Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31247 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 29/11/2019), n.31247

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27509-2C16 proposto de:

AGENXIA DELLE ENTRATE in Persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

T.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO TOIONI

44/46, presso studio dell’avvocato XAVIER SANTIAPICHI, che

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1549/2916 della COM.IRIB.REG.SEZ.DIST. di

CATANIA, depositata il 20/04/2016;

udita la relazione della causa svolta ne camera di consiglio

18/09/2019 dal ere Dott. FRACANZANI MARCELIO MARIA.

Fatto

RILEVATO

Il contribuente ha richiesto nel 2009 il rimborso del 90% sull’Irpef versata dal sostituto d’imposta datore di lavoro, in forza della stratificata disciplina agevolativa formatasi a seguito del sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel dicembre 1990.

I gradi di merito sono stati favorevoli al contribuente.

Ricorre per cassazione l’Avvocatura generale affidandosi a due motivi, cui replica il patrono del contribuente con tempestivo controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo si prospetta censura ex 360 c.p.c., n. 3 per violazione L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, e L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, ove prevede che il diritto al rimborso spetta a chi ha versato le imposte, sicchè il sostituito non sarebbe legittimato, in quanto chi ha versato le imposte è il datore di lavoro, sostituto di imposta.

2. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione art. 1 precitato, facendosi riferimento al termine di operatività che riguarderebbe solo chi ha concretamente e materialmente versato l’imposta, pertanto l’unico legittimato a richiedere il rimborso di somme che ha effettivamente versate.

3. I due motivi, per la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.

L’orientamento consolidato di questa Corte muove dal principio per cui le imposte versate dal sostituto sono state versate in nome e per conto del sostituito, verso soggetto titolare (passivo) dell’obbligazione tributaria, adempiuta con danaro suo da un soggetto terzo previsto ex lege, il sostituto d’imposta, appunto. Trattandosi di danaro del contribuente, a questi dev’essere restituito, ove sussistano le condizioni previste dalle leggi che ne hanno disciplinato il diritto al rimborso (cfr. Cass. 17472/2017; 4291/2018).

Più in particolare, va ribadito (Cass. n. 17472 e n. 17473 del 2017) che “tale interpretazione non trova invero univoco riferimento nel dato positivo, specie alla luce della interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata di cui sopra si è detto. Il riferimento testuale alle imposte “versate”, in particolare, non può assumere il significato scriminante che intende attribuirgli l’amministrazione, non rinvenendosi in materia ragione alcuna per derogare al principio fissato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, in forza del quale, in tema di rimborso delle imposte sui redditi, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario sia il soggetto che ha effettuato il versamento (c.d. sostituto d’imposta), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta (c.d. sostituito) (v. ex aliis Cass. 14/07/2016, n..14406; Cass. 29/07/2015, n. 16105), rimanendo quest’ultimo, comunque, il contribuente/debitore principale e come tale beneficiario diretto del provvedimento agevolativo di che trattasi”.

Pertanto si deve confermare che il lavoratore, che si identifica con il contribuente, vanta e può esercitare il diritto al rimborso per le somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta.

Tale principio ha peraltro recentemente trovato l’avallo del Legislatore che con la L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, lett. b), di conversione con modifiche del D.L. n. 91 del 2017, ha modificato la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, specificando espressamente che tra “i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, (…1 che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche” e che “hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, (…1 al rimborso di quanto indebitamente versato”, sono “compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonchè i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite”.

I motivi soni) pertanto infondati.

Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2300,00, oltre ad Euro 200 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 29 novembre 2019

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