Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3125 del 07/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 23414 del ruolo generale dell’anno

2013, proposto da:

R.A., (C.F.: (OMISSIS)), R.D. (C.F.: (OMISSIS)),

R.R. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi, giusta

procura a margine del ricorso, dagli avvocati Salvatore Lo Re (C.F.:

LRO SVT 59P16 Z103W), Ignazio Valenza (C.F.: VLN GNZ 64B05 B602P) e

Annalisa Russello (C.F.: RSS NLS 70H62 G237W);

– ricorrenti –

nei confronti di:

MINISTERO DELLA SALUTE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Ministro in

carica rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale

dello Stato;

– resistente –

per la cassazione della sentenza del della Corte di Appello di

Palermo n. 349/2013, depositata in data 4 marzo 2013;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 2

novembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Annalisa Russello, per i ricorrenti;

l’Avvocato dello Stato Vincenzo Rago, per il ministero resistente;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.G. (deceduto nel corso del processo, che viene proseguito dai suoi eredi) agì in giudizio nei confronti del Ministero della Salute per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito della contrazione del virus HCV in conseguenza di emotrasfusioni di sangue infetto praticategli in una struttura pubblica nel 1988.

La domanda fu accolta dal Tribunale di Palermo.

La Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece rigettata per intervenuta prescrizione.

Ricorrono R.A., D. e R., sulla base di un unico motivo.

L’intimato ministero non ha svolto difese scritte ma ha depositato un “atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma 1, e art. 167 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 5”.

Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.

E’ inammissibile nella parte in cui i ricorrenti deducono che la prescrizione non era stata eccepita dal ministero in primo grado, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

La corte di appello afferma infatti, nella sentenza impugnata (a pagina 6, primi due righi del paragrafo 3), che l’eccezione di prescrizione era stata proposta già in primo grado, e i ricorrenti non indicano specificamente gli atti da cui dovrebbe desumersi il contrario (anzi, nell’esposizione del fatto contenuta nel ricorso, lo confermano esplicitamente: pag. 4, righi 19 e 20 del ricorso).

E’ infondato nella parte in cui si sostiene che ai fini della decorrenza del termine di prescrizione non avrebbe alcun rilievo il riscontro della positività al virus HCV ma solo la manifestazione dei sintomi della malattia, con l’accertamento della sussistenza di una epatite cronica con danno epatico.

La corte di appello ha ritenuto che la prescrizione decorresse nella specie dal 1993 e non dal 1998 (anno in cui era stata presentata la domanda di indennizzo in via amministrativa, ai sensi della legge n. 210 del 1992), in quanto la diagnosi della contrazione da parte del R. del virus HCV era avvenuta in tale anno, e all’epoca era già perfettamente noto alla comunità scientifica il nesso di derivazione delle epatiti dalle trasfusioni di sangue infetto, onde egli poteva ben rendersi conto a tale data del nesso di causa tra le trasfusioni praticate nel 1988 e la malattia contratta, anche tenuto conto che si trattava delle uniche trasfusioni che aveva mai subito.

I ricorrenti (che non agiscono iure proprio ma solo iure hereditatis) non contestano il suddetto accertamento in fatto (e cioè che già con la diagnosi del 1993 era possibile, con l’ordinaria diligenza, ricollegare causalmente la contrazione del virus alle trasfusioni subite nel 1988), limitandosi a sostenere che il danno sarebbe insorto successivamente, e cioè solo con la diagnosi del 1998 di cirrosi epatica, sull’assunto per cui fino al momento in cui il virus non evolve in malattia conclamata la prescrizione non potrebbe decorrere.

Ma tale assunto non può essere condiviso.

Il danno (cd. danno-evento) causato dall’emotrasfusione è infatti rappresentato dalla contrazione del virus, mentre l’insorgenza e la successiva evoluzione dei conseguenti danni epatici riguardano esclusivamente l’entità del pregiudizio derivante dall’illecito (e cioè il cd. danno-conseguenza).

E’ di conseguenza corretta, in diritto, la conclusione della corte di merito per cui la prescrizione dell’azione risarcitoria decorre dal momento in cui vi è evidenza (o possibile evidenza) della avvenuta contrazione del virus HCV in conseguenza di una determinata emo-trasfusione, e non solo dal momento dell’accertamento in concreto dei conseguenti danni epatici.

La presenza di danni epatici, in forma ed in stadio più o meno grave, riguarda solo l’entità del danno ma non il fatto illecito; e la manifestazione della malattia, così come il suo concreto decorso e il suo esito, costituiscono aggravamenti della lesione alla salute originaria (data dalla contrazione del virus) e non insorgenza di nuove lesioni (che comporterebbero la decorrenza di un nuovo termine di prescrizione).

Il termine iniziale della prescrizione è unico e va individuato nel momento in cui per il contagiato è possibile, usando l’ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, acquisire la consapevolezza della avvenuta contrazione del virus a causa dell’emotrasfusione, come del resto affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (si vedano in proposito: Cass., Sez. U, Sentenza n. 581 del 11/01/2008 Rv. 600912; Sez. 3, Sentenza n. 28464 del 19/12/2013, Rv. 629132; Sez. 3, Sentenza n. 6213 del 31/03/2016, Rv. 639256; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16550 del 02/07/2013, Rv. 627140; per la precisazione che la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla legge n. 210 del 1992 segna solo il limite temporale ultimo di possibile decorrenza del termine di prescrizione, senza che ciò escluda la possibilità di collocare l’effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito(si vedano altresì: Cass., Sez. 6 – 3, Sentenza n. 23635 del 18/11/2015, Rv. 637785; Sentenza n. 10551 del 22/05/2015, non massimata; Sentenza n. 10530 del 22/05/ 2015, non massimata).

2. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dell’amministrazione resistente, liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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