Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31256 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 29/11/2019), n.31256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1168 – 2018 R.G. proposto da:

A.A.M. – C.F. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

Roma, alla piazza Irnerio, n. 57, presso lo studio dell’avvocato

Claudio Cerza che la rappresenta e difende in virtù di procura

speciale su foglio separato allegato in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

N.C. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla piazza G. Mazzini, n. 27, presso lo studio dell’avvocato

Paola Bastianelli che lo rappresenta e difende in virtù di procura

speciale in calce al controricorso.

– controricorrente –

e

G.R. – c.f. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in virtù

di procura speciale in calce al controricorso dall’avvocato Tommaso

Colella ed elettivamente domiciliata in Roma, alla piazza

Alessandria, n. 17, presso lo studio dell’avvocato Francesca Fabbri.

– controricorrente –

e

A.P. (in proprio e quale erede di D.B.C.);

– intimato –

avverso la sentenza n. 5082 dei 13.6/25.7.2017 della corte d’appello

di Roma;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 marzo 2019

dal consigliere Dott. Luigi Abete.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto notificato in data 1.6.2001 D.B.C. citava a comparire dinanzi al tribunale di Roma i figli, A.P. ed A.A.M., nonchè G.R..

Deduceva che il 16.2.2001 era deceduta sua sorella, D.B.M., vedova e senza figli; che era erede, al pari dei convenuti, della de cuius in virtù di testamento olografo datato 27.12.2000.

Chiedeva – tra l’altro – accertarsi e dichiararsi l’autenticità dell’olografo in data 27.12.2000 e, per l’effetto, dichiararsi ella attrice ed i convenuti eredi o legatari di D.B.M. alla stregua delle disposizioni testamentarie.

Si costituiva G.R..

Instava per il rigetto delle avverse domande; in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la falsità e perciò la nullità dell’olografo datato 27.12.2000 ovvero pronunciarsene l’annullamento; chiedeva altresì dichiararsi valido ed efficace il testamento di D.B.M. in data 15.1.1997.

Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci A.P. ed A.A.M..

Spiegava volontario intervento N.C..

Instava per il rigetto delle domande attoree; in via riconvenzionale chiedeva – tra l’altro – dichiararsi la falsità e perciò la nullità dell’olografo datato 27.12.2000 ovvero pronunciarsene l’annullamento; chiedeva inoltre dichiararsi valido ed efficace il testamento olografo di D.B.M. in data 1.12.1984 e, per l’effetto, dichiararsi egli interventore, in virtù di tale testamento, erede o legatario di D.B.M. relativamente all’immobile in (OMISSIS).

2. Con atto notificato in data 24.7.2001 A.P. citava a comparire dinanzi al tribunale di Roma N.C..

Chiedeva accertarsi e dichiararsi l’autenticità del testamento olografo di D.B.M. in data 27.12.2000 e, per l’effetto, dichiararsi egli attore erede o legatario con riferimento all’immobile in (OMISSIS), e coerede o collegatario – unitamente alla sorella A.A.M. – con riferimento all’immobile in (OMISSIS).

Si costituiva N.C..

Instava per il rigetto dell’avverse domande; in via riconvenzionale chiedeva – tra l’altro ed analogamente – dichiararsi la falsità e perciò la nullità dell’olografo datato 27.12.2000 ovvero pronunciarsene l’annullamento; chiedeva altresì dichiararsi valido ed efficace il testamento olografo di D.B.M. in data 1.12.1984.

3. I giudizi venivano riuniti e veniva espletata c.t.u. grafologica.

Con sentenza n. 2903/2015 il tribunale di Roma, tra l’altro, “respinge(va) le domande di accertamento proposte dalle parti attrici D.B.C. e A.P.” (così sentenza d’appello, pag. 3); dichiarava inammissibili, siccome tardivamente proposte, le domande riconvenzionali esperite da G.R. ed, “in accoglimento della domanda spiegata da N.C. (sia nella comparsa di intervento volontario nel giudizio promosso da D.B.C. sia nella comparsa di costituzione nel giudizio promosso da A.P.), dichiara (va) invalida, siccome non olografa, la scheda testamentaria datata 27.12.2000” (così sentenza d’appello, pag. 3); “dichiara (va), pertanto, nell’interesse del predetto N.C., che la successione di D.B.M. (…) è regolata dai precedenti testamenti della medesima e, per quanto occorra, dalla legge” (così sentenza d’appello, pag. 3).

