Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3126 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34869-2006 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA

841, presso lo studio dell’avvocato PORCARI PIERO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato BENEDETTI CARLO, giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CAPITALIA S.P.A., BANCA DI ROMA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

FILIPPO MARCHETTI 35, presso lo studio dell’avvocato CATI AUGUSTO,

che le rappresenta e difende giusta procure speciali rispettivamente

per Notar ZAPPONE Antonio Maria di Roma del 12/01/2007 rep. n. 82056

e per Notar Zappone Daria di ROMA del 11/01/2007 rep. n. 82053;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 747/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 19/09/2006 R.G.N. 742/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato BENEDETTI CARLO; udito l’Avvocato CATI AUGUSTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 6.7/19.9.2006 la Corte di appello di L’Aquila, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Pescara il 21.10.2003, impugnata da Capitalia spa e dalla Banca di Roma spa, rigettava la domanda proposta da A.F. per far dichiarare l’illegittimità del licenziamento intimatogli dalle predette, alle cui dipendenze aveva lavorato con le mansioni di cassiere.

Osservava in sintesi la corte territoriale che, a prescindere dall’accertamento di una eventuale responsabilità penale in ordine alla sottrazione di banconote e valori (constatata il (OMISSIS), all’apertura della cassaforte, chiusa il precedente giorno sei dall’ A. e dal capo operativo, D.B.S.), responsabilità esclusa in sede penale e neppure contestata in sede disciplinare, il dipendente aveva posto in essere una grave violazione dei doveri inerenti l’esercizio delle sue mansioni, violando, per come addebitatogli, precise regole di condotta che, per inerire alle delicate operazioni di tenuta del denaro e di chiusura della cassaforte, apparivano decisive ai fini della persistenza del rapporto fiduciario, avendo lo stesso A. ammesso che aveva lasciato incustodita la cassaforte e che, in questo frangente, era possibile che qualcuno potesse aver avuto il tempo di sottrarre il denaro.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso A.F. con due motivi. Resistono con controricorso, illustrato con memoria, Capitalia spa e la Banca di Roma spa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti collettivi nazionali di lavoro (art. 360 c.p.c., n. 3) ed, al riguardo, osserva che la corte di merito aveva trascurato di considerare che l’eventuale violazione delle disposizioni regolamentari relative alla chiusura della cassaforte non poteva considerarsi violazione grave della normativa interna in quanto, in ogni caso, inidonea a prevenire la realizzazione del furto (che presupponeva la conoscenza del codice segreto e l’intervento congiunto di entrambi i consegnatari delle chiavi: A. e il D.B.), e che era stata, altresì, omessa una adeguata valutazione sia dell’elemento intenzionale sia del comportamento successivo stesso dell’azienda (che, dopo la reintegrazione, aveva riassegnato il dipendente alle stesse mansioni di addetto operativo, con custodia del caveau e della cassaforte) Rilevava, altresì, che il recesso doveva ritenersi, in ogni caso, intempestivo, essendo stato l’addebito contestato il 1.8.2001 e la sanzione definitiva irrogata il 19.10.2001.

Con il secondo motivo il ricorrente prospetta vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ed in particolare prospetta una inadeguata valutazione della deposizione del teste D.B., dalla quale emergeva che lo stesso era stato chiamato dal ricorrente per assistere alle operazioni di chiusura della cassaforte (che non potevano, comunque, eseguirsi senza la sua presenza) e che si era, peraltro, trascurato di rilevare che il delitto presupponeva la conoscenza delle procedure operative di accesso e del codice segreto indispensabili per l’apertura della cassaforte.

I motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente e vanno rigettati.

La Corte abruzzese, nel confermare la legittimità del licenziamento contestato, ha rilevato che il primo giudice aveva omesso di considerare che, a prescindere dall’imputabilità della sottrazione, l’ A. (il quale aveva ammesso di aver lasciata incustodita la cassaforte per circa cinque, sei minuti e che era possibile che, in questo lasso di tempo, qualcuno potesse avere il tempo di sottrarre il denaro), con il suo comportamento, aveva posto in essere una grave violazione dei doveri inerenti le sue mansioni, in quanto responsabile della consistenza di cassa, e che, quindi, quello della responsabilità relativa alla custodia del denaro costituiva autonomo motivo di licenziamento, non meramente consequenziale all’altro, relativo alle operazioni di chiusura. Comportamento – ha soggiunto la Corte- che costituiva la “peggiore negligenza attribuibile a chi esercita le mansioni di cassiere, che ha proprio il delicato compito di vigilare in proposito, avendo la custodia del denaro affidatogli, per di più di notevole valore” e che va osservata in ogni occasione, anche quando, come nel caso, i locali erano chiusi al pubblico e vi erano solo i colleghi di lavoro.

A fronte di tale precisa individuazione della ragione decisoria della pronuncia impugnata, il ricorrente si è limitato a riaffermare l’aderenza del proprio comportamento alle disposizioni regolamentari relative alla chiusura della cassaforte e, comunque, l’impossibilità, pur in presenza di una puntuale osservanza di tali disposizioni, di prevenire il furto, senza in alcun modo censurare, con la dovuta puntualità e specificità, gli ulteriori e determinanti argomenti svolti nella decisione di merito per fondare la responsabilità del ricorrente, che, come si è visto, prescindono dalla riferibilità al dipendente della sottrazione (e, quindi, di una responsabilità in ordine all’impossessamento del denaro), riguardando la violazione dei doveri di servizio inerenti alla tenuta del denaro.

Con la conseguenza che non può che richiamarsi quell’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo il quale, ove una sentenza si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia avuto esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinchè si realizzi lo scopo stesso dell’impugnazione.

Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza nel suo complesso, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l’una o l’altro sorreggono. E’ sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perchè il motivo di impugnazione debba essere respinto integralmente, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (v. ad es., Cass. n. 5149/2001; Cass. n. 13891/2004).

Merita, comunque, di essere rilevato che, con corretta e plausibile motivazione, la corte territoriale ha dato atto che nessuna rinuncia all’esercizio del potere disciplinare era, nel caso, riscontrabile, essendosi il datore di lavoro limitato a dare esecuzione alla sentenza di primo grado, riassumendo l’ A. e trasferendolo presso altra sede, ove aveva continuato a svolgere le medesime mansioni, e, quanto alla tempestività del licenziamento (disposto nell'(OMISSIS), a fronte di fatti accertati nel precedente mese di luglio), che doveva tenersi conto della complessità degli accertamenti, dell’articolazione dell’assetto organizzativo della Banca, del periodo feriale, che aveva interessato l’iter disciplinare. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 60,00, oltre ad Euro 2.000,00 per onorario di avvocato, nonchè spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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