Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31250 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20059-2017 proposto da:

Z.A., B.G., nella qualità di eredi di

Z.G.B., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati

RODOLFO ROSSO, VITTORIO CHIAPPO;

– ricorrenti –

contro

Q.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 212/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/1/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 4/7/2018 dal Consigliere Dott. CARRATO ALDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza n. 212/2017 (pubblicata il 27 gennaio 2017), la Corte di appello di Torino, in riforma dell’impugnata sentenza n. 233/2015 del

Tribunale di Biella, rigettava la domanda proposta nell’interesse di Z.G.B. nei confronti di Q.P.M. diretta all’ottenimento della dichiarazione di acquisto per intervenuta usucapione del terreno censito nel Comune di (OMISSIS) al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), seminativo di are 15,90.

A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte piemontese rilevava che, al di là del riscontro di una relazione materiale con il suddetto fondo da parte della Z. (tale da confortare una situazione di detenzione in suo favore), non era rimasto nè allegato nè comprovato dall’originario attore che vi fosse stata un’idonea interversione della detenzione in possesso tale da comportare l’acquisto della condizione di possessore e, quindi, da legittimare la possibile fondatezza della domanda di usucapione nella ricorrenza di tutte le inerenti condizioni.

Avverso la richiamata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, Z.A. e B.G., nella qualità di eredi legittimi di Z.G.B..

L’intimata Q.P.A. non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno – testualmente – dedotto la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e/o nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione agli artt. 115,132,244 e 342 c.p.c., all’art. 111 Cost. e agli artt. 1141,2697,2727 e 2728 c.c.. In particolare, con tale censura i suddetti ricorrenti hanno inteso denunciare la supposta violazione dell’art. 342 c.p.c., per non aver la sentenza impugnata limitato l’esame ai motivi indicati nell’atto di appello e dei citati artt. 115,132,244 e 246 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., lamentandosi dell’errore di percezione del giudice di appello in ordine alle prove offerte dalle parti ed oggetto di discussione e, comunque, deducendo la nullità delle deposizioni testimoniali, nonchè, in ogni caso, l’illegittimità dell’inversione dell’onere della prova ex artt. 1141,2697,2727 e 2728 c.c., avuto riguardo, in special modo, all’insussistenza dell’animus domini in capo al loro dante causa e alla rilevata emergenza di una sua condizione di mero detentore.

Con il secondo motivo i ricorrenti hanno denunciato – ancora testualmente – la nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5), per la mancata valutazione – da parte del giudice di appello – del fatto assunto come decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione fra le parti in ordine alla circostanza che il terreno in questione era stata acquistato nel maggio 1963 dal genitore del loro dante causa senza che, tuttavia, fosse stato stipulato il relativo rogito, prima per l’assenza del soggetto legittimato a contrarre e poi per l’opposizione fatta dalla Q.P.A..

Su proposta del relatore, il quale riteneva che i due riportati motivi potessero essere dichiarati inammissibili, con la conseguente definibilità nelle forme dell’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, in prossimità della quale la difesa dei ricorrenti ha depositato memoria ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Rileva il collegio che il ricorso, con riferimento ad entrambi i prospettati motivi, debba essere complessivamente respinto, in tal senso trovando sostanziale conferma la proposta già formulata dal relatore ai sensi del citato art. 380-bis c.p.c..

Ed invero, con riguardo al primo motivo, si osserva che – al di là della formale deduzione di plurime violazioni di legge sostanziale e processuale, la censura si risolve in una sollecitazione della rivalutazione delle risultanze di merito emerse alla stregua dell’esperita istruzione, comunque adeguatamente e logicamente apprezzate dalla Corte territoriale.

