Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31255 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2089-2017 proposto da:

I.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato IANNOTTA GREGORIO, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FEDERICI STIRLING SPA IN AS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANASTASIO II N 442, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

VETRIANI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dal ricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il ricorrente proponeva domanda di ammissione al passivo della Federici Stirling S.p.A. per la complessiva somma di Euro 357.973,99 (al lordo della ritenuta d’acconto) per crediti professionali scaturenti dall’attività prestata in favore della società in cinque separati giudizi.

Il Tribunale accoglieva la domanda limitatamente all’importo di Euro 120.194,03, ed a seguito di appello del professionista, la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 173 del 13 gennaio 2016 rigettava il gravame, compensando le spese del giudizio di appello.

Ad avviso dei giudici di secondo grado, l’unico motivo di appello con il quale si contestava il criterio seguito dal Tribunale per liquidare i compensi relativi ai due giudizi amministrativi patrocinati dal I. per conto della società, era infondato, essendo corretto il ricorso al D.M. n. 585 del 1994, art. 6, comma 5, applicabile ratione temporis, in luogo di quanto invece previsto dal comma 2, medesimo art.. Infatti, non poteva accedersi alla tesi dell’appellante secondo cui il valore della controversia andava parametrato al presumibile utile (pari al 20% dell’importo del contratto) che la società avrebbe potuto trarre in caso di accoglimento del ricorso avverso il bando di gara per l’aggiudicazione di contratti di appalto, essendo viceversa corretta la soluzione del giudice di appello, secondo cui la causa doveva reputarsi di valore indeterminabile.

L’oggetto del giudizio concerneva unicamente la legittimità degli atti impugnati, sicchè il ragionevole utile ritraibile in caso di esecuzione dell’appalto era del tutto estraneo sia al petitum che alla causa petendi, e non poteva quindi incidere sul valore della controversia, ancorchè ai fini della determinazione del compenso per il legale.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso I.G. sulla base di un motivo.

La Federici Stirling S.p.A. resiste con controricorso.

Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente la quale ha dedotto che l’impugnazione è stata proposta tardivamente, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c..

Il presupposto erroneo da cui però parte la deduzione de qua, è costituito dall’applicabilità alla fattispecie del ridotto termine semestrale così come stabilito con la riforma di cui alla L. n. 69 del 2009, termine che però appare suscettibile di applicazione, alla luce delle specifiche norme di diritto intertemporale, solo in caso di giudizi introdotti in data successiva al 4 luglio 2009, occorrendo a tal fine avere riguardo alla data di inizio in primo grado, e non anche, come invece opinato dalla controricorrente, alla diversa data di introduzione del giudizio di appello (cfr. in tal senso Cass. 19969/2015; Cass. n. 20102/2016).

Orbene, poichè la domanda di ammissione al passivo che ha dato origine alla controversia risale al 27 ottobre 2006, risulta ancora applicabile il termine annuale di cui alla originaria formulazione dell’art. 327 c.p.c., termine in relazione al quale, atteso il deposito della sentenza impugnata, avvenuto in data 13 gennaio 2016, il ricorso notificato in data 12/1/2017 si palesa evidentemente come tempestivo.

Il motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 c.p.c., nonchè D.M. n. 585 del 1994, art. 6, e dei principi e delle norme dettate in tema di determinazione del valore della controversia giudiziale, con specifico riferimento ai giudizi dinanzi al giudice amministrativo.

Rileva il ricorrente che il criterio dell’indeterminabilità del valore delle controversie dinanzi al giudice amministrativo si palesa incongruo nel caso in cui la controversia concerna appalti, in quanto in tal caso il valore sarebbe determinabile sulla base dell’utile che la parte avrebbe conseguito in seguito all’aggiudicazione dell’appalto.

Nella fattispecie doveva quindi correttamente farsi applicazione dal citato D.M., art. 6, comma 2, anche alla luce del fatto che il valore della controversia si palesava come manifestamente diverso da quello presunto a norma del c.p.c., essendo altresì necessario tenere conto del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti.

Il motivo è evidentemente destituito di fondamento, atteso che la pronuncia gravata risulta avere deciso la controversia in conformità della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in una vicenda assolutamente speculare a quella in esame, ai fini della determinazione degli onorari di avvocato, in base alla tariffa forense, art. 6, approvata con D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 (applicabile “ratione temporis”), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto (nella specie, di aggiudicazione di un appalto di opere pubbliche), qualora la “causa petendi” della domanda sia l’illegittimità dell’atto stesso e il “petitum” la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda (Cass. n. 20727/2017; Cass. n. 21304/2016; Cass. n. 1754/2013; conf. Cass. n. 12178/2003).

Tale principio è stato poi di recente ribadito da Cass. n. 15061/2018, secondo cui in tema di determinazione degli onorari di avvocato, ai sensi della tariffa forense, art. 6, approvata con D.M. n. 585 del 1994 (applicabile “ratione temporis”), va considerata di valore indeterminabile la controversia introdotta innanzi al giudice amministrativo per l’annullamento di un atto, poichè la “causa petendi” della domanda è l’illegittimità dell’atto stesso, mentre il “petitum” è la sua eliminazione, senza che rilevino eventuali risvolti patrimoniali della vicenda.

La limitazione dell’oggetto dei processi amministrativi nei quali il ricorrente ha prestato la sua attività, alla sola impugnativa dei bandi di gara, non venendo quindi in discussione anche l’esecuzione degli appalti, impone quindi di reputare corretta la decisione del giudice di merito di ritenere la controversia di valore indeterminabile ai fini della liquidazione degli onorari spettanti al difensore della parte, sicchè una volta ribadita la natura indeterminabile del valore del giudizio, la rilevanza e l’interesse delle parti in vista della successiva ed eventuale aggiudicazione degli appalti, si pone esclusivamente come criterio per orientare la liquidazione del giudice tra il minimo ed il massimo tariffario, ma non anche per consentire di far riferimento ad un diverso scaglione di calcolo.

Nè appare rilevante il richiamo alla modifica di cui al D.P.R. n. 115 del 2002 in tema di contributo unificato, posto che la disciplina dettata in materia per i giudizi amministrativi, attiene ad un profilo, quale quello del peso fiscale del processo, ben diverso da quello che invece è oggetto del presente giudizio.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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