4. Proponeva appello A.P., in proprio e quale erede di D.B.C..

Proponeva separato appello A.A.M..

Deduceva, quest’ultima, che quale litisconsorte necessario, contumace in primo grado, non aveva – tra l’altro – ricevuto notifica, in violazione dell’art. 292 c.p.c., nè della comparsa di intervento volontario spiegato da N.C. nel giudizio promosso da D.B.C. nè della domanda riconvenzionale spiegata da N.C. nella comparsa di costituzione nel giudizio promosso da A.P..

Resisteva N.C..

Resisteva G.R..

Riuniti i gravami, con sentenza n. 5082 dei 13.6/25.7.2017 la corte d’appello di Roma li rigettava entrambi e condannava gli appellanti alle spese del grado.

5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso A.A.M.; ne ha chiesto sulla scorta di un unico articolato motivo la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.

N.C. ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

G.R. parimenti ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

A.P. non ha svolto difese.

La ricorrente ha depositato memoria.

Ha depositato memoria N.C..

Ha depositato memoria G.R..

6. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 101,102 e 292 c.p.c..

Premette che è fuor di contestazione che non le sono stati notificati, quale parte contumace nel giudizio promosso da D.B.C., cui è stato riunito il giudizio promosso da A.P., nè la comparsa di intervento volontario spiegato da N.C. nel primo giudizio nè la domanda riconvenzionale spiegata da N.C. nella comparsa di costituzione nel secondo giudizio.

Indi deduce che nell’olografo datato 27.12.2000, dichiarato invalido, è contemplata, oltre che quale erede o legataria dell’immobile in (OMISSIS), altresì, unitamente al fratello P., quale coerede o collegataria dell’immobile in (OMISSIS).

Deduce inoltre che sono stati dichiarati validi sia il testamento in data 1.12.1984, con il quale D.B.M. ebbe a disporre dell’appartamento al (OMISSIS), in favore di N.C., sia il testamento in data 15.1.1997, con il quale D.B.M. ebbe a disporre degli appartamenti alla (OMISSIS), in favore di G.R..

Deduce conseguentemente che è stata pregiudicata nei diritti che le sarebbero spettati, se l’olografo in data 27.12.2000 fosse stato dichiarato autentico e valido, con riferimento alla quota di 1/2 dell’appartamento di (OMISSIS), e con riferimento all’immobile di (OMISSIS).

Deduce dunque che, in dipendenza dell’omessa proposizione – notificazione – nei suoi confronti, chiamata alla successione di D.B.M. alla stregua del testamento in data 27.12.2000 e quindi litisconsorte necessario, dell’impugnazione testamentaria esperita dal N., la corte di merito avrebbe dovuto dichiarare la nullità del giudizio di primo grado.

Il ricorso va respinto.

7. Questa Corte spiega che le comparse contenenti domande riconvenzionali devono essere notificate alla parte rimasta contumace, qualora siano dirette contro la stessa o in qualche modo la coinvolgano. E soggiunge che, trattandosi di obbligo stabilito nell’interesse esclusivo della parte rimasta contumace, la nullità conseguente alla mancata notifica può essere eccepita soltanto da tale parte, successivamente costituitasi o da essa fatta valere con uno specifico motivo d’impugnazione della sentenza, sicchè non può essere rilevata d’ufficio dal giudice (cfr. Cass. sez. lav. (ord.) 9.4.2018, n. 8697; Cass. 17.6.2010, n. 14625).

8. Su tale scorta si osserva quanto segue.

8.1. La declaratoria di invalidità, in accoglimento delle domande esperite da N.C., della scheda testamentaria datata 27.12.2000 (il cui testo è riprodotto a pag. 27 del ricorso) ha cagionato un primo duplice effetto.

Per un verso, l’inefficacia dell’attribuzione (nella scheda del 27.12.2000 contemplata) a A.P. dell’immobile in (OMISSIS); per altro verso, la reviviscenza dell’attribuzione mortis causa del medesimo cespite a N.C., contenuta nella scheda testamentaria datata 1.12.1984 (il cui testo è riprodotto a pag. 28 del ricorso).

