Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3126 del 07/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 23554 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

B.S. (C.F.: (OMISSIS)); BO.Vi. (C.F.:

(OMISSIS)); Z.B. (C.F.: (OMISSIS)); Z.G.

(C.F.: (OMISSIS)); Z.A. (C.F.: (OMISSIS));

D.M.G. (C.F.: (OMISSIS)); F.G. (C.F.: (OMISSIS));

FA.Ga. (C.F.: (OMISSIS)); F.B. (C.F.: (OMISSIS));

F.P. (C.F.: (OMISSIS)); F.A. (C.F.: (OMISSIS));

F.M. (C.F.: (OMISSIS)) tutti rappresentati e difesi, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Fabrizio Genco (C.F.: GNC

FRZ 58R26 C286R);

– ricorrenti –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA SALUTE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro in

carica rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale

dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo n.

993/2012, depositata in data 27 giugno 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 2

novembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Fabrizio Genco, per i ricorrenti;

l’Avvocato dello Stato Vincenzo Rago, per il ministero

controricorrente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Pepe Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.S., BO.Vi., C.M. e F.G. (gli ultimi due deceduti nel corso del processo, che viene proseguito dai loro eredi), agirono in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della contrazione del virus HCV in conseguenza di emotrasfusioni di sangue infetto.

La domanda fu rigettata dal Tribunale di Palermo.

La Corte di Appello di Palermo, ha confermato la decisione di primo grado, ma con diversa motivazione, ritenendo prescritti i diritti fatti valere dagli attori.

Ricorrono il B., il BO. e gli eredi della C. e del F., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Salute.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione della norma di cui all’art. 2935 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Il motivo è infondato.

I ricorrenti deducono che solo con il responso della Commissione Medica Ospedaliera presso il Centro Militare di Medicina Legale di Palermo, che li aveva sottoposti a visita, avrebbe potuto dirsi sussistente la loro consapevolezza del nesso causale tra le emotrasfusioni che avevano subito e la contrazione del virus.

Ma la contraria conclusione cui è pervenuta la corte di appello è pienamente conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte, per cui “la responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, nè sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell’art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all’esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche (a tal fine coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, bensì con la proposizione della relativa domanda amministrativa)” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 576 del 11/01/2008, Rv. 600901; sull’affermazione per cui il limite ultimo della decorrenza della prescrizione è “da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione Medica Ospedaliera di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 4 ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l’esistenza, in capo all’interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia” si vedano anche: Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013, Rv. 629132; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 6213 del 31/03/2016, Rv. 639256), con la ulteriore precisazione secondo cui la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 segna solo il limite temporale ultimo di possibile decorrenza del termine di prescrizione, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l’effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito (in tal senso: Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 23635 del 18/11/2015, Rv. 637785; Sentenza n. 10551 del 22/05/2015, non massimata; Sentenza n. 10530 del 22/05/ 2015, non massimata).

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Anche questo motivo (ammissibile nella sua formulazione riferita all’abrogato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata, avvenuta nel giugno 2012), è infondato.

Secondo i ricorrenti la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, avendo agganciato il termine per la decorrenza della prescrizione con riguardo ad alcuni dei danneggiati alla domanda amministrativa, e con riguardo ad altri al momento della conoscenza della positività al virus HCV, in tale ultimo caso fondando la decisione su presunzioni insufficienti.

Orbene, una volta chiarita, in base alle considerazioni esposte in relazione al primo motivo, la correttezza dei principi di diritto applicati dalla corte di merito, si deve solo osservare che risulta del tutto logica ed adeguata la motivazione in fatto da questa posta a base della decisione, e segnatamente quella in ordine alla possibilità per alcuni dei danneggiati (in particolare: F. e Bertuglia) di acquisire con l’ordinaria diligenza la consapevolezza del nesso causale tra la contrazione del virus HCV e le trasfusioni subite, anche prima della presentazione della domanda amministrativa di indennizzo, e cioè al momento della avvenuta diagnosi della loro positività al virus HCV, in un momento storico in cui le conoscenze scientifiche consentivano con sufficiente certezza di ricollegare tale positività alle emotrasfusioni cui erano stati sottoposti.

Ed è appena il caso di rilevare che tale motivazione non risulta assolutamente contraddittoria, laddove invece per gli altri danneggiati ( BO. e C.) ha ritenuto sufficiente considerare la data di presentazione della domanda amministrativa, essendo assorbente in relazione alla posizione di questi ultimi la circostanza che il decorso del termine di prescrizione era interamente maturato anche solo a partire da tale data.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.700,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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