Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3125 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. VI, 08/02/2011, (ud. 21/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 1718/2010 proposto da:

V.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato SABATINO LIBORIO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C. (OMISSIS) titolare del caseificio La

Primula, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIAVE 52, presso lo

studio dell’avvocato CARCIONE RENATO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CARONIA Ferdinando, BARGIONE ANTONIO, giusta mandato

speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 867/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

7.5.09, depositata il 16/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO STILE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. Umberto

APICE.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

letta la relazione del Cons. Dott. Paolo Stile;

udite le richieste del P.M., Dott. Umberto Apice esaminati gli atti, osserva:

Con il ricorso in esame, affidato a cinque motivi, V. S. impugna la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 7 maggio-16 luglio 2009 per avere ridotto la somma liquidatagli in primo grado, da Euro 76.303,18 ad Euro 20.200,24, ivi compresi interessi e rivalutazione monetaria al 31.1.2009 con parziale compensazione delle spese, in riferimento alla circostanza che, quale dipendente di M.C., titolare del Caseificio La Primula, non avrebbe prestato la propria attività per l’intera durata dell’orario di lavoro mensile.

Il ricorso, contestato dal M. con controricorso, appare manifestamente infondato.

Infatti, con i primi quattro motivi si denunciano, oltre a vizi di motivazione, rispettivamente violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 416 c.p.c., art. 2709 c.c. e D.L. n. 726 del 1984, art. 5 (1^ motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 4 del 1953, artt. 1 e 3, art. 2697 c.c. e art. 62 c.p.c. (2^ motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. (3^ motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del CCNL relativo alla piccola e media impresa alimentare (4^ motivo), lamentandosi, però, sostanzialmente, sia pur nell’ambito del dedotto quadro normativo, una motivazione, adottata dal Giudice a qua, a sostegno delle sue conclusioni, del tutto insufficiente e contraddittoria, oltre che omessa sotto certi profili.

Giova in proposito rammentare che la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento – con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. n. 13045/97) – dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti.

In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto – consentito al giudice di legittimità (dall’art. 360 c.p.c., n. 5) non equivale alla revisione del “ragionamento decisorio”, ossia dell’opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità.

Nel caso in oggetto, la Corte palermitana, dopo avere rimarcato che la durata giornaliera allegata dal lavoratore era tutt’altro che pacifica, ha osservato che il V. non aveva fornito elementi probatori idonei a smentire le risultanze delle buste paga e del libro paga, dalle quali emergeva un impegno lavorativo inferiore a 26 giorni al mese, con la conseguenza che la retribuzione spettategli doveva essere commisurata alla quantità del lavoro nei limiti in cui, risultando dalle suddette scritture provenienti dal datore di lavoro, poteva ritenersi acclarata.

La stessa Corte ha poi soggiunto che parimenti fondato era il rilievo circa la durata del rapporto, in quanto il primo Giudice, dopo avere escluso che il lavoratore avesse fornito la prova che il rapporto fosse iniziato nel mese di giugno 1989, aveva affermato che la sua durata doveva ritenersi circoscritta a quella ammessa dal datore (14/2/1990 al 31/10/1999); sicchè, non essendo emerso alcun elemento a supporto della maggiore durata dello stesso, dovevano condividersi le ragioni che avevano indotto il Tribunale a circoscrivere la durata del rapporto nei suddetti termini.

Corretta era poi da ritenersi sempre ad avviso della Corte di merito- la determinazione del quantum come stabilito da CTU, non potendosi condividere le contestazioni sollevate dal lavoratore con le relative note, in quanto il mancato calcolo della indennità sostitutiva delle ferie, dei “permessi retribuiti annui” e dell’indennità di maneggio denaro non formavano oggetto di apposite richieste, mentre nessuna omissione vi era stata in ordine al calcolo delle differenze retributive per gli anni 1998 e 1999, come emergeva chiaramente dai prospetti allegati alla relazione.

Manifestamente infondato è, infine, il quinto motivo con cui si deduce la erronea determinazione concernente il regime delle spese processuali del doppio grado di giudizio, in quanto compensate per la metà.

Come da giurisprudenza consolidata, infatti, con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (ex plurimis, Cass. 406/2008).

Per le considerazioni sopra svolte il ricorso va rigettato per manifesta infondatezza.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 30,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..

Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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