In particolare, non può ritenersi configurata l’assunta violazione dell’art. 342 c.p.c., perchè la Corte torinese ha pronunciato nei limiti e in base alle ragioni concretamente dedotte dall’appellante con il suo gravame, con il quale aveva contestato la pronuncia di primo grado nel prospettare l’insussistenza dei presupposti per l’acquisto a titolo di usucapione da parte dello Z., che non avrebbero potuto ritenersi sussistenti per il mero decorso del tempo e per l’accertata attività di coltivazione del fondo ad opera dello stesso appellato, senza il riscontro dell’emergenza di un effettivo possesso in capo allo stesso o, comunque, di una prova idonea a far risaltare la sopravvenuta interversione della condizione di detentore in quella di effettivo possessore, in ordine alla quale poi accertare la sussistenza di tutte le altre condizioni imposte dall’art. 1158 c.c..

A tal proposito la Corte di secondo grado, nel legittimo esercizio del suo autonomo potere selettivo delle prove orali assunte e della conferente valutazione del contenuto dei documenti prodotti, ha ritenuto che il giudice di prime cure aveva del tutto trascurato la circostanza che al dante causa degli odierni ricorrenti il fondo dedotto in controversia era stato concesso solo a titolo di detenzione, senza mai tramutarsi, sul piano materiale, in possesso vero e proprio ed, oltretutto, senza mai che lo Z.G.B.a.e.i.p.d.f.s.f.c.l.a.p., non essendo stata, peraltro, offerta un’idonea prova della supposta interversione, il cui onere incombeva all’originario attore, siccome costituente un aspetto del fatto costitutivo posto a fondamento della sua domanda di usucapione.

In punto di diritto il giudice di appello si è, perciò, correttamente attenuto all’uniforme indirizzo giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, in generale, la interversione della detenzione in possesso può avvenire anche attraverso il compimento di attività materiali a condizione che esse manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall’avente diritto l’intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente “nomine proprio”, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa (v., ex multis, Cass. n. 5487/2002; Cass. n. 12968/2006 e Cass. n. 1296/2010), precisandosi, perciò, in particolare, che l’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d’esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell'”animus rem sibi habendi”; a tal proposito, occorre ulteriormente puntualizzare (cfr. Cass. n. 7337/2002; Cass. n. 12007/2004 e Cass. n. 4404/2006) che tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua. A tal fine, quindi, sono inidonee le condotte che si traducano in meri atti di esercizio di un assunto possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene).

Sul piano processuale generale deve, poi, rimarcarsi (cfr., ad es., Cass. n. 27600/2016, ord., e Cass. n. 23940/2017) come, in tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012. A ciò si aggiunga che una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione.

Per tutte le spiegate argomentazioni e risolvendosi, in fondo, la censura nella sollecitazione a rivalutare gli apprezzamenti di merito già adeguatamente svolti dalla Corte di appello, essa non merita accoglimento (v. Cass. n. 1410/2010; Cass. n. 18215/2013 e, da ultimo, Cass. n. 356/2017, ord.).

Anche il secondo motivo è destituito di fondamento perchè – al di là dell’erroneo riferimento del supposto vizio di nullità del procedimento alla violazione del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), – va esclusa, in ogni caso, la configurazione della fattispecie dell’apparente o inesistente motivazione della sentenza impugnata, che risulta, invece, fondata su un adeguato percorso logico-argomentativo, mediante il quale la Corte territoriale ha preso in esame anche il fatto assunto come decisivo dedotto con la censura in esame (v. pag. 10 della sentenza impugnata), ovvero quello dell’intenzione del dante causa dello Z.G.B. di voler acquistare, con atto notarile, il fondo controverso, senza che, tuttavia, tale evenienza (preceduta dalla proposta di acquisto) si fosse poi venuta a verificare (e che avrebbe dovuto essere provata per iscritto ai sensi dell’art. 1350 c.c.) e senza che allo stesso fosse stato propriamente ceduto il possesso del terreno, nel mentre si erano manifestati plurimi fatti concludenti che avevano implicato la conseguenza valutativa che, in effetti, al medesimo era stata concessa la mera detenzione del fondo.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto, senza che debba farsi luogo a pronuncia sulla disciplina delle spese della presente fase, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Ricorrono, invece, le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei medesimi ricorrenti, con vincolo solidale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via solidale, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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