Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3126 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 3126 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24857-2013 proposto da:
BUCOLO SALVATORE, domiciliato ex lege
Cavour,

presso

la

in ROMA, Piazza

della

Cancelleria

Corte

di

cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO
BUCOLO;
– ricorrente contro
FINOCCHIARO GIOACCHINA, in proprio e quale erede di
2017
3132

D,

FINOCCHIARO CARMELO elettivamente domiciliata in ROMA,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 142, presso lo studio
dell’avvocato VINCENZO ALBERTO PENNISI, rappresentata
e difesa dall’avvocato DARIO SANFILIPPO;

controricorrente-

avverso la sentenza n. 1789/2012 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 08/02/2018

di CATANIA, depositata il 07/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 30/11/2017 dal Consigliere RAFFAELE

SABATO.

30.11.2017 n. 11 24857-13

Rilevato che:

1. Con sentenza depositata il 14/3/1986 il pretore di Biancavilla ha

lamentato la molestia possessoria costituita dalla realizzazione da
parte di Salvatore Bucolo di un muro di mattoni forati a distanza
inferiore a tre metri da una veduta.
2. Con sentenza depositata il 20/9/1990 il tribunale di Catania ha
rigettato l’appello, essendo intervenuta Gioacchina Finocchiaro avente
causa quale donataria; ciò per essere inammissibile ex art. 705 cod.
proc. civ. l’eccezione petitoria di inesistenza della servitù formulata
dal signor Bucolo.
3. Disposta – su impugnazione del signor Bucolo – cassazione con
rinvio della causa a seguito della declaratoria, con sentenza n. 25 del
3/2/1992 della corte costituzionale, d’incostituzionalità dell’art. 705
cod. proc. civ., con sentenza n. 779 del 2004 il tribunale ha rigettato
l’appello accertando l’acquisto per usucapione della veduta.
4. Con sentenza n. 24056 depositata il 25/9/2008 questa corte di
cassazione disponeva nuovo annullamento con rinvio alla corte
d’appello di Catania, a seguito dell’entrata in vigore del d. Igs. n. 51
del 1998, in relazione a motivo accolto circa l’insufficienza della
motivazione circa l’esistenza di veduta.
5. Riassunto il giudizio da Salvatore Bucolo e intervenuti Giovanni,
Piera e Antonino Bucolo quali suoi aventi causa, donatari, nei
confronti di Gioacchina Finocchiaro, nel frattempo anche erede di
Carmelo Finocchiaro, deceduto, con sentenza depositata il 7/12/2012
la corte d’appello ha rigettato l’appello proposto dal signor Bucolo.
6. A sostegno della decisione, la corte territoriale ha rilevato:

– 1/3


oltre frontespizio

accolto il ricorso del 27/10/1983 con cui Carmelo Finocchiaro aveva

- essere sussistente il requisito dell’apparenza della servitù di veduta,
visibile da una serie di luoghi prossimi indicati nel provvedimento,
sulla base delle testimonianze e delle fotografie, inequivocamente
posizionata sopra il tetto del fabbricato Bucolo ad attestare il peso
imposto su esso;

usucapione, stanti le deposizioni dei testi signori Magra e Privitera,
confermate dalla fotografia in abito da sposa della signora Magra nei
pressi della finestra inviduata dal c.t.u. come oggetto di contesa.
7. Per la cassazione di detta decisione ha proposto ricorso Salvatore
Bucolo su due motivi. Ha resistito con controricorso Gioacchina
Finocchiaro.

Considerato che:

1. Il ricorrente ha notificato il ricorso alla sola controparte Gioacchina
Finocchiaro, in proprio e nella qualità di erede del padre Carmelo
Finocchiaro, e non anche a Giovanni, Piera e Antonino Bucolo che
sono intervenuti nel giudizio di appello quali aventi causa ex art. 111
cod. proc. civ. dello stesso ricorrente.
2. In argomento, è consolidato l’orientamento di questa corte (v.
Cass. n. 18767 del 28/07/2017 e n. 22035 del 31/10/2016) per cui il
successore a titolo particolare di una delle parti del processo, che
abbia spiegato intervento volontario nel giudizio o vi sia stato
chiamato ovvero abbia impugnato la sentenza emessa nei confronti
del suo dante causa ai sensi dell’art. 111, commi 3 e 4, c.p.c.,
assume la posizione di litisconsorte necessario, destinata a perdurare
anche nelle fasi successive del processo fino alla sua eventuale
estromissione.
3.

Ne deriva che, essendo stati preternnessi tali litisconsorti, va

ordinata l’integrazione del contraddittorio.

– 2/3


oltre frontespizio

– essere sussistente il requisito temporale per l’acquisto per

P.Q.M.
La corte ordina l’integrazione del contraddittorio, a cura di parte
ricorrente, nei confronti di Giovanni, Piera e Antonino Bucolo, da
effettuarsi entro il perentorio termine del sessantesimo giorno
successivo alla comunicazione della presente ordinanza; rinvia per

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile, il 30 novembre 2017.

l’effetto a nuovo ruolo.

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