Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31258 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE

sul ricorso 19090-2018 proposto da:

M.V., difensore di CALVO MASSIMO, elettivamente

domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326, presso

l’avvocato STEFANO GUADAGNO, rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. 27467/2017 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 20/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

SPENA.

Fatto

RILEVATO

che con ordinanza del 5 luglio – 20 novembre 2017 numero 27467 questa suprema Corte, sezione lavoro, pronunciando sul ricorso proposto da INPS- ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE nei confronti di MA.CA. avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova numero 561/2012 rigettava il ricorso e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese, come liquidate nel dispositivo;

che ha proposto ricorso per la correzione della suddetta ordinanza l’avvocato M.V., in proprio e quale difensore di MA.CA., denunciando l’errore materiale contenuto nel dispositivo dell’ordinanza per non essere stata disposta la distrazione delle spese in favore di esso difensore, dichiaratosi antistatario nel controricorso e nella memoria;

che l’INPS, cui il ricorso è stato notificato in data 14.6.2018, non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il Presidente di questa Sezione ha ordinato la notifica del ricorso a CALVO MASSIMO, parte assistita dal difensore distrattario;

che la proposta del relatore è stata comunicata alla parte -unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che deve essere corretto l’errore materiale del dispositivo della ordinanza di questa Corte, nel punto in cui è omessa l’attribuzione delle spese al difensore distrattario nonostante la previsione contenuta sul punto nella motivazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’errore materiale della ordinanza n. 27467/2017, nel senso che nel dispositivo dopo le parole “oltre agli accessori di legge” deve leggersi ed intendersi “con attribuzione al difensore avvocato M.V.”.

Manda alla Cancelleria di annotare il presente provvedimento sull’originale dell’ordinanza.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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