Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31251 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28551-2016 proposto da:

B.E., P.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

V.LE CARSO 43, presso lo studio dell’avvocato CARLO GUGLIELMO IZZO,

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati ADRIANO IZZO,

ANDREA VIOLI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

V.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CESARE

PAVESE, 141, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ZAMBROTTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO VIRGILI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1812/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/07/2018 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie depositate dal controricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La Corte d’Appello di Bologna con la sentenza n. 1812 dell’11 ottobre 2016, nel decidere sull’appello principale proposto da V.S. avverso la sentenza del Tribunale di Modena del 15 maggio 2014, con la quale si era proceduto allo scioglimento della comunione esistente con gli appellati, B.E. e P.S., sull’immobile rurale sito in (OMISSIS), dichiarava improcedibile il gravame principale, in quanto alla notificazione dell’appello non aveva fatto seguito la costituzione dell’appellante nel termine di cui all’art. 347 c.p.c., che sul punto fa rinvio al termine di cui all’art. 165 c.p.c..

Quindi, una volta dichiarata l’improcedibilità dell’appello principale, riteneva applicabile l’art. 334 c.p.c. anche all’appello incidentale, sul presupposto che si trattasse di impugnazione incidentale tardiva. In tal senso rilevava che a seguito della notifica dell’impugnazione principale, quella incidentale andava proposta, per essere ritenuta tempestiva, nel termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione dell’appello principale.

Nel caso di specie, l’appello principale era stato notificato in data 17 dicembre 2014, laddove la costituzione in giudizio degli appellati con contestuale proposizione dell’appello incidentale era avvenuta in data 21 aprile 2015, quindi oltre la scadenza del termine breve di impugnazione.

Per la cassazione di tale sentenza propongono B.E. e P.S. sulla base di tre motivi.

V.S. resiste con controricorso.

Il primo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 325,326,327,333,334 e 343 c.p.c., con la conseguente erroneità della declaratoria di inefficacia dell’appello incidentale.

Deducono i ricorrenti che il loro appello incidentale non poteva essere reputato tardivo, essendo stato proposto nel termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., rispetto alla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale, e nel rispetto del termine di cui all’art. 343 c.p.c., senza che potesse in alcun modo ricollegarsi alla notificazione dell’appello principale l’effetto di far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c..

Il motivo è fondato.

Ritiene il Collegio di dover condividere il più recente orientamento giurisprudenziale (cfr. Cassazione civile sez. 3, 5 agosto 2010 n. 18184), per il quale la notificazione di un atto di impugnazione, per colui che la riceve, non consente la legale scienza della sentenza impugnata nè la fa presupporre, ed è pertanto inidonea a far decorrere il termine breve di impugnazione.

In tal senso deve rilevarsi che non appare idonea ad incidere su tale questione la recente affermazione di queste Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 12084/2016, in quanto la conferma della soluzione secondo cui la notifica dell’appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’appellante, sicchè la notifica da parte sua di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello, deve intendersi limitata alla sola posizione di colui che abbia proposto l’impugnazione principale, ma non si estende anche al destinatario della notifica.

Infatti, in senso contrario all’idoneità della notifica dell’appello principale a far decorrere il termine breve anche per l’appellato, si è ripetutamente pronunciata questa Corte (cfr. Cassazione civile sez. 2, 13/03/1997 n. 2250) affermando che la notificazione di un atto di impugnazione non determina per la parte che ne è destinataria la decorrenza del termine breve di impugnazione, perchè l’art. 326 c.p.c., comma 1, ricollega tale effetto non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria specificamente prevista della notificazione della sentenza secondo le previsioni degli artt. 285 e 170 c.p.c., e d’altronde l’atto di impugnazione non è necessariamente idoneo a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza a cui fa riferimento.

In termini si veda anche Cassazione civile sez. 1, 26 agosto 1993 n. 9022, secondo cui la notificazione dell’impugnazione non solo non fa decorrere il termine di cui all’art. 325 c.p.c. per la parte intimata (tale effetto non essendo previsto dalla legge), ma anzi rende possibile per questa la proposizione dell’impugnazione, ancorchè il relativo termine sia già scaduto, nei modi e nei termini di cui agli artt. 343 e 371 c.p.c. e nei confronti di qualsiasi capo della sentenza, non esistendo alcun limite oggettivo che non sia l’unità formale della sentenza (conforme Cassazione civile sez. lavoro 20 giugno 1996 n. 5711; Cassazione civile sez. lavoro 17 marzo 1997 n. 2340; Cassazione civile sez. 1, 19 luglio 2002 n. 10535).

Pertanto, poichè la sentenza appellata risulta pubblicata in data 15/3/2014, ed in assenza della sua notifica, non potendosi attribuire alla notifica dell’appello principale l’idoneità a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., ed attesa l’operatività del termine lungo di un anno di cui all’art. 327 c.p.c., trattandosi di giudizio introdotto in data anteriore al 4 luglio 2009, l’appello incidentale risulta essere stato proposto prima della scadenza del suddetto termine (21/04/2015), e deve pertanto escludersi che possa essere qualificato come tardivo, essendo quindi destinato a sopravvivere alle sorti dell’appello principale.

Nè infine può attribuirsi rilevanza, come dedotto nelle memorie del controricorrente, alla circostanza che la sentenza di prime cure sia stata comunicata a mezzo pec dalla cancelleria in maniera integrale, dovendosi richiamare, e non ricorrendo una delle ipotesi in cui il termine breve per impugnare sia ricollegato dal legislatore alla comunicazione del provvedimento, il principio espressamente dettato dal legislatore in occasione della novella dell’art. 133 ad opera della L. n. 114 del 2014, di conversione del D.L. n. 90 del 2014, secondo cui la comunicazione anche integrale della sentenza non è idonea a far decorrere i termini di cui all’art. 325 c.p.c. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna per la decisione sull’appello incidentale.

L’accoglimento del primo motivo determina poi l’assorbimento del secondo motivo di ricorso (con il quale si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., per la mancata decisione dell’appello incidentale da parte della Corte distrettuale essendo la censura strettamente legata al presupposto dell’erroneità della sua declaratoria di inefficacia) e del terzo motivo (che invece investe la pretesa erroneità della decisione di compensazione integrale delle spese del giudizio di appello).

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Bologna, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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