Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3125 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 11/02/2010), n.3125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso n. 34962/2006 proposto da:

B.L.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CADEO FAUSTO, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FONPRESMETAL GAP S.P.A.;

– intimata –

e sul ricorso n. 3788/2007 proposto da:

FONPRESMETAL GAP S.P.A, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24,

presso lo studio dell’avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA TERESA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LA GIOIA CLAUDIO, giusta delega

a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.L.M., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CADEO FAUSTO, giusta delega in

calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 265/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 08/08/2006 R.G.N. 331/05;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. MELIADO’ Giuseppe;

udito l’Avvocato CARBONELLI ANTONIO per delega CADEO FAUSTO;

udito l’Avvocato ROMAGNOLI ILARIA per delega LA GIOIA CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 18.5 – 1.9.2006 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede il 20.9.2004 – 12.4.2005 che rigettava la domanda proposta da B.L.M. ai fini dell’accertamento dell’illegittimità del licenziamento in tronco per scarso rendimento irrogatogli dalla Fonpresmetal Gap spa, alle cui dipendenze lavorava.

Osservava in sintesi la corte territoriale che, ricorrendo la recidiva reiterata contestata (essendo stato più volte contestato al ricorrente lo scarso rendimento, oltre che dichiarazioni esplicite di insubordinazione nei confronti del capo officina), era rimasto accertato che lo stesso, accettate le nuove mansioni (ed impregiudicati i suoi diritti ex art. 2103 c.c., in relazione al loro contenuto asseritamente dequalificante), si era reso sistematicamente inadempiente rispetto alla diligenza richiesta dall’art. 2104 c.c., con un livello di produttività senz’altro inferiore alla media, trattandosi di mansioni semplici e ripetitive, in ordine alle quali si poteva ipotizzare una qualche difficoltà dovuta all’inesperienza solo per il periodo iniziale, ma non anche successivamente.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso B.L. M. con tre motivi.

Resiste con controricorso la Fonpresmetal Gap spa, la quale ha anche proposto ricorso incidentale, avverso il quale resiste il B..

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 5, nonchè vizio di motivazione, osservando che la Corte di merito aveva trascurato di considerare che la circostanza che il lavoratore fosse incorso in sanzioni precedentemente irrogate, e confermate dal collegio arbitrale, non implicasse la prova dello scarso rendimento anche per le contestazioni successive ed in particolare per quelle, contenute nella comunicazione del 20.10.2003, poste a base del recesso e che, in ogni caso, la prova della sua giustificatezza gravava sul datore di lavoro e non sul lavoratore, che la Corte aveva ritenuto non avesse contestato nè la media aziendale oraria delle prestazioni, nè la possibilità di attenersi a tale media.

Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione all’art. 1460 c.c., il ricorrente, in via subordinata, prospetta che le risultanze di causa escludevano che egli avesse accettato il demansionamento (laddove verosimilmente le nuove mansioni erano state svolte per non incorrere in un licenziamento per insubordinazione ed emergendo,comunque, dagli atti che per tale circostanza era stato proposto separato giudizio) e che, in ogni caso, non era stata operata alcuna comparazione fra il presunto inadempimento del lavoratore e quello del datore di lavoro.

Con l’ultimo motivo, infine, il ricorrente denuncia violazione della L. n. 604 del 1966, art. 3 e dell’art. 2118 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., osservando che la Corte territoriale aveva integralmente rigettato l’appello sebbene il giudice di primo grado avesse convertito il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo, con conseguente diritto dell’appellante a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso.

Con il primo motivo del ricorso incidentale la società intimata denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 violazione dell’art. 92 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, rilevando che la sentenza di primo grado, benchè avesse rigettato la domanda, aveva senza alcuna effettiva motivazione compensato le spese del giudizio.

Con il secondo motivo, prospettato ai sensi delle stesse norme da ultimo indicate, viene svolta analoga censura riguardo al giudizio di appello.

I ricorsi devono essere preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Va, quindi, disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, formulata, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. per asserita mancata specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui il ricorso stesso si fonda.

Basti al riguardo osservare, al di là della genericità dell’eccezione, che i vizi denunciati col ricorso riguardano essenzialmente la plausibilità logica e la correttezza giuridica dell’itinerario ricostruttivo della pronuncia impugnata e che la documentazione di causa, ove significativa ai fini dell’esposizione delle tesi difensive del ricorrente, è stata correttamente individuata e documentata.

Il primo motivo è infondato.

Insussistenti appaiono i vizi di motivazione che formano oggetto della censura, se si considera che la corte territoriale non ha desunto la prova dello scarso rendimento addebitato dagli illeciti disciplinari precedentemente contestati, ma ha, piuttosto, operato una valutazione complessiva dei fatti addebitati nel corso dell’ultimo anno del rapporto di lavoro, pervenendo alla conclusione che “nelle contestazioni di scarso rendimento del settembre e dell’ottobre 2003…i dati numerici sono analiticamente indicati articolo per articolo…e il raffronto con la contestazione del 18.4.2003 consente di affermare che anche le prestazioni relative a giugno – luglio, settembre e ottobre 2003 sono al di sotto della media, sia pure assumendo come media i 110 pezzi orari esposti per le padelle più grandi, anzichè i 130 esposti per le padelle di diametro inferiore”.