Ebbene a tal riguardo va senza dubbio condiviso il rilievo della corte distrettuale secondo cui, per tale aspetto, l’appellante, A.A.M., “era estranea (…) poichè risultava interessata a e da disposizioni testamentarie concernenti altri beni” (così sentenza d’appello, pag. 5).

Più esattamente le domande riconvenzionali esperite da N.C., volte alla declaratoria di nullità ovvero all’annullamento dell’olografo datato 27.12.2000, in nessun modo coinvolgevano e coinvolgono, con riferimento all’immobile in (OMISSIS), A.A.M..

In parte qua agitur A.A.M. non ha dunque, indiscutibilmente, interesse alcuno a prospettare ragioni di nullità dipendenti dall’inottemperanza all’onere di notificazione al contumace ex art. 292 c.p.c..

8.2. La declaratoria di invalidità, in accoglimento delle domande esperite da N.C., della scheda testamentaria datata 27.12.2000 ha cagionato un secondo duplice effetto.

Per un verso, l’inefficacia dell’attribuzione (nella scheda del 27.12.2000 contemplata) ad A.A.M. per la quota di 1/2 dell’immobile in (OMISSIS); per altro verso, la reviviscenza dell’attribuzione mortis causa del medesimo cespite a G.R., contenuta nella scheda testamentaria datata 15.1.1997 (il cui testo è riprodotto a pag. 28 del ricorso).

La declaratoria di invalidità, in accoglimento delle domande esperite da N.C., della scheda testamentaria datata 27.12.2000 ha cagionato un terzo duplice effetto.

Per un verso, l’inefficacia dell’attribuzione (nella scheda del 27.12.2000 contemplata) ad A.A.M. dell’immobile in (OMISSIS), (OMISSIS); per altro verso, la devoluzione mortis causa secundum legem del medesimo cespite a D.B.C. (madre di P. ed A.A.M.), sorella ed unica erede legittima di D.B.M., quest’ultima vedova e senza figli (l’immobile di (OMISSIS) non è contemplato nè nella scheda dell’1.12.1984, nè nella scheda del 15.1.1997).

9. Ebbene pur con riguardo ai surriferiti secondo e terzo duplice effetto, quantunque coinvolgenti la posizione di A.A.M., le addotte ragioni di censura non meritano seguito.

Invero con la sentenza n. 2903/2015 – in toto confermata dalla corte territoriale – il tribunale di Roma ha, sì, dichiarato, “in accoglimento” delle riconvenzionali spiegate da N.C., l’invalidità, siccome non olografa, della scheda testamentaria datata 27.12.2000, con susseguente inefficacia delle disposizioni tutte nella stessa scheda contenute.

E tuttavia l’inefficacia delle disposizioni tutte di cui alla scheda datata 27.12.2000 e dunque i surriferiti secondo e terzo duplice effetto sono da correlare anche, si badi, al rigetto – del pari disposto dalla sentenza di prime cure – della domanda di accertamento dell’autenticità della stessa scheda testamentaria, domanda che D.B.C. ha formulato in veste di attrice nel giudizio n. 37895/2001 r.g. (al quale è stato poi riunito il giudizio n. 51101/2001 r.g. promosso da A.P. nei soli confronti di N.C.), giudizio n. 37895/2001 r.g. nel quale A.A.M. è rimasta volontariamente contumace, “non avendo interesse a contraddire le domande della madre” (così ricorso, pag. 3).

10. Ovviamente al rigetto – disposto dalla sentenza di primo grado – della domanda (di D.B.C.) di accertamento dell’autenticità della scheda testamentaria datata 27.12.2000 è da correlare anche la statuizione di cui al punto d) del dispositivo della sentenza del primo giudice, ossia la dichiarazione secondo cui la successione di D.B.M. “è regolata dai precedenti testamenti della medesima e, per quanto occorre, dalla legge” (così sentenza d’appello, pag. 3).

Ovvero dal testamento olografo in data 1.12.1984, non oggetto di contestazione (cfr. a tal proposito sentenza d’appello, pag. 7, ove è riprodotta e ribadita ampia parte della motivazione della sentenza di primo grado).

Ovvero dal testamento olografo in data 15.1.1997, del pari non oggetto di contestazione (cfr. a tal proposito analogamente sentenza d’appello, pag. 7).

