Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3125 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. un., 09/02/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4344/2020 proposto da:

TRAFIKVERKET, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CUBONI 12, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO VISCO, (STUDIO LEGALE MACCHI DI CALLERE

GANGEMI), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SALVATORE ORLANDO, e ROMANO VACCARELLA;

– ricorrente –

contro

VIANINI LAVORI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAN NICOLA DA

TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato DANIELE GERONZI,

(LEGANCE – AVVOCATI ASSOCIATI), che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ALBERTO GIAMPIERI, e FRANCESCA SALERNO;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

36249/2019 del TRIBUNALE di ROMA.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, il quale chiede dichiararsi il difetto di

giurisdizione del giudice italiano.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. L’ente pubblico svedese che si occupa della rete delle comunicazioni e dei trasporti Trafikverket (d’ora in avanti TRV) ha richiesto regolamento preventivo di giurisdizione in relazione ad una controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno subito dalla s.p.a. Vianini, aggiudicataria, in consorzio con la società Cooperativa Muratori e Cementisti di Ravenna di un appalto riguardante la realizzazione di due gallerie del progetto infrastrutturale di collegamento tra sud e nord di Stoccolma denominato (OMISSIS) per un corrispettivo totale di circa 3,7 miliardi di corone (350.000.000 in Euro).

1.1. La causa è stata introdotta dalla Vianini davanti al Tribunale di Roma. La società attrice ha precisato in fatto che dopo l’aggiudicazione e la formalizzazione dei contratti d’appalto, i contratti stessi venivano ceduti alla società svedese Lovon Samverkan AB, (d’ora in avanti L.S.A.B.) costituita dalla due aggiudicatarie con oggetto sociale finalizzato esclusivamente all’esecuzione e completamento dei lavori oggetto dell’appalto. La Vianini aveva prestato garanzia per l’esatto adempimento dell’appalto in favore della L.S.A.B.. Quest’ultima, a sua volta, aveva aperto una linea di credito con una banca svedese (S.E.B.), assistita da garanzia a prima richiesta fornita da Unicredit. La Vianini aveva, inoltre prestato controgaranzia alla Unicredit con la quale si impegnava a versare alla banca quanto da essa dovuto in caso di escussione della garanzia a prima richiesta. L’ente svedese risolveva i contratti di appalto, adducendo una pluralità di inadempimenti, e L.S.A.B. a sua volta contestava la legittimità della risoluzione e risolveva a sua volta i contratti. La T.R.V. non corrispondeva a L.S.A.B. i corrispettivi dovuti per i lavori eseguiti e fatturati e la L.S.A.B. si trovava costretta a proporre istanza di fallimento. La banca svedese inviava richiesta ad Unicredit di escussione della garanzia. Unicredit provvedeva e a sua volta chiedeva di escutere la propria controgaranzia. Alla Vianini venivano richiesti Euro 11.422.712,86.

1.2 Sulla base di queste premesse la Vianini ha formulato domanda risarcitoria, fondata sul rilievo che l’escussione della garanzia Unicredit da parte della banca svedese fosse una conseguenza dell’illegittima risoluzione dei contratti da parte di T.R.V. a causa delle quali è sopraggiunto il fallimento. Da questa condotta illecita sarebbe sorta la responsabilità extracontrattuale di T.R.V. ed il danno ingiusto sopra rilevato.

2. A sostegno del regolamento preventivo di giurisdizione la T.R.V. ha dedotto che l’adempimento del contratto d’appalto da parte di L.S.A.B. costituisce l’oggetto della garanzia stipulata con Unicredit e, conseguentemente, la causa dell’escussione della controgaranzia a carico di Vianini. Ha precisato che i contratti di appalto prevedevano la giurisdizione esclusiva della Svezia; che la giurisdizione così individuata poteva essere stabilita anche in virtù dell’art. 25 del Reg. Ue n. 1215 del 2012, secondo l’interpretazione conforme della Corte di Giustizia che con la pronuncia C-595/17, Apple Sales International, aveva ritenuto che il giudice nazionale fosse tenuto ad applicare la clausola di giurisdizione esclusiva “qualora la controversia stessa abbia origine nel rapporto giuridico nell’ambito del quale la clausola sia stata conclusa”. Anche nel contratto stipulato tra la banca S.E.B. ed Unicredit era contenuta una clausola di giurisdizione esclusiva e tale clausola era richiamata nella controgaranzia tra Vianini e Unicredit. La giurisdizione svedese è stata ritenuta anche fondata sull’art. 7, n. 1 Reg. UE 1215 del 2012, essendosi verificata in Svezia l’escussione della garanzia nella quale la s.p.a. Vianini ravvisa la causa del danno subito, dal momento che la pretesa di rimborso formulata da Unicredit, è stata una conseguenza automatica dell’escussione della predetta garanzia. Al medesimo approdo si è perveuti, peraltro, secondo la parte ricorrente, ex art. 4 Reg. UE n. 1215 del 2012, essendo la Svezia il foro generale del convenuto o, comunque, ex art. 7, n. 2 del medesimo Regolamento, secondo il quale la giurisdizione si determina sulla base del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. L’individuazione del fatto causativo del danno per radicare la giurisdizione è il criterio corretto anche per la giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Nel caso di specie, tutti i fatti oggetto della citazione, sia quelli relativi al contratto di appalto che all’attivazione delle garanzie si sono svolti e verificati in Svezia. Davanti ad un tribunale pende, infine, causa pregiudiziale a quella dedotta nel presente giudizio, in quanto volta all’accertamento della legittimità del recesso di T.R.V. dai contratti di appalto. Trova, pertanto, applicazione l’art. 31, comma 3 del Regolamento n. 1215 del 2012, tenuto conto che nel giudizio radicatosi in Svezia, la s.p.a. Vianini non ha contestato la giurisdizione.

3. Si è costituita con controricorso la s.p.a. Vianini deducendo preliminarmente l’improcedibilità del motivo di ricorso che richiama l’applicabilità dell’art. 25 Reg. UE, per mancata produzione tempestiva dei contratti che contengono la clausola di proroga.

3.1 Nel merito ha ritenuto che la clausola di proroga della giurisdizione non è applicabile perchè limitata alle controversie contrattuali mentre non solo la controversia dedotta nel presente giudizio ha natura extracontrattuale ma i rapporti contrattuali da cui trae origine sono solo quelli di garanzia e controgaranzia esistenti tra parti diverse da T.R.V. Non esistendo alcun rapporto contrattuale diretto attuale tra Vianini e T.V.R. dopo la cessione del contratto nè alcun collegamento negoziale, non è possibile ravvisare alcuna ragione di connessione tra l’azione extracontrattuale promossa da Vianini ed i contratti di appalto. Deve, inoltre, escludersi l’applicazione dell’art. 7, comma 1, del Regolamento perchè l’azione ha natura extracontrattuale. In relazione al criterio indicato nell’art. 7, comma 2, il fatto dannoso è costituito dall’escussione della Garanzia Unicredit, emessa in Italia, con richiesta di escussione inviata da S.E.B in Italia ad Unicredit. Anche l’escussione della controgaranzia è intervenuta in Italia in quanto sia Unicredit che Vianini hanno sede in Italia. In relazione alla pregiudizialità del giudizio pendente in Svezia, la Vianini ne deduce in primo luogo l’improcedibilità per mancanza di documentazione attestante la pendenza del giudizio stesso e nel merito evidenzia che difetta il requisito del preventivo accertamento della competenza in base all’accordo (il contratto di appalto stipulato tra le parti) oltre che in concreto il nesso di pregiudizialità.

4. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte ha chiesto che fosse affermata la giurisdizione del giudice svedese.

5. L’eccezione d’improcedibilità formulata dalle parti resistenti è infondata alla luce dei principi stabiliti dalle S.U. nell’ordinanza n. 6496 del 2015 così massimata: “Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione non incorre nella sanzione di improcedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, allorquando il ricorrente non abbia depositato un documento in esso richiamato e tale atto sia irrilevante ai fini della definizione della questione di giurisdizione”.

Nella fattispecie, la causa petendi ed il petitum emergono in modo del tutto inequivoco dagli atti e non si fondano sull’esame nè del contratto di appalto originario nè di quello relativo alla garanzia prestata da Unicredit con la banca svedese.

