Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3125 del 17/02/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 3125 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sui ricorso 29059-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2016
.

321.

BLASI PIERO, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO
VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio
dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIUSEPPE FALCONE giusta delega a
margine;-

Data pubblicazione: 17/02/2016

- controricorrente non chè contro

ETR SPA AGENTE RISCOSSIONE PROVINCIA DI COSENZA;
– intimato –

avverso la sentenza n. 214/2012 della COMM.TRIB.REG.
di CATANZARO, depositata il 29/10/2012;

udienza del 27/01/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato FALCONE che
ha chiesto il rigetto, l’Avvocato FALCONE deposita in
udienza una cartolina A/R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G.N.

Svolgimento del processo

29059/13

Alla base della presente vicenda processuale in esame si pongono due
sentenze della CTP di Cosenza, la n. 47/10/02 e la n. 523/01/02, passate in
giudicato, che rigettarono i ricorsi proposti dal sig. Piero Blasi, la prima resa
sull’impugnazione proposta avverso avviso di accertamento di valore relativo

relativo all’imposta di registro, entrambe dovute su atto registrato il 20
febbraio 2002.
A seguito della sentenza n. 47/10/02 fu emesso dall’Ufficio di Cosenza
dell’Agenzia dell’Entrate avviso di liquidazione quanto all’INVIM.
Successivamente fu notificata dal concessionario della riscossione Equitalia
ETR S.p.A. al contribuente anche cartella di pagamento n.
034200600864762000, afferente ad entrambe le pretese, la prima, relativa ad
INVIM ed accessori, quale fondata sulla sentenza n. 47/10/02 e sull’avviso di
liquidazione di seguito emanato, e la seconda, relativa ad imposta di registro,
in forza della sentenza n. 523/10/02.
Entrambi gli atti, avviso di liquidazione e cartella di pagamento, furono
impugnati dal contribuente dinanzi alla CTP di Cosenza, che rigettò entrambi
i ricorsi, con sentenza n. 142/10/08 quello proposto avverso l’avviso di
liquidazione e con sentenza n_ 326/10/07 quello esperito contro la succitata
cartella di pagamento.
Ciascuna sentenza fu impugnata dal contribuente dinanzi alla CTR della
Calabria, che, con sentenza n. 214/01/12, depositata il 29 ottobre 2012, riuniti
gli appelli, li accolse.
Per quanto in questa sede rileva, la CTR ritenne, quanto all’INVIM, tardiva
l’emissione dell’avviso di liquidazione sul presupposto della ritenuta
1

ad INVIM, la seconda sull’impugnazione proposta avverso di accertamento

applicabilità, nella fattispecie in esame, del termine di decadenza di cui all’art.
17 lett. c) del D.P.R. 602/1973, nel testo quale applicabile nella sua
formulazione vigente ratione temporis.
Quanto all’imposta di registro, egualmente la sentenza impugnata ritenne
l’Amministrazione incorsa in decadenza ai sensi dell’art. 76 2° comma lett. b)

giudicato della sentenza n. 523/1/02 all’epoca in cui fu notificata la cartella di
pagamento impugnata dal contribuente.
Avverso la sentenza n. 214/01/12 pronunciata dalla CTR della Calabria
l’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione in forza di un solo motivo.
Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza
impugnata per “violazione e falsa applicazione degli art. 17 lett. c del Dpr
602/73, 76 comma 2 e 78 del Dpr n. 131/86, nonché degli artt. 2946 e 2953
c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, numero 3 c.p.c.”.
Esposti i fatti di causa, l’Amministrazione ricorrente censura come erronea in
diritto, in relazione alle richiamate disposizioni di legge, la statuizione con la
quale la sentenza impugnata ha applicato nella fattispecie i termini
decadenziali di cui agli artt. 17 lett. c) del D.P.R. n. 602/1973 quale all’epoca
vigente e 76 2° comma lett. b) del D.P.R. n. 131/1986, laddove nella
fattispecie in esame, in cui le pretese impositive relative all’INVIM ed
all’imposta di registro trovano fondamento su accertamenti divenuti definitivi
per effetto di sentenze passate in giudicato, l’unico termine applicabile
risultava essere quello dell’ordinaria prescrizione decennale di cui all’art. 78
del citato D.P.R. n. 131/1986.
2

del D.P.R. n. 131/1986, essendo già decorso il triennio dal passaggio in

2. Devono essere preliminarmente esaminate le eccezioni d’inammissibilità
del ricorso come formulate dal controricorrente, che attengono a diversi
profili.
2.1. 11 primo riguarda la denunciata carenza di autosufficienza del ricorso,
che, a fronte della complessità della vicenda processuale, si sarebbe limitato

