Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31249 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 04/12/2018, (ud. 04/07/2018, dep. 04/12/2018), n.31249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18760-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall’avvocato

LORIS LUCIA MANTIA;

– ricorrente –

contro

G.L., G.N., G.F., nella qualità

di eredi di CE.VI., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE BRUNO BUOZZI 82, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO

MARCHISIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA

VINCENZO ORSINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 497/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/07/2018 dal Consigliere Dott. CORRENTI VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.G. propone ricorso per cassazione contro Ce.Vi., con controricorso degli eredi G.L., G.N. e G.F., avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16.3.2017 che ha respinto l’appello a sentenza del Tribunale di Agrigento, a sua volta reiettiva della domanda ex art. 2932 c.c. relativamente ad immobili in Lampedusa di cui ad un preliminare del 7.2.2005 oltre al risarcimento dei danni.

La sentenza conferma la statuizione di primo grado sulla irregolarità urbanistica, non contestata dalle parti, impeditiva dell’adempimento del preliminare e sul rigetto della domanda di danni non essendo la convenuta inadempiente, data la pattuizione di una condizione risolutiva negativa.

Il ricorrente denunzia violazione 1) degli artt. 1362,1366 e 1367 c.c., sull’interpretazione del preliminare, art. 6; 2) dell’art. 132 c.p.c.; 3) dell’art. 112 c.p.c. sulla corretta qualificazione della domanda subordinata; 4) dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 1418 e 1421 c.c.; 5) dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla domanda risarcitoria.

Le censure, come proposto dal relatore, sono manifestamente infondate.

Le prime tre non tengono conto che l’interpretazione del preliminare è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali d’ermeneutica, oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto, onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti.

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04n. 753).

Non si ravvisa la violazione dell’art. 132 c.p.c. stante la riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14).

Con il quarto motivo parte ricorrente muove dalla nullità del preliminare e invoca (cfr. SU 26242/14) la nullità del contratto e la restituzione ex officio dei beni.

Il motivo è in parte inammissibile in quanto la domanda sarebbe stata nuova, ma prima ancora si fonda su presupposto privo di fondamento.

Come rileva il controricorso, l’eventuale abusività dei beni da trasferire non determina la nullità del contratto preliminare (cfr. Cass. 28456/13; 21942/17), ma può essere solo ragione di inadempimento. Quindi non vi era spazio per domanda di restituzione come conseguenza della ipotizzata nullità.

Inoltre ulteriore motivo del rigetto è stata la pattuizione di clausola risolutiva, che non viene convenientemente attaccata.

La quinta censura è generica ed irrituale non ravvisandosi una omessa pronunzia.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 6200 di cui 200 per esborsi, oltre accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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