della
Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia, depositata il
28.10.2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14.11.2013 dal Consigliere Dott.Roberta
udito per la ricorrente l’Avv.Gianni De Bellis;
udito per il controricorrente l’Avv.Fabio Pace;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuseppe Morino, ex dirigente dell’Enel, impugnò
dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di
Lecco il silenzio rifiuto formatosi sulla propria
istanza di rimborso delle somme che l’Enel aveva, a suo
dire, indebitamente trattenuto a titolo di ritenute di
imposta, in occasione della corresponsione del capitale
maturato in virtù di polizza integrativa aziendale
stipulata in base all’accordo ENEL/FNDAI attuativo del
C.N.L. del 16.5.1985.
La Commissione di prima istanza accoglieva il
ricorso e detta sentenza, appellata dall’Agenzia delle
Entrate, veniva confermata dalla Commissione Tributaria
Regionale della Lombardia, con la sentenza indicata in
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Crucitti;
epigrafe.
I Giudici
territoriali
statuivano che alle
prestazioni, in forma di capitale, percepiti dai
dipendenti iscritti ai fondi pensionistici ante
28.4.1993 doveva applicarsi sull’importo costituito
dei premi riscossi, la ritenuta d’imposta del 12,50% di
cui all’art.6 della legge n.482/85.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione,
affidato a quattro motivi, l’Agenzia delle Entrate.
Giuseppe Morino ha resistito con controricorso,
illustrato da successiva memoria ex art.378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia
delle Entrate denuncia la sentenza impugnata di
omessa pronuncia, ai sensi del n.4 dell’art.360
c.p.c. ed in relazione all’art.112 c.p.c. per non
avere la CTR pronunciato su specifico motivo di
gravame; mentre con il secondo motivo, avanzato in
subordine al primo sulla base delle medesime
considerazioni, si deduce ai sensi del n.5
dell’art.360 n.5 c.p.c. un difetto di motivazione
per avere la CTR motivato la propria decisione
sulla base di affermazioni apodittiche e generiche
senza operare alcuna qualificazione della
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dalla differenza tra l’ammontare corrisposto e quello
prestazione dedotta in giudizio.
Con il terzo motivo l’Agenzia delle Entrate
deduce -ex art. 360 n.3 c.p.c.- violazione e falsa
applicazione degli artt.13, comma 9, d.lgs 124/93;
l, comma 5, D.L. 669/96, convertito in L. 30/97; 6
la Commissione Regionale, erroneamente aveva
ritenuto che, nella fattispecie, si fosse in
presenza di un rapporto assicurativo, quando
invece si trattava di una prestazione
pensionistica
aziendale
ad integrazione
del
trattamento previdenziale obbligatorio.
Rigettati i primi due motivi non sussistendo,
nella specie, i vizi denunziati siccome le censure
involgono in realtà la diversa qualificazione del
rapporto controverso operata dalla CTR rispetto a
quella prospettata dalla parte pubblica, il terzo
motivo di ricorso appare fondato per quanto di
ragione, con assorbimento del quarto mezzo.
La questione del regime fiscale delle somme
corrisposte a titolo di liquidazione in capitale del
trattamento di previdenza integrativa aziendale erogato
dal fondo previdenziale FONDENEL/P.I.A. è stata risolta
dalle Sezioni unite di questa Corte che, con la
sentenza n. 13642 del 2011, resa in controversia
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L.n.482/85; 16 e 17 T.U.I.R. – ha rilevato che
analoga,
ha
chiarito
che,
“in tema
di
fondi
previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in
forma capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in
epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.
124 del 1993, ad un fondo di previdenza complementare
previdenziale prevalente, sono soggette al seguente
trattamento tributario: a) per gli importi maturati
fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata
al regime di tassazione separata di cui all’art. 16,
comma, lett. a), e 17 del TUIR, solo per quanto
riguarda la “sorte capitale” corrispondente
all’attribuzione patrimoniale conseguente alla
cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme
provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si
applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n.
482 del 1985, art. 6; b) per gli importi maturati a
decorrere dal l gennaio 2001 si applica interamente il
regime di tassazione separata di cui all’art. 16, comma
1, lett. a), e art. 17 del TUIR”.
Alla stregua di
tale principio,
il meccanismo
impositivo di cui alla legge n. 482 del 1985, art. 6
(aliquota del 12,5% sulla differenza tra l’ammontare
del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi,
ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimo) si
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aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa
applica, a coloro che siano iscritti al fondo di
previdenza complementare aziendale FONDENEL/P.I.A. da
epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. n.
124 del 1993, sulle somme percepite a titolo di
liquidazione in capitale del trattamento di previdenza
maturati entro il 31 dicembre 2000 che provengano dalla
liquidazione del rendimento finanziario del capitale.
Per tale va inteso, come espressamente precisato nella
parte motiva della citata sentenza delle Sezioni Unite
(ultima parte del penultimo periodo del paragrafo 6.1),
il “rendimento netto imputabile alla gestione sul
mercato, da parte del Fondo, del capitale accantonato”.
3.2.11 ricorso dell’Agenzia delle Entrate è, in questi
termini, fondato, atteso che la sentenza impugnata ha
ritenuto applicabile l’aliquota del 12,5% sull'”importo
costituito dalla differenza tra l’ammontare del
capitale corrisposto e quello dei premi riscossi;
mentre avrebbe dovuto applicare tale aliquota solo, al
rendimento imputabile alla gestione sul mercato, da
parte del Fondo, del capitale accantonato,
quantificando il relativo importo, maturato alla data
del 31.12.2000, in base agli investimenti concretamente
effettuati dal Fondo sul mercato finanziario, alla
stregua delle norme contrattuali via via applicabili, e
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integrativa aziendale, solo limitatamente agli importi
delle plusvalenze con essi realizzati.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con
rinvio al Giudice di merito affinché provveda
all’accertamento in fatto sopra illustrato
„ILAU
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P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso
principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per il regolamento delle spese processuali, alla
Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in
diversa composizione.
Così deciso in Roma in data 14.11.2013.
La Corte,