omettendosi del tutto peraltro da parte dell’Amministrazione l’indicazione
degli atti sui quali il ricorso si fonda e dove essi si trovino.
Ritiene la Corte che, diversamente da quanto eccepito dal controricorrente, il
ricorso possa qualificarsi autosufficiente. Ciò sia in relazione al rispetto del
requisito di cui all’art. 366 n. 3) c.p.c. in tema di esposizione sommaria dei
fatti di causa, che contiene, a fronte comunque della sentenza oggetto
d’impugnazione, che si dilunga oltre modo sugli stessi, gli indispensabili
riferimenti non solo agli atti oggetto d’impugnazione nei giudizi poi riuniti in
appello e sui quali verte la presente controversia tra le parti, ma anche al
fondamento delle rispettive pretese impositive; sia, ancora, in relazione all’art.
366 n. 6) c.p.c., riguardo alla mancata indicazione della sede degli atti quanto
alla loro collocazione nel giudizio di merito, risultando essa del tutto
ininfluente ai fini della decisione della controversia, avuto riguardo al
richiamo degli atti ivi depositati assolto dall’istanza di trasmissione del
fascicolo d’ufficio, nel quale restano acquisiti gli atti e documenti ivi
depositati nel fascicolo di parte, ex art. 25 2° comma del D. Lgs. n. 546/1992
(cfr. Cass. civ. sez. unite 3 novembre 2011, n. 22726) ed anche con
riferimento all’ambito del vizio denunciato, limitato alla dedotta
inapplicabilità delle decadenze nelle quali la decisione impugnata ha ritenuto
che fosse incorsa l’Amministrazione finanziaria, dovendosi ritenere, secondo
3

ad una stringata sintesi inidonea a consentirne l’esatta valutazione,

la medesima amministrazione ricorrente, la sola applicabilità della
prescrizione decennale, ed essendo chiaramente indicate in ricorso le date di
deposito e del passaggio in giudicato delle originarie sentenze del 2002 e
quelle di notifica dell’avviso di liquidazione e della cartella esattoriale.
2.2. Del pari non pare pertinente l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per

denunciato,

assumendo

il

controricorrente

che

la

doglianza

dell’Amministrazione avrebbe dovuto essere sussunta nell’art. 360 n. 5 c.p.c.,
in quanto diretta avverso accertamento di fatto compiuto dal giudice di
merito.
Ciò non è condivisibile, atteso che — pacifici i presupposti fattuali relativi alle
date di acquisizione della definitività delle succitate sentenze del 2002 e di
notifica dell’avviso di liquidazione e della cartella esattoriale che a loro hanno
fatto seguito — la questione affrontata dal giudice di merito era una questione
di mero diritto, concernente l’applicabilità o meno del solo termine di
prescrizione decennale di cui all’art. 78 del D.P.R. n. 131/1986 ovvero dei
termini decadenziali quali affermati dal giudice di merito in relazione,
rispettivamente, al disposto dell’art. 17, lett. c) del D.P.R. n. 602/1973, nel
testo quale all’epoca dei fatti applicabile, e dell’art. 76 20 comma lett. b) del
D.P.R. n. 131/1986.
Sicché deve escludersi che la motivazione della sentenza del giudice di merito
in punto di questione di diritto possa essere denunciata con riferimento al
paradigma normativo di cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. civ.
sez. unite 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. civ. sez. I 27 dicembre 2013, n.
28663).

4

erronea deduzione del parametro di riferimento normativo del vizio

2.3. Deve ancora escludersi che il ricorso debba essere ritenuto inammissibile
per mancata impugnazione di autonoma ratio decidendi.
Secondo parte controricorrente il ricorso, infatti, avrebbe censurato
unicamente la ratio decidendi attinente alla rilevata, da parte della sentenza
impugnata, tardività dell’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di

avverso l’autonoma ratio decidendi relativa alla rilevata tardività della
notifica dell’avviso di liquidazione.
Ciò viene desunto, in particolare, dalla formulazione della conclusiva
richiesta, in sintesi formulata dall’Amministrazione ricorrente, di
affermazione del principio di diritto dell’applicabilità dell’ordinaria
prescrizione decennale unicamente in riferimento all’emissione della cartella
di pagamento ed alla fase, quindi, di riscossione.
Sennonché, premesso che al presente giudizio, avente ad oggetto ricorso
notificato il 12 dicembre 2013 avverso sentenza depositata il 29 ottobre 2012,
si applica il disposto dell’art. 360 bis c.p.c. quale inserito dall’art. 47, 10
comma lett. a) della L. n. 69/2009, e non già l’art. 366 bis c.p.c. ormai
abrogato dalla stessa legge, deve rilevarsi che la sintesi conclusiva — che non è
parte essenziale dunque del contenuto del ricorso — non rispecchia in toto il
contenuto del ricorso medesimo che, in ossequio a quanto previsto dal citato
art. 360 bis c.p.c., a contrario indica espressamente la giurisprudenza di
questa Corte (segnatamente Cass. civ. sez. V 6 novembre 2013, n. 24948),
della quale è testualmente riportato un ampio stralcio, a sostegno del motivo
di ricorso proposto.
2.4. Proprio in riferimento al principio di diritto in essa affermato, che
diventa, per relationem, parte integrante del ricorso, che espressamente e
5

pagamento, omettendo viceversa di formulare specifica impugnazione

testualmente lo riproduce, deve escludersi altresì la fondatezza dell’eccezione
d’inammissibilità del ricorso quanto meno nella parte in cui il controricorrente
assume l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza n. 214/01/12 relativa
alla declaratoria della tardività della notifica dell’avviso di liquidazione
relativo all’INVIM.

