Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31246 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 29/11/2019), n.31246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

ricorso 25199-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

CONSORZIO VICINALE PONTEBBA NOVA, CONSORZIO VICINAL VALBRUNA,

CONSORZIO VICINALE LAGLESIE S. LEOPOLDO, CONSORZIO VICINALE

MALBORGHETTO CUCCO, CONSORZIO VICINALE BAGNI LUSNIZZA & S.

CATERINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA L. ANDRONICO 24,

presso lo studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, che li rappresenta

e difende unitamente agli avvocati CESARE TREBESCHI, ANDREA

TREBESCHI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 376/2015 della LOMM.TRIB.REG. di TRIESTE,

depositata il 29/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

Fatto

RILEVATO

I contribuenti Consorzi Vicinali hanno richiesto il rimborso IRPEG per gli anni di imposta 2000-2004 assumendo essere assimilabili alle Comunioni familiari montane di cui alla L. n. 1102 del 1971 e, a loro volta, come gestori di beni demaniali collettivi, esenti da IRPEG ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 88, comma 1, (ora art. 74), per aver un patrimonio intavolato come inalienabile ed indivisibile, vincolato ad attività agro silvo pastorali connesse, regolati dalla L.R. FVG n. 3 del 1996.

Avverso il silenzio rifiuto adivano la CTP che dava ragione ai contribuenti, con sentenze confermate in appello.

Ricorreva per cassazione l’Ufficio, donde questa Corte, con distinte ordinanze, cassava con rinvio esprimendo il principio di diritto per cui dev’essere considerata tassativa l’elencazione dei soggetti indicati in disposizioni di legge speciali che esentano da imposizione e non possono esservi ricompresi soggetti privati quali i Consorzi di cui trattasi.

La cassazione con rinvio si giustificava perchè le sentenze d’appello avevano giudicato su documenti prodotti in appello non meglio specificati.

I giudizi venivano riassunti dai consorzi contribuenti avanti la CTR che li riuniva e respingeva comunque l’appello dell’Ufficio, individuando nel testo dell’art. 88 TUIR in allora vigente anche le associazioni, ritenute necessariamente di diritto privato e svolgendo articolata motivazione sulla funzione sociale della proprietà collettiva.

Ricorre l’Ufficio affidandosi a due motivi, cui replicano i contribuenti che in prossimità dell’udienza hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo, la difesa erariale denuncia la violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, ovvero nullità della sentenza per aver pronunciato contro il principio di diritto enunciato dalla Corte, in violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2.

Il motivo è fondato.

Nel giudizio rescindente l’elencazione normativa dei soggetti esenti è stata ritenuta tassativa e tale da non poter esservi ricompresi soggetti che questa Corte ha riconosciuto privati, quali i consorzi de quibus.

Il giudizio rescissorio muove invece dal qualificare i consorzi come associazioni private, che ritiene espressamente inserite nell’elencazione dei soggetti esenti, a fianco degli enti gestori di demani collettivi, e facendo quindi rientrare i consorzi ricorrenti in una più generale categoria -quella delle associazioni-espressamente ricompresa tra i soggetti esenti. Sotto altro profilo, la commissione territoriale procede per analogia applicando ai consorzi le caratteristiche delle associazioni, che vengono quindi usate come medio del procedimento analogico per far rientrare i consorzi nell’elenco de quo, ma ponendosi apertamente in contrasto con il principio di diritto enunciato nel giudizio di legittimità cui era vincolata.

Il motivo è dunque fondato e merita accoglimento.

2. Con il secondo motivo viene prospettata censura ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione art. 88 Tuir (ora artt. 73 e 74), nonchè L.R. FVG n. 3 del 1996, art. 1. In sostanza, la CTR avrebbe errato nel ritenere i consorzi assimilati alle associazioni ed enti gestori di demani collettivi. Il problema però è un altro, poichè l’esenzione è accordata per i gestori di “demani collettivi”. Quello dei Consorzi all’esame non è un demanio collettivo, ma una proprietà privata indivisa. Se è infatti vero che i Consorzi vicinale de quibus dichiarano non avere scopo di lucro in statuto, non di meno vi si prevede la gestione dei beni secondo formule speculative, non solo quella agrituristica, donde non si vede perchè non siano tenuti al pagamento delle imposte.

L’affidamento a soggetto pubblico o privato di beni demaniali (previo canone di concessione o meno) svolge la diversa funzione di mantenimento e valorizzazione di un bene di natura pubblica, tale potendosi definire quello proprio di ciascuno, ma non esclusivo di alcuno, diverso ed opposto a quello di beni di natura privata, con destinatari a numero chiuso, associati o meno che siano, come da statuto del consorzio e legge regionale di riferimento.

In questo senso, il carattere tavolare di bene indiviso ed inalienabile, con destinazione vincolata, attiene sempre e comunque ad un diritto di proprietà, che se è speciale per i titolari (indivisibilità, riferibilità solo a soggetti appartenenti alla comunità) non lo è verso i terzi, posto che si concreta comunque nello ius exludendi omnes alios. Giova allora ricordare come anche lo Stato (e gli altri enti pubblici territoriali) conoscano del regime della proprietà privata a fianco del demanio, posto che ne è diversa la caratteristica funzione. Non è quindi un problema di natura (pubblica o privata) del titolare, come argomenta la CTR, ma di natura (pubblica o privata) del diritto e del bene su cui esso si esercita. Il motivo è dunque fondato e merita accoglimento.

Il ricorso è fondato e dev’essere accolto, la sentenza cassata e, non residuando ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio può essere definito con il rigetto dei ricorsi originari dei contribuenti.

Le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi dei contribuenti.

Compensa le spese per i gradi di merito e condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro 5600,00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 29 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA