Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31245 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 29/11/2019), n.31245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 24963-2016 proposto:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliano in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

D.S.E., domiciliato ROMA P.ZZA CAVOUR presse la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LORENZO CROCINI;

– controricorrenti –

avverso la s 1060/2016 della COMM.TRIB.REG. di FIRENZE, depositata il

08/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il

18/09/2019 dal Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

Fatto

RILEVATO

La controversia riguarda il tema della tassazione separata di previdenza complementare di cui al D.Lgs. n. 252 del 2005, art. 23 relativa ad un ex dipendente di istituto di credito.

Ai fini del decidere rilevano le circostanze precedenti l’istanza di rimborso del contribuente, da cui prende origine il contenzioso qui all’esame.

Nel giugno 2011, con un primo rilevo di irregolarità, l’Ufficio segnalava una debenza a carico del contribuente, conseguente alla liquidazione automatica della dichiarazione 2007. Peraltro, a seguito di chiarimenti resi dal sostituto di imposta – datore di lavoro, nel settembre 2011 l’Ufficio provvedeva a nuova liquidazione, dà cui emergeva nulla essere più dovuto. Non di meno, nel dicembre dello stesso 2011, l’Ufficio segnalava l’avvenuta definitiva rettifica di quanto dovuto in base alla corretta aliquota di riferimento, donde scaturiva un debito di Euro 2.206,02, trattenuti in forma rateizzata, senza opposizione del contribuente.

Nel giugno del 2012, il contribuente ha presentato istanza per il rimborso Irpef della trattenuta operata dal datore di lavoro sulla prestazione pensionistica complementare, richiedendo in uno la predetta somma di Euro 2.206,02 risultante dalla liquidazione del dicembre 2011, oltre ad altri Euro 19.537,75 per trattenute operate dal sostituto di imposta.

Avverso il silenzio rifiuto, il contribuente proponeva ricorso alla CTP, contestando la determinazione della base imponibile, che andava epurata dai redditi già tassati in base alla disciplina delle norme sulle pensioni complementari ed ottenendo apprezzamento dal giudice di primo grado.

Interponeva appello l’Ufficio, su profili di rito e contestando che il contribuente non avesse offerto prova dell’avvenuto riscatto della propria posizione previdenziale.

La causa era decisa nel merito ritenendo tempestiva, per quanto qui interessa, la domanda di rimborso, facendo decorrere il termine di 48 mesi dalla comunicazione di irregolarità del dicembre 2011, a seguito di liquidazione definitiva, come in quella data comunicata dall’Ufficio al contribuente, e non dall’effettiva trattenuta, come sostenuto dall’Agenzia.

Ricorre con unico motivo l’Avvocatura, cui controricorre tempestivamente il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

Con l’unico motivo di ricorso, si prospetta la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38: il dies a quo nel termine di 48 mesi per il rimborso decorre dall’effettivo versamento delle somme richieste in restituzione e non dalla liquidazione definitiva.

Non è controverso in atti che la prestazione sia stata erogata nel 2007, con assoggettamento delle relative trattenute, mentre la domanda di rimborso è del 13 giugno 2012, cioè oltre cinque anni dopo.

La sentenza gravata ha ritenuto di ancorare il termine per la richiesta di rimborso alla data di liquidazione definitiva, ritenendo che in quel momento si consolidi l’obbligazione tributaria nei suoi elementi essenziali di quantità e qualità del tributo, donde l’effettiva piena conoscenza da parte del contribuente ed il conseguente sorgere dell’interesse ad agire avverso il provvedimento ritenuto lesivo.

Non di menò, questa Corte è ferma nel ritenere che esigenze di certezza dei rapporti tributari soccorrano e sostengano l’esegesi letterale della norma in esame, dovendosi fare riferimento alla data del versamento o della trattenuta ed irrilevanti essendo diverse vicende soggettive o oggettive dell’obbligazione che non sono contemplate nel testo di legge e che, comunque, minerebbero il termine oggettivo di consolidamento del bilancio voluto dal legislatore, per esigenze di certezza che appaiono razionali: cfr. di recente Cass. V n. 15427/2015 e 20006/2018, in termini.

Il ricorso è pertanto fondato, la sentenza dev’essere cassata e, non residuando ulteriori accertamenti di merito, il giudizio può essere definito con il rigetto del ricorso originario del contribuente.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese per i gradi di merito e condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in Euro 2300,00 oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 29 novembre 2019

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