Nè, in tal contesto, è stata operata alcuna inversione dell’onere probatorio in ordine alla giustificazione del licenziamento, avendo i giudici di merito solo rilevato che, a fronte di una produttività del tutto inferiore alla media, il ricorrente, pur asserendo di aver lavorato con la “normale diligenza”, non aveva, in realtà, contestato nè che la media aziendale oraria per un lavoratore addetto alla spianatura del fondo delle padelle fosse quella indicata dal datore di lavoro, nè che per esso fosse impossibile raggiungere quella media.

Il che ha indotto la corte territoriale a ritenere provato, facendo corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente, ad esso imputabile in conseguenza dell’accertata rilevante sproporzione fra la media produttiva degli altri lavoratori addetti allo stesso settore e quanto dal primo effettivamente realizzato nel periodo di riferimento.

Non potendosi, per il resto, non rammentare che, secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice di merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che una simile revisione non sarebbe, in realtà, che un giudizio di fatto e si risolverebbe sostanzialmente in una sua nuova formulazione, contrariamente alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità, risultando del tutto estraneo all’ambito di operatività del vizio di motivazione la possibilità per la Suprema Corte di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma propria valutazione delle risultanze degli atti di causa (cfr. ad esempio da ultimo Cass. n. 11789/2005;

Cass. n. 4766/2006). Giusto in quanto l’art. 360 c.p.c., n. 5 “non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all’uopo, valutarne le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (così SU n. 5802/1998), non incontrando, al riguardo, il giudice di merito alcun limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le allegazioni che, sebbene non menzionati specificatamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. ad es. Cass. n. 11933/2003; Cass. n. 9234/2006).

Anche il secondo motivo è infondato.

La Corte territoriale ha, in realtà, rilevato che il ricorrente aveva accettato di svolgere le nuove mansioni, pur denunciando il loro carattere dequalificante; ragion per cui – fermo restando la tutela dei diritti ex art. 2103 c.c. perseguita in sede giudiziale – non poteva lo stesso rendersi “sistematicamente inadempiente” rispetto alla diligenza prescritta dall’art. 2104 c.c., dal momento che “se per il periodo iniziale di cambio delle mansioni si (poteva) ipotizzare una certa difficoltà dovuta all’inesperienza, questa giustificazione non (poteva) reggere per un periodo superiore ad un paio di mesi, considerato…che si trattava di mansioni semplici, manuali e ripetitive”.

E tale motivazione appare senz’altro idonea a giustificare la decisione adottata in quanto funzionale a dar riscontro alla violazione dell’obbligo di diligenza posto a base dell’illecito contestato e, quindi, alla legittimità della sanzione adottata, senza che sia apprezzabile alcuna significativa interferenza (nell’assenza di ogni rilevante deduzione in ordine alla connessione esistente fra la accertata minore produttività ed il contesto ambientale espresso dalle nuove mansioni) con la distinta problematica dell’asserito demansionamento (peraltro rimasto privo di positiva conferma nei giudizi a tal fine instaurati dal ricorrente).

L’ultimo motivo è fondato.

Fra i motivi di appello il ricorrente aveva prospettato che il giudice di primo grado, pur convertendo il licenziamento in tronco in licenziamento con preavviso, non aveva provveduto ad emettere la condanna al pagamento della relativa indennità.

La Corte bresciana, pur dando atto che dalla conversione deriva automaticamente il diritto del ricorrente a percepire l’indennità sostitutiva del preavviso, ha rilevato che il relativo importo “non è stato però quantificato”.

Nel caso in esame, non sembra esservi alcun contrasto fra il dispositivo e la motivazione, che è, in realtà, di rigetto dell’istanza, per la mancata quantificazione da parte del ricorrente dell’importo dell’indennità.

Tale pronuncia, tuttavia, è errata in diritto, in quanto, a fronte della conversione dell’atto di recesso, il giudice non poteva astenersi dall’emettere una pronuncia di condanna, anche solo generica, al pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso, in conformità ai criteri previsti dall’art. 2121 c.c. e alla disciplina contrattuale applicabile nel caso.

La sentenza impugnata va, dunque, in relazione a tal capo cassata e la causa rinviata ad altro giudice di pari grado, che si individua nella Corte di appello di Milano, che provvederà a statuire sulla domanda sulla base dei criteri indicati, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio.

Nell’accoglimento del motivo da ultimo esaminato restano assorbite le censure svolte con il ricorso incidentale.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi, rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Milano.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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