Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31249 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 29/11/2019), n.31249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24429/12 R.G. proposto da:

A.R. S.P.A., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, per delega a margine del ricorso, dall’avv.

Fabrizio Conte, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Giuseppe Miani, in Roma, Viale del Tintoretto, n. 88;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

e

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria regionale della

Lombardia n. 35/44/12 depositata in data 9 marzo 2012;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre

2019 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale,

Dott. De Matteis Stanislao, che ha chiesto l’accoglimento del primo

motivo del ricorso, con assorbimento dei restanti motivi.

Fatto

RILEVATO

che:

Con ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la A.R. s.p.a., quale incorporante della T.S.T. – Trattamenti Tecnici speciali – s.r.l. – impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato, per l’anno d’imposta 2004, il reddito imponibile, con conseguente recupero a tassazione di maggiori imposte IRES, IRAP e I.V.A.

I giudici di primo grado, disattendendo l’eccezione preliminare d’inammissibilità del ricorso introduttivo che, secondo l’assunto difensivo dell’Agenzia delle Entrate, era stato sottoscritto in qualità di difensore tecnico da C.G. a fronte di una procura alle liti conferita a M.P., accoglieva il ricorso, ravvisando nell’accertamento compiuto una applicazione automatica dello studio di settore.

La decisione veniva riformata dalla Commissione regionale della Lombardia che, con la sentenza in epigrafe indicata, riteneva fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, rilevando che si trattava di atto difensivo proveniente da soggetto privo di capacità rappresentativa, stante l’assenza di mandato difensivo, ed inidoneo come tale ad introdurre un valido rapporto processuale; aggiungeva che la ratifica ricavabile dal successivo atto autenticato dal notaio, con il quale si confermava la nomina di C.G. quale difensore, non poteva avere spiegato alcun effetto sanante.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione la A.R. s.p.a. sulla base di cinque articolati motivi, cui resiste l’Agenzia delle Entrate depositando controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Va rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto a seguito del trasferimento alle agenzie fiscali, da parte del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, di tutti i “rapporti giuridici”, i “poteri” e le “competenze” facenti capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze, a partire dal primo gennaio 2001 (giorno di inizio di operatività delle Agenzie fiscali in forza del D.M. 28 dicembre 2000, art. 1), unico soggetto passivamente legittimato è l’Agenzia delle Entrate (Cass. n. 1550 del 28/1/2015; Cass. n. 6196 del 27/3/2015; Cass. n. 29183 del 6/12/2017).

2. Con il primo motivo la contribuente deduce, in via principale, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 182 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18 e, in via subordinata, violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni normative, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che nè il difetto radicale di mandato rilevato dal giudice di secondo grado in capo a C.G., nè la situazione di incertezza dedotta in primo grado dall’Agenzia delle Entrate circa il conferimento del mandato di difesa tecnica potevano condurre, tenuto conto del disposto dell’art. 182 c.p.c., alla pronuncia d’inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, sicchè risultava errata l’affermazione del giudice d’appello secondo cui nella fattispecie il difetto di mandato difensivo non potesse essere sanato.

La carenza di procura, al pari della erronea indicazione del difensore, anche nell’ambito tributario, non poteva comunque essere sanzionata con la declaratoria d’inammissibilità del ricorso del contribuente, se non dopo la concessione di un termine per provvedere al conferimento della procura ritenuta carente.

3. Con il secondo motivo, censura la sentenza per omessa e insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, ribadendo che la pronuncia è incongrua nella parte in cui ha ritenuto che non fosse applicabile la “sanatoria” tramite invito da parte del giudice a nominare un difensore.

4. Con il terzo motivo, la ricorrente, denunciando violazione, in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, degli artt. 112, 115 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, evidenzia che la eccepita situazione di incertezza del soggetto nominato quale difensore non equivale a dedurre radicale mancanza di delega in capo al sottoscrittore del ricorso, come tardivamente rilevato dall’Agenzia delle Entrate soltanto con l’atto di appello.

5. Con il quarto motivo, censurando la sentenza, in relazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., nonchè degli artt. 112,324,342 e 346 c.p.c., la contribuente contesta alla Commissione regionale di non avere preso atto che l’Agenzia delle Entrate non aveva specificamente impugnato la sentenza di primo grado laddove aveva rilevato che l’indicazione del nominativo del M. costituiva un mero disguido formale e nella parte in cui affermava che la situazione era stata comunque sanata con la successiva procura in autentica.

6. Con il quinto motivo, la ricorrente deduce, in via principale, violazione e falsa applicazione dell’art. 159 c.p.c. e art. 1367 c.c. e, in via subordinata, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo della controversia.

Osserva, al riguardo, che nelle ipotesi in cui si rilevano discrasie tra il testo della procura e l’atto cui essa accede, l’eventuale incertezza in ordine all’effettiva volontà del conferente non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità per difetto di procura, dovendosi piuttosto interpretare l’atto secondo il principio di conservazione di cui all’art. 1367 c.c., attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all’atto di procura di produrre i suoi effetti.

La Commissione regionale, ad avviso della ricorrente, avrebbe quindi dovuto motivare per quale ragione, a fronte della presenza di una molteplicità di elementi che facevano ritenere la volontà di conferire la procura al C., avesse invece escluso detta volontà a causa della indicazione del nominativo del M. nella procura in calce al ricorso.

7. Il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti motivi.

7.1. Risulta pacifico che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato indicato come difensore C.G., il quale ha sottoscritto l’atto nella qualità di “difensore tecnico abilitato”, mentre la procura, apposta in calce al medesimo atto, è stata conferita dal legale rappresentante della contribuente al Dott. M.P..

La Commissione regionale, avendo rilevato una carenza di procura in favore di C.G., sottoscrittore del ricorso introduttivo, ha accolto l’eccezione d’inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, considerando non sanabile il vizio riscontrato.

7.2. Occorre premettere che va, preliminarmente, distinta la questione della validità della procura alla lite, sotto il profilo dello jus postulandi del procuratore – al quale si riferisce la disciplina dell’art. 125 c.p.c. – da quella della capacità processuale, che è invece regolata dall’art. 182 c.p.c..

Il comma 2 di quest’ultima norma, come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 2, secondo un principio più volte affermato da questa Corte, anche a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., 22 dicembre 2011, n. 28337), rende sanabile il difetto di legittimazione processuale in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, a seguito di costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell’ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del falsus procurator.

7.3. Si è chiarito che, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, anche di natura processuale, detta disposizione obbliga il giudice, in presenza della rilevazione di un vizio della procura (d’ufficio o su eccezione di parte), a provvedere in ordine alla sanatoria dello stesso (con evidente equiparazione della nullità della procura ad litem al difetto di rappresentanza processuale con conseguente sanatoria ad efficacia retroattiva) (Cass. Sez. U, n. 28337/11 cit.; Cass. n. 11359 del 22/5/2014; Cass. n. 19169 del 2014; Cass. n. 3181 del 18/2/2016).

Il citato art. 182 c.p.c. attribuisce, quindi, alla successiva ratifica efficacia retroattiva anche sul piano sostanziale (Cass. n. 3084 del 17/2/2016).

7.4. In ragione del principio di integrazione delle norme non incompatibili del codice di rito civile, in tema di processo tributario è applicabile il disposto di cui all’art. 182 c.p.c. (come modificato dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009) (Cass. ord. n. 3084 del 17/2/2016; Cass. ord. n. 5372 del 2/3/2017).

7.5. I giudici di appello, affermando nella sentenza impugnata che il rilevato difetto di mandato difensivo non potesse essere sanato, non hanno fatto corretta applicazione del nuovo testo normativo dell’art. 182 c.p.c., applicabile al caso di specie stante il disposto della norma transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 1, che limita l’applicabilità delle modifiche introdotte al codice di rito “ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore” (4 luglio 2009), poichè non hanno riconosciuto efficacia sanante alla procura in autentica notarile, depositata dalla contribuente prima dell’udienza di discussione, con la quale la stessa confermava la nomina quale proprio difensore del Dott. C. e ratificava, con efficacia ex tunc, l’attività processuale già in precedenza svolta.

8. Peraltro, anche ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4 – la cui violazione è stata pure dedotta con il motivo in esame – deve escludersi l’inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Sulla questione di inammissibilità del ricorso non sottoscritto da difensore tecnico nelle controversie di valore superiore ai cinque milioni di lire si è pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 189 del 13 giugno 2000, con la quale è stata dichiarata l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, ove interpretato nel senso che il ricorso sottoscritto dal solo contribuente sia inammissibile.

La Corte ha osservato che, secondo un’interpretazione corrispondente al significato delle norme del D.Lgs. n. 546 del 1992 e delle modifiche apportate dal D.L. n. 331 del 1993, convertito nella L. n. 427 del 1993, in armonia con un sistema processuale volto a garantire la tutela delle parti evitandosi irragionevoli sanzioni d’inammissibilità, e ai principi contenuti nella L. delega 30 dicembre 1991, n. 413, l’inammissibilità del ricorso deve intendersi riferita soltanto all’ipotesi in cui sia rimasto ineseguito l’ordine del presidente della commissione, della sezione o del collegio, rivolto alle parti diverse dall’Amministrazione, di munirsi, nel termine fissato, di assistenza tecnica, conferendo incarico a difensore abilitato.

Anche le Sezioni Unite, con la sentenza del 2 dicembre 2004, n. 22601, hanno ribadito che “Nel processo tributario, il giudice chiamato a conoscere di una controversia di valore superiore a lire 5.000.000, a norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 5, e art. 18, commi 3 e 4, è tenuto a disporre che l’attore parte privata che stia in giudizio senza assistenza tecnica si munisca di essa, conferendo incarico a difensore abilitato; con la conseguenza che l’inammissibilità del ricorso può essere dichiarata solo a seguito della mancata esecuzione di tale ordine. Una siffatta lettura delle disposizioni del D.Lgs. n. 546 del 1992 è l’unica conforme a Costituzione, secondo la sent. n. 189 del 2000 della Corte costituzionale, non rinvenendosi interpretazioni alternative che assicurino effettività alla tutela del diritto fondamentale di difesa nel processo ed adeguata tutela contro gli atti della P.A., alla stregua degli artt. 24 e 113 Cost., ove si consideri la peculiarità del processo tributario (che, dovendo essere introdotto attraverso un meccanismo impugnatorio di determinati atti impositivi, da esercitarsi entro brevissimi termini di decadenza, già comporta, rispetto al modello classico del processo civile, fortissime compressioni di quelle garanzie costituzionali)”.

Tale indirizzo giurisprudenziale è stato ulteriormente confermato da Cass. n. 6532 del 27/4/ 2012 e da Cass. n. 15029 del 2/7/2014.

9. In conclusione, la sentenza, in accoglimento della prima censura, va cassata, con rinvio alla Commissione regionale della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà provvedere all’esame nel merito dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, oltre che alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il primo motivo del ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrata e dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 29 novembre 2019

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