E, specificamente con riferimento all’immobile di (OMISSIS), (OMISSIS), dalla legge.

11. Pur al rigetto dunque della domanda di accertamento dell’autenticità dell’olografo datato 27.12.2000, proposta da D.B.C. anche nei confronti della figlia (ricorrente in questa sede), domanda alla quale quest’ultima volontariamente non ha “contraddetto”, rimanendo estranea al giudizio (n. 37895/2001 r.g.), è da correlare, è da riconnettere la perdita da parte della stessa A.A.M. della “qualità di erede o legataria per la metà del bene (OMISSIS) che va a G.R. (…) nonchè per l’immobile di (OMISSIS) in quanto (…) diviene erede di questo bene (…) D.B.C., quale erede legittima della sorella defunta D.B.M.” (così ricorso, pag. 29; così memoria della ricorrente, pag. 3).

Si tenga conto che gli effetti del giudicato sostanziale si estendono, anche in caso di pronuncia di rigetto della domanda, non solo alla decisione relativa al bene della vita chiesto dall’attore, ma a tutte le statuizioni inerenti all’esistenza e alla validità del rapporto dedotto in giudizio necessarie e indispensabili per giungere a quella pronuncia di rigetto (cfr. Cass. 14.1.2002, n. 349).

12. In altre parole è vero certamente che la domanda spiegata da N.C., sia nella comparsa di intervento volontario nel giudizio promosso da D.B.C. sia nella comparsa di costituzione nel giudizio promosso da A.P., avrebbe dovuto esser notificata anche ad A.A.M., siccome contemplata nel testamento datato 27.12.2000, limitatamente alla quota di 1/2 dell’immobile in (OMISSIS), ed all’immobile in (OMISSIS), n. 32.

E però l’iniziale domanda di D.B.C., di cui alla citazione notificata in data 1.6.2001, aveva ad oggetto l’autenticità della scheda testamentaria datata 27.12.2000, cosicchè, quantunque ai soli fini del disposto suo rigetto, il tribunale pur nel quadro di tale domanda ha riscontrato l’invalidità (recte, la nullità) del testamento in data 27.12.2000 (per giunta le sezioni unite – con la pronuncia n. 26242 del 12.12.2014 – spiegano che la “rilevazione” “ex officio” delle nullità negoziali (sotto qualsiasi profilo, anche diverso da quello allegato dalla parte) è sempre obbligatoria, purchè la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata “ragione più liquida”, e va intesa come indicazione alle parti di tale vizio; e che la loro “dichiarazione”, invece, ove sia mancata un’espressa domanda della parte pure all’esito della suddetta indicazione officiosa, costituisce statuizione facoltativa del medesimo vizio, previo suo accertamento, nella motivazione e/o nel dispositivo della pronuncia, con efficacia, peraltro, di giudicato in assenza di sua impugnazione).

13. Negli esposti termini quindi già e per effetto della reiezione della domanda di D.B.C., di cui al punto a) del dispositivo della sentenza di prime cure, si erano prodotti “effetti negativi sostanziali” per A.A.M., contumace in primo grado.

Di guisa che costei ben avrebbe dovuto esperire appello avverso il primo dictum anche e soprattutto al fine di contrastare siffatti “negativi effetti sostanziali” e non limitarsi ad eccepire “nullità relative al contraddittorio di primo grado” (cfr. sentenza d’appello, pag. 4).

Dal che discende, evidentemente, che non può sortire alcun utile risultato l’ulteriore – in questa sede – dolersi di nullità processuali.

In conclusione pur con riferimento alla quota di 1/2 dell’immobile in (OMISSIS), ed all’immobile in (OMISSIS), n. 32, A.A.M. non ha, indiscutibilmente, interesse alcuno a prospettare ragioni di nullità dipendenti dall’inottemperanza all’onere di notificazione al contumace ex art. 292 c.p.c..

14. La ricorrente, giacchè soccombente, va condannata – come da dispositivo – a rimborsare a ciascun controricorrente le spese del giudizio di legittimità.

A.P. non ha svolto difese. Nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione va perciò assunta nei suoi confronti in ordine alle spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente, A.A.M., a rimborsare al controricorrente, N.C., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; condanna la ricorrente, A.A.M., a rimborsare alla controricorrente, G.R., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale ai sensi del D.P.R. cit., art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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