6. Nel merito deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano.

6.1 In primo luogo deve escludersi l’applicabilità del principio della proroga della clausola della competenza giurisdizionale contenuto nell’art. 25 del Regolamento UE n. 1215 del 2012. La norma prevede che: “Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l’accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti”. Nella specie non è applicabile la clausola di proroga della giurisdizione perchè pur costituendo la valutazione sulla legittimità/illegittimità della risoluzione del contratto di appalto il fatto storico da cui causalmente scaturisce l’evento danno (il grave pregiudizio patrimoniale lamentato da s.p.a. Vianini) e pur essendo la controversia insorta tra le parti originarie di quel contratto, il contratto è stato ceduto, e la Vianini,, non essendone più parte contraente non può esserne vincolata, neanche in relazione alla clausola invocata. Il principio trova indiretto conforto nella pronuncia delle S.U. n. 4218 del 2017 nella quale si ritiene che nell’ipotesi di cessione del contratto, per il cessionario si determini un subentro automatico nell’impegno contrattuale in relazione a tutte le clausole che lo compongono, compresa la clausola di proroga della competenza giurisdizionale, così evidenziando, a contrario, l’inapplicabilità della clausola stessa nell’ipotesi inversa in cui sono le parti originarie del contratto ceduto, una delle quali del tutto libera dagli impegni contrattuali preesistenti (salvo clausole negoziali diverse volute dalle parti, nella specie insussistenti) a essere parti di un conflitto giudiziale.

6.2 In secondo luogo deve escludersi l’applicabilità del criterio di radicamento della giurisdizione contenuto nell’art. 7.1 del medesimo Regolamento UE. La norma regola la determinazione della giurisdizione in ambito contrattuale, stabilendo che uno dei fori applicabili è il luogo nel quale deve essere eseguita l’obbligazione. Nella lettera c), del comma 1 dell’art. 7 si precisa che in relazione ai servizi rileva il luogo dove sono stati o avrebbero dovuto essere prestati i servizi stessi. Secondo la parte ricorrente il contratto da considerare è quello avente ad oggetto la garanzia a prima richiesta che la banca svedese, presso la quale era stata aperta la linea di credito, ha escusso una volta riscontrata la risoluzione unilaterale di T.V.R. Deve rilevarsi tuttavia che tale evento costituisce soltanto uno dei fatti storici, eziologicamente collegati alla domanda formulata da Vianini, al pari della risoluzione del contratto di appalto ma la Vianini non è stata parte di questo specifico rapporto sorto ed eseguito in Svezia, essendosi contrattualmente vincolata alla controgaranzia soltanto con Unicredit, con escussione richiesta ed eseguita in Italia. L’applicazione del criterio invocato, peraltro da escludersi in via diretta per la già rilevata assenza di un vincolo contrattuale attuale tra le parti in conflitto in questo giudizio, porterebbe comunque, ove se ne ritenesse l’applicabilità indiretta, alla giurisdizione italiana, essendo la prestazione contrattuale produttiva del danno lamentato da eseguire in Italia (escussione controgaranzia Unicredit).

7. Il criterio da applicare, coerentemente con la natura extracontrattuale dell’obbligazione azionata, di natura risarcitoria, è contenuto, in conclusione nell’art. 7, punto 2 del Regolamento UE n. 1215 del 2012. La norma prevede al n. 2: ” in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti all’autorità giurisdizionale del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”. La Corte di Giustizia, ai cui principi occorre dare rilievo nella soluzione del quesito rimesso all’esame delle S.U., ha da circa un decennio stabilizzato il proprio orientamento al riguardo, sia nella vigenza del Regolamento n. 44 del 2001 che in quello attualmente applicabile, non essendo mutata la norma regolatrice del foro relativo all’illecito extracontrattuale. Nella sentenza relativa alla causa C-189/2008, emessa il 26/6/2009, ha affermato che la giurisdizione si radica nel luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima. Successivamente il criterio indicato è stato meglio definito alla luce del cd. principio dell’ubiquità. Il concetto di “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, è stato ritenuto riferibile sia al luogo di realizzazione del danno sia I luogo in cui si è prodotta la condotta all’origine del danno (CGUE C-12/15). Nella successiva sentenza C451/2018 e nella più recente C-242/19 è stato ribadito il principio e si è sottolineata la facoltà di scelta dell’attore tra il luogo in cui è sorto il fatto lesivo e quello in cui il danno si è prodotto. In particolare, nella citata pronuncia C-242 del 2019, il caso riguardava il danno prodotto dal software di automobili fabbricate in Germania ma distribuite in tutta l’Unione Europea. La Corte ha ritenuto che in relazione alle cause promosse dagli acquirenti, ben potesse radicarsi la giurisdizione nei luoghi del loro domicilio, essendo quello il luogo in cui il danno era avvenuto.

7.1. Le S.U. di questa Corte, in perfetta coerenza con i principi sopra enunciati, anche di recente hanno affermato, con la pronuncia n. 27164 del 2018 che “in tema di giurisdizione dei giudici italiani nei confronti di soggetti stranieri, nella materia di illeciti civili, ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento CE n. 44 del 2001 (e già dell’art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968), deve aversi riguardo al “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”, che come precisato da CGUE, 11 gennaio 1990, C-220/88 e 16 luglio 2009, C-189/08 – è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al “luogo dell’evento generatore del danno”, ma anche al “luogo in cui l’evento di danno è intervenuto” e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima.

8. L’applicazione del principi esposti al caso di specie evidenzia, in conclusione, che: la sequenza causale che ha determinato il danno lamentato si è generata in Svezia ed ha avuto una sua progressione eziologica in questa nazione, essendosi ivi verificata sia la risoluzione unilaterale del contratto di appalto da parte di T.R.V. sia l’escussione della banca svedese della garanzia di Unicredit, ma la fase finale che ha determinato il danno lamentato dalla s.p.a. Vanini, consistente nella escussione della controgaranzia da parte di Unicredit, si è consumata esclusivamente in Italia. Si è di conseguenza determinata una separazione geografica tra il luogo del fatto generatore del danno (Svezia) e il luogo dove il pregiudizio patrimoniale lamentato si è prodotto (Italia), così consentendo all’attrice (s.p.a. Vianini) di scegliere tra i due fori, posti in posizione di alternatività e di pari ordinazione.

9. Non può infine trovare applicazione l’art. 31, punto n. 3 del Regolamento n. 1215 del 2012, invocata dal ricorrente. Preliminarmente deve osservarsi che manca la documentazione della pendenza del giudizio promosso davanti al Tribunale di Solna che, secondo quanto indicato in ricorso ha ad oggetto la legittimità del recesso di T.R.F. e nella quale la s.p.a. Vianini si sarebbe costituita senza contestare la giurisdizione in quello specifico giudizio. Nel merito deve rilevarsi che non è stata neanche dedotta la proposizione di una domanda riconvenzionale di danni, così da escludere la litispendenza o la continenza tra i giudizi (art. 31 punto n. 1). Il dedotto accordo sulla proroga della giurisdizione relativa al contratto originario d’appalto, non estende, tuttavia, la sua efficacia derogatoria dei criteri generali già esaminati, sul giudizio instaurato in Italia, in quanto, come già rilevato nel par. La Vianini non è più parte di quel contratto ed ha agito per il risarcimento del danno extracontrattuale. Pertanto se può essere concretamente invocata l’applicabilità della proroga della giurisdizione nel giudizio instaurato in Svezia in relazione alla s.p.a. Vianini – ma la giurisdizione del giudice svedese non pare neanche posta in discussione – deve escludersene la vis attractiva sul giudizio instaurato in Italia, ove il contratto che contiene la clausola non sorregge la domanda risarcitoria, di natura aquiliana, fondata sul pregiudizio patrimoniale ingiusto derivante dall’escussione di una garanzia avente un’autonoma fonte negoziale.

10. In conclusione, deve essere affermata la giurisdizione del giudice italiano. Le spese processuali di questo procedimento sono rimesse al giudice del merito.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice italiano, davanti al quale rimette la causa anche in relazione alle spese processuali del presente procedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA