Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3126 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. III, 09/02/2021, (ud. 06/07/2020, dep. 09/02/2021), n.3126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26408/2018 proposto da:

PEGASUS HEART GROUP SRL, IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA DEL CORSO, 47, presso lo studio dell’avvocato SILVIA

MASTRAPASQUA, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO LABRIOLA;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA S. ANDREA

DELLA VALLE, 3, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO DONNINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato EMILIO AZZINI;

– controricorrente –

e contro

SOCIETA’ ASTRA BIO SRL, UNIPERSONALE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 348/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 16/3/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6/7/2020 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/3/2018 la Corte d’Appello di Brescia ha sostanzialmente rigettato – tranne che in punto spese – il gravame interposto dalla società Pegasus Heart Group (PHG) in relazione alla pronunzia Trib. Cremona n. 68/2014, di accoglimento della domanda nei confronti della medesima proposta dal sig. P.F. di pagamento di somma a titolo di corrispettivo della fornitura di pellicola stampata per il confezionamento di prodotti da forno (pasta e grissini), nonchè di rigetto delle domande riconvenzionali spiegate dalla convenuta società Pegasus Heart Group (PHG) e dalla terza chiamata società Astra Bio s.r.l..

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società Pegasus Heart Group (PHG) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 7 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi il P. e la società Astra Bio unipersonale s.r.l., la quale ultima ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Con il 3 motivo denunzia violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4 motivo denunzia violazione dell’art. 132 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 5 motivo denunzia violazione degli artt. 132,156 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5.

Con il 6 e il 7 motivo denunzia “omesso esame” di fatti decisivi per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili.

Va anzitutto osservato che essi risultano formulati in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che la ricorrente fa riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, al “contratto con il quale commissionava alla ditta P. la realizzazione di un film necessario al confezionamento dei seguenti prodotti”, all’autorizzazione al P. da parte del sig. Pa. “alla stampa” con richiesta “di consegnare i films prescelti per il confezionamento della pasta… presso il pastificio della società Astra Bio”, alla “mail” inviata dal Pa. al P. “allegato D alla memoria di costituzione di primo grado” con cui “rendeva noto che il proprio distributore per la Campania comunicava al Sig. Pa. il vizio di confezionamento consistente nella illegibilità delle scritte poste dietro la confezione di spaghetti causato dalla sovrapposizione del films”, all'”incontro avvenuto in data 18.3.08 presso il pastificio in (OMISSIS) della società Astra Bio”, alla “lettera raccomandata A/R anticipata via fax (allegato F alla memoria di costituzione di primo grado)”, alla “lettera raccomandata del 28.3.2008 (allegato G alla memoria di costituzione di primo grado)”, alla “comunicazione del Sig. O…. dei vizi presenti sugli spaghetti”, alla “mail (allegato L alla memoria di costituzione di primo grado)”, alla “mail (allegato M alla memoria di costituzione di primo grado)”, alla “mail del 30.03.2008 (allegato N alla memoria di costituzione di primo grado)”, alla “mail (allegato P alla memoria di costituzione di primo grado)”, alla “formale diffida ad adempiere ad Astra Bio”, all’atto di citazione in 1 grado, alla “deposizione del teste L.”, alla sentenza di 1 grado, alla a parte dell’atto di appello, alla mancata ammissione del “testimone G.L.”, alla “richiesta incidentale di Astra Bio”, alle “ulteriori due mail di contestazione di Pa. al legale rapp.te dell’Astra Bio datate 22 marzo 2008 e 14 aprile 2008 (allegati P e Q alla memoria di costituzione)”, alla “contestazione fatta in entrambi i gradi di giudizio della richiesta di risarcimento del danno per la mancata commercializzazione dei prodotti (OMISSIS)”, alla “contestazione di cui al punto 4 dell’atto di appello”, alle “risultanze probatorie di acquisizione a fini ispettivi ex art. 118 c.p.c., avvenute nel giudizio di primo grado”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente (per la parte strettamente d’interesse in questa sede) riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti (v., in particolare, parti dell’atto di appello, parti della sentenza del giudice di prime cure), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

L’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono pertanto dall’odierna ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano infatti ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso sottolineato come, al di là della formale intestazione dei motivi, la ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo la “perplessità”, l'”illogicità, la “contraddittorietà” della motivazione (v. in particolare pagg. 13, 14, 27 e 29 del ricorso) ovvero l’omesso e a fortiori l’omessa o erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Non può infine sottacersi che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell’esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che come nella specie il medesimo esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata nonchè evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla ovvero la carenza di esse, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo seguito (v. Cass., 2/12/2014, n. 25509; Cass. 9/3/2011, n. 5586; Cass., 27/7/2006, n. 17145).

Emerge evidente, a tale stregua, come l’odierna ricorrente in realtà inammissibilmente prospetti una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonchè una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore della controricorrente società Astra Bio unipersonale s.r.l.; in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 3.800,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente P..

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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