Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31258 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31258

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16331-2017 proposto da:

M.D., elettivamente domiciliato in ROMA, SCIPIONI 256/B,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI LATINA, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), COMANDO

GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI GIA’ COMANDO GEN. CORPO FORESTALE

STATO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 7650/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. ORILLI LORENZO;

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza 21.12.2016, ha respinto il gravame proposto da M.D. contro la sentenza di primo grado (n. 398/13 del Tribunale di Latina) che a sua volta aveva respinto la opposizione da lui proposta L. n. 689 del 1981, ex art. 22, contro l’ordinanza prefettizia di confisca amministrativa, per difetto di licenza, delle strutture e degli animali del Parco Zoo denominato “(OMISSIS)” in località (OMISSIS).

Per giungere a tale conclusione, la Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha rilevato, sulla scorta dei consulente tecnico di ufficio, che la struttura oggetto di sequestro e successiva confisca non poteva essere considerata un circo, ma un piccolo giardino zoologico secondo la definizione della L. n. 73 del 2005, art. 2, essendo adibita a mostra permanente di animali da fattoria (ad eccezione di un lama, di un watusso e di un emu).

2. Contro tale sentenza il M. ricorre per cassazione con unico motivo, mentre le altre parti (Prefettura di Latina, Ministero dell’Interno e Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri) non hanno svolto difese in questa sede.

3. Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con unico motivo il ricorrente, premesso un richiamo alla normativa di riferimento, quali D.Lgs. n. 73 del 2005, art. 1 e il D.M. 19 gennaio 2015 (contenente la disciplina delle Mostre Faunistiche), la Delib. della Commissione Scientifica CITES 10 maggio 2000 riguardante la Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali selvatiche, sottoscritta a Washington il 3.3.1973 e successive modifiche), rimprovera ai giudici di merito di avere erroneamente ravvisato, nella struttura da lui gestita a (OMISSIS) un giardino zoologico e non, piuttosto, una mostra faunistica, una attrazione, una sorta di attività circense con l’utilizzo di animali detenuti con le opportune autorizzazioni. Rileva al riguardo che solo nei periodi di inattività del circo gli animali vengono ricoverati nel terreno in strutture provvisorie e amovibili, divenendo così protagonisti della mostra faunistica (OMISSIS). Critica l’opinione del CTU, condivisa dai giudici, secondo cui si sarebbe in presenza giardino zoologico evidenziando l’assenza di tutti i requisiti che per legge devono avere tali strutture. Richiama infine la documentazione prodotta e la relazione del proprio tecnico che dimostrano la applicabilità della L. n. 337 del 1968.

Il motivo è manifestamente infondato.

Pur non avendo il ricorrente enunciato chiaramente il motivo di ricorso, è evidente che la critica si appunta essenzialmente sulla qualificazione della struttura di (OMISSIS) come Giardino Zoologico piuttosto che come Mostra Faunistica (per le quali esistevano, a dire del ricorrente, tutte le autorizzazioni): deve dunque ritenersi denunziata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, una violazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 73 del 2005, art. 1, Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, il D.M. 19 gennaio 2015 contenente la disciplina delle Mostre Faunistiche e la Delib. della Commissione Scientifica CITES 10 maggio 2000 riguardante la Convenzione sul commercio internazionale di specie animali e vegetali selvatiche, sottoscritta a Washington il 3.3.1973 e successive modifiche, nonchè le disposizioni della L. n. 337 del 1968 che detta Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante).

Il vaglio di ammissibilità può dunque ritenersi superato, in ossequio al principio secondo cui l’erronea intitolazione del motivo di ricorso per cassazione non osta alla riqualificazione della sua sussunzione in altre fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nè determina l’inammissibilità del ricorso, se dall’articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipo di vizio denunciato. (v. tra le varie, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 25557 del 27/10/2017 Rv. 646414; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4036 del 20/02/2014 Rv. 630239 e Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013 Rv. 627268).

Il motivo si rivela tuttavia manifestamente infondato.

Come costantemente affermato da questa Corte, la violazione di una norma di diritto comporta un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016 Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171; Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 Rv. 626129; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010 Rv. 612745; più di recente, v. anche Sez. 2 -, Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017 Rv. 645246 in motivazione).

Ebbene, nel caso in esame la critica mossa dal ricorrente non investe affatto la ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme denunziate e quindi non pone nessun problema interpretativo, nel senso sopra indicato, delle disposizioni che disciplinano i giardini zoologici, le mostre faunistiche o gli spettacoli viaggianti, ma si risolve nella mera allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e – come già evidenziato nella proposta del relatore – finisce per sollecitare il giudice di legittimità ad una alternativa valutazione della natura e delle caratteristiche della struttura oggetto del provvedimento sanzionatorio, ai fini dell’appropriato inquadramento nell’una o nell’altra disciplina legislativa, inquadramento che il giudice di merito, nell’esercizio delle sue prerogative, ha già compiuto proprio analizzando le caratteristiche della struttura: v. sentenza impugnata pagg. 6 e 7 ove, esaminando il quinto ed ultimo motivo di appello, la Corte d’Appello dà atto che il provvedimento sanzionatorio è stato adottato tenendo presente lo stato dei luoghi e l’attività in concreto esercitata senza le necessarie licenze all’interno della struttura (ubicata all’interno di un lotto di mq. 13.500,00), ed inquadrata in termini di giardino zoologico pur se di ridotte dimensioni e non di circo, difettandone i requisiti itineranti e senza alcun collegamento con l’occasionale attività itinerante circense dedotta dal M..

La censura, quindi, non coglie nel segno e il ricorso va respinto.

Le altre parti, come si è detto, non hanno svolto difese in questa sede e pertanto la Corte è esonerata dal provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Sussistono invece (trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002 del testo unico, art. 13, il comma 1 – quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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