contestualmente nella disamina della fondatezza del motivo di ricorso
dell’Amministrazione finanziaria, deve rilevarsi che non risponde al vero che
detto ricorso ometta, quanto all’INVIM, il passaggio decisivo dell’avviso di
liquidazione, notificato il 15/4/2005, interpostosi tra il passaggio in giudicato
(in data 261412003) della sentenza n. 47/10/02 della CTP di Cosenza e la
notifica della cartella esattoriale, quest’ultima, notificata il 20 febbraio 2007,
afferente sia all’INVIM sia all’imposta di registro, ciò che, secondo il
contribuente, impedirebbe la sola applicabilità del termine prescrizionale
decennale, essendo comunque soggetta l’Amministrazione al termine di
decadenza affermato dalla sentenza impugnata riguardo all’avviso di
liquidazione.
Invero proprio la citata in ricorso sentenza n. 24948/2013, divenuta parte
integrante del ricorso medesimo, come in precedenza osservato – chiarendo
l’ambito di riferimento del principio affermato dalle Sezioni Unite civili di
questa Corte (Cass. 10 dicembre 2009, n. 25790), secondo cui il diritto alla
riscossione, in quel caso relativo a sanzioni amministrative pecuniarie previste
per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in
giudicato, si prescrive nel termine di dieci anni, per diretta applicazione
dell’art. 2953 c.c., che disciplina in via generale la c.d. actio iudicati —
correttamente rileva come nel caso in cui, analogamente alla fattispecie in
6

3. Diversamente da quanto dedotto dal contribuente, entrando così

i

esame, la cartella radichi una pretesa cristallizzata nel giudicato sul rapporto
tributario a monte, la decadenza prevista dall’art. 17 del D.P.R. n. 602/1973
non può trovare applicazione in sé e per sé, ciò, quindi, a prescindere dal fatto
che essa sia stata mediata da un atto ulteriore di tipo liquidatorio, come.
accaduto nella fattispecie ora all’esame di questa Corte quanto alla pretesa

Altro, infatti, è il ruolo formato per acquisita definitività dell’accertamento
dovuto per omessa impugnazione dello stesso nei termini, la cui emanazione
era assoggettabile alla disciplina del richiamato art. 17 del D.P.R. n. 602/1973
quale all’epoca vigente, altro è quello costituito per effetto diretto del
giudicato.
Come osservato dalla prevalente giurisprudenza di questa Corte, alla quale in
questa sede questo collegio intende assicurare continuità (cfr., tra le altre,
Cass. civ. sez. V 23 marzo 2011, n. 6617; Cass. civ. sez. V 5 aprile 2013, n.
8380; Cass. civ. sez. V 11 giugno 2014, n. 13179), la coerenza del sistema
impone che l’art. 76 comma 2 lett. b), nella parte in cui fa decorrere il termine
di decadenza anche dal formarsi del giudicato che abbia deciso il ricorso
proposto dal contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione della
maggiore imposta di registro, e l’art. 78 del D.P.R. n. 131/1986, relativo
all’ordinario termine di prescrizione decennale del credito per l’imposta
definitivamente accertata in forza di giudicato, applicabili anche in tema
d’INVIM in virtù della generale norma di rinvio di cui all’art. 31 del D.P.R. n.
643/1972, siano interpretati nel senso che la decadenza prevista dal citato art.
76 2° comma lett. b) del D.P.R. n. 131/1986 in parte qua richiamato concerna
la sola ipotesi residuale in cui, a seguito del giudicato sul ricorso del
contribuente che abbia deciso sul ricorso del contribuente avverso l’avviso di
7

tributaria relativa all’INVIM.

rettifica e liquidazione, l’Amministrazione sia tenuta a procedere ad ulteriore
accertamento d’imposta entro il termine di decadenza ivi previsto.
Detta ipotesi residuale pacificamente non ricorre nella fattispecie in esame
come innanzi esplicitata.
Il ricorso dell’Amministrazione va dunque accolto e la sentenza cassata con

nell’attenersi al principio di diritto secondo cui nella fattispecie in esame,
nella quale ciascuna pretesa impositiva, sia quella relativa all’INVIM,
quantunque per il tramite di avviso di liquidazione, sia relativa all’imposta di
registro, si fonda su sentenza passata in giudicato, la cartella esattoriale va
emessa entro il termine decennale di prescrizione previsto dall’art. 78 del
D.P.R. n. 131/1986, deciderà nel merito pure in ordine alle questioni rimaste
assorbite come evidenziate nella sentenza cassata, provvedendo anche in
ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese del giudizio di legittimità, a diversa sezione della C’TR della Calabria.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 gennaio 2016
Il Con *gliere estensore

rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Calabria, che

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA