Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31254 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29202-2016 proposto da:

B.A., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO

DANILO CRICCHIO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L., B.O., BU.AN., elettivamente

domiciliati in ROMA, LARGO ANTONIO SARTI 4, presso lo studio

dell’avvocato MARCO RUSSO, che li rappresenta e difende unitamente

agli avvocati PIERPAOLO PARISI, MARIA GRAZIA ROMANO giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 208/2016 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 27/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Bu.An. con testamento olografo nominava erede universale la moglie S.G., ed a seguito della morte, il figlio B.R. conveniva in giudizio la madre nonchè il fratello B.A., lamentando in relazione alla successione paterna, la lesione della propria quota di legittima.

I convenuti si costituivano in giudizio deducendo l’infondatezza della domanda, atteso che l’attore aveva ricevuto in vita ingenti donazioni dal padre nonchè dalla madre.

Nel corso del processo moriva la S., e l’attore riassumeva il giudizio, che poi, una volta deceduto, era proseguito dai figli. Disposto il rinnovo della CTU, il Tribunale di Gela con sentenza n. 160/2014 accoglieva la domanda attorea e condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 5.250,00, pari all’entità della quota di legittima lesa, atteso che il convenuto aveva anche pubblicato un testamento olografo della madre con il quale era stato istituito erede universale.

La Corte d’Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 208 dell’8 settembre 2016 ha rigettato l’appello.

In merito al motivo di gravame con il quale si contestava la legittimità della condanna dell’appellante per non avere questi accettato l’eredità materna, rilevava la sentenza di appello che era emerso che snelle more del giudizio, l’appellante si era reso acquirente dalla madre di tutti i beni alla medesima pervenuti per effetto della successione del marito.

Per l’effetto l’appellante doveva comunque rispondere dell’obbligazione scaturente dall’accoglimento dell’azione di riduzione quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, emergendo altresì che allorquando aveva acquistato i beni dalla madre, il convenuto era a conoscenza dell’avvenuta proposizione della domanda di riduzione, sia in quanto lui stesso convenuto, sia perchè la domanda risultava trascritta.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso B.A. sulla base di un unico motivo.

Gli intimati resistono con controricorso.

Preliminarmente occorre rilevare che il ricorrente ha depositato delle memorie fuori termine sicchè delle stesse il Collegio non può tenere conto.

Il motivo di ricorso denunzia la violazione ed errata applicazione degli artt. 476 e 1241 c.c.

Si rileva che la qualità di eredi di S.G., nei cui confronti era stata accolta l’azione di riduzione, dalla quale scaturiva l’obbligazione pecuniaria al cui adempimento è stato condannato dai giudici di appello, spettava anche ai successori dell’originario attore, posto che quest’ultimo, a seguito della morte della madre intervenuta in corso di causa, aveva riassunto il giudizio anche nella qualità di erede della S., e che analoga qualità era stata spesa anche dai figli di B.R., allorquando avevano proseguito il giudizio dopo la morte del genitore.

Ne consegue che, essendo i creditori a loro volta eredi della debitrice, anche in ragione di una donazione effettuata dalla madre in favore dell’attore, l’obbligazione per cui è causa si è estinta per confusione, non avendo i giudici di merito attribuito la valenza di accettazione tacita dell’eredità al comportamento complessivamente tenuto dalle controparti nel corso del giudizio.

Inoltre, anche laddove non volesse reputarsi che B.R. sia l’unico erede della S., occorre considerare che il ricorrente vanta un analogo credito nei confronti della madre, essendo stato leso in eguale misura dalla disposizione testamentaria del genitore in favore della madre.

Essendo il fratello quanto meno coerede della S., le due obbligazioni reciprocamente vantate sono destinate ad estinguersi per compensazione.

Il motivo è del tutto destituito di fondamento.

Ed, invero quanto alla denunziata violazione dell’art. 476 c.c., se è pur vero che l’attore, prima, ed i suoi eredi, poi, hanno dichiarato di agire in giudizio anche nella qualità di eredi di S.G., il motivo trascura di considerare che, affinchè possa aversi accettazione dell’eredità, è comunque necessario a monte che vi sia una chiamata in favore dell’accettante.

Nel caso di specie, come emerge dalla lettura della sentenza gravata, sebbene a distanza di tempo dall’apertura della successione venne pubblicato un testamento della S., con il quale istituiva come erede universale il solo ricorrente, sicchè, stante la prevalenza della successione testamentaria su quella legittima (art. 457 c.c.), unico chiamato all’eredità, ancorchè ciò sia frutto di una scoperta avvenuta in epoca successiva all’apertura della successione, atteso il ritardo nella pubblicazione del testamento, era il solo convenuto.

Tale circostanza risulta altresì posta a fondamento della decisione di prime cure che ha appunto condannato il ricorrente al versamento della somma dovuta a titolo di integrazione della legittima dell’attore, sul presupposto che, essendo divenuto erede della madre, era gravato anche di tale obbligazione, affermazione corretta dai giudici di appello, solo quanto al fondamento giustificativo dell’obbligo, i quali hanno rilevato che il subentro del ricorrente era legato all’acquisto nelle more del giudizio dei beni pervenuti alla madre per effetto della successione del marito.

La carenza di una chiamata rispetto alla successione materna in capo all’attore impedisce quindi che il compimento di atti, ancorchè suscettibili in astratto di essere fatti rientrare nell’ambito dell’accettazione espressa o tacita dell’eredità, determinino il conseguimento della qualità di erede in capo agli autori.

L’esclusione quindi di tale qualità in capo ai controricorrenti implica altresì l’infondatezza dell’ulteriore pretesa di parte ricorrente di avvalersi della compensazione, in quanto, esclusa la possibilità che delle obbligazioni gravanti sulla S. possano risponderne gli eredi dell’attore, non può nè ravvisarsi la confusione (mancando la concentrazione nelle medesime persone della qualità di debitore e di creditore) nè la compensazione, in quanto, anche a voler ravvisare l’esistenza di un credito del ricorrente scaturente dalla lesione della sua quota di legittima, relativamente alla successione paterna, lo stesso non potrebbe gravare sulle controparti che, per quanto detto, non rivestono la qualità di eredi della debitrice.

Inoltre, non deve dimenticarsi la circostanza, pur segnalata in controricorso, che per l’insorgenza di un analogo diritto di credito a favore del ricorrente, legato cioè all’avvenuta lesione della sua quota di legittima, sarebbe stato necessario che questi avesse, così come fatto dal fratello B.R., esercitato l’azione di riduzione nei confronti della madre, azione che non risulta però essere stata proposta, avendo anzi aderito in primo grado alle difese della madre che sosteneva l’assenza di qualsivoglia lesione.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori come per legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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