Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31255 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/11/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 29/11/2019), n.31255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16607-2018 proposto da:

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, NICOLA VALENTE, MANUELA MASSA;

– ricorrente –

contro

F.P.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1973/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 30/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

che:

la Corte d’appello di Milano, a conferma della pronuncia del Tribunale di Como, ha statuito l’irripetibilità della somma percepita a titolo di assegno d’invalidità civile da parte di F.P., in qualità di amministratore di sostegno della figlia C.M., non vedente;

la Corte territoriale ha stabilito che, benchè quest’ultima avesse fruito del beneficio dagli otto ai diciotto anni in difformità con la previsione di legge che ne stabilisce il diritto esclusivamente in capo ai soggetti maggiori di età (L. n. 508 del 1988, art. 5), nè l’Asl nè l’Inps erano mai intervenuti a rilevare l’illegittimità dell’erogazione, sicchè essa era proseguita e non era stata mai revocata per un lunghissimo periodo di tempo (dall’1 luglio 2002 al 1 dicembre 2012), determinando nella beneficiaria uno stato d’incolpevole affidamento;

la cassazione della sentenza è domandata dall’Inps sulla base di un unico motivo; F.P. rimane intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Inps lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c. in relazione alla L. n. 508 del 1988, art. 5”; contesta l’erroneità della sentenza non ravvisandosi alcuna norma speciale di settore che valga a sottrarre l’indebito assistenziale dalla disciplina generale dell’art. 2033 c.c., ed essendo preclusa l’applicazione analogica delle norme dettate in materia previdenziale;

il motivo è infondato;

questa Corte si è ripetutamente occupata dei limiti di ripetibilità dell’indebito assistenziale, pervenendo a conclusioni ispirate alla doverosa cautela richiesta dall’applicazione del principio civilistico di cui all’art. 2033 c.c. nei confronti di prestazioni scaturenti dal dovere di solidarietà sociale (in particolare, ex multis, cfr. Cass. n. 10642 del 2019, Cass. n. 28771 del 2018 e Cass. n. 23097 del 2013); in tale prospettiva ha statuito che, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l’indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale nè ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell’accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l’affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative del principio di ripetibilità dell’indebito;

nel caso in esame, la Corte di merito ha accertato che F.P., nella qualità di amministratore di sostegno di C.M. “…faceva certamente richiesta della pensione per ciechi civili quando la figlia aveva solo otto anni e quindi senza che ricorressero le condizioni di legge; tuttavia è altresì vero che la ASL all’epoca competente, ne riconosceva il diritto disponendo l’erogazione del beneficio che per ben dieci anni veniva corrisposto senza che alcun ufficio, Asl o Inps, intervenisse” (p. 3 sent.);

rispetto all’operato (e all’autorevolezza) dell’ente che disponeva del potere di accertare le condizioni sanitarie dell’istante ed autorizzava la corresponsione del beneficio consapevole della minore età dello stesso, la buona fede del percettore è comunque rilevabile, coerentemente con il principio generale secondo cui ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio ha il dovere di tutelare l’utilità e gli interessi dell’altra, nei limiti in cui ciò possa avvenire senza un apprezzabile sacrificio (Cass. n. 17642 del 2012);

nel caso in esame la Corte territoriale ha, così, ritenuto la sussistenza di una situazione idonea a generare affidamento nell’odierna controricorrente in ragione dell’accertata (e non rivedibile in questa sede, in mancanza di uno specifico motivo di gravame ex art. 360 c.p.c., n. 5) insussistenza di situazioni atte a giustificare la ripetibilità dell’indebito;

in definitiva, il ricorso va rigettato senza provvedere sulle spese in mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata;

in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello di per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019

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