Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31259 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31259

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19780-2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– ricorrente –

contro

F.M., rappresentato e difeso dall’avv. PIETRO FERRARI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il

30/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. ORILIA LORENZO;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1 I Ministero della Giustizia ricorre per cassazione contro l’ordinanza 30.5.2017 del tribunale di Firenze che, decidendo sulla domanda dell’avv. F.M. (difensore di ufficio di imputato in procedimento penale), ha liquidato il compenso a carico del Ministero della Giustizia considerando come dovuto anche quello per l’infruttuosa attività di riscossione coattiva nei confronti del cliente, precedentemente condannato al pagamento del compenso dal Giudice di Pace.

L’avv. F. resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso il Ministero della Giustizia deduce la violazione del D.P.R. n. 150 del 2011, art. 116, dolendosi della condanna al pagamento anche degli onorari per l’attività di recupero coattivo del credito nei confronti della persona assistita.

Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. avendo il provvedimento impugnato deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa (v. sulla formula di decisione Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018 Rv. 648213; Sez. U -, Sentenza n. 7155 del 21/03/2017).

Come infatti già evidenziato nella proposta del relatore, la risalente giurisprudenza su cui si fonda la tesi del ricorrente è ampiamente superata, essendo ormai consolidato il diverso orientamento secondo cui il difensore d’ufficio che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva, volta alla riscossione dell’onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione degli stessi da parte del giudice, ai sensi del combinato disposto dal D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 (tra le varie, v. 30484/2017; 15394/2012; 24104/2011;27854/2011).

Nel caso di specie, dal provvedimento impugnato si evince che l’avvocato F., difensore di ufficio di imputato in procedimento penale svoltosi davanti al GUP di Firenze, aveva tentato di riscuotere coattivamente quanto a lui dovuto dal proprio assistito per l’attività difensiva nel procedimento penale, senza sortire alcun risultato positivo e quindi è giuridicamente corretta l’ordinanza del Tribunale laddove ha ritenuto dovuto anche il compenso per la infruttuosa fase esecutiva.

L’inammissibilità importa addebito di spese alla parte soccombente, che però, essendo una pubblica amministrazione, non è tenuta ad ulteriori pagamenti.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA