Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31244 del 29/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 29/11/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 29/11/2019), n.31244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sol ricorso 848?-201 proposto da:

N.N.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 32, pressa lo studio dell’avvocato GIUSSEPPE FISCHIONI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI FERRAJCLI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempere,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 175/2914 della COMM.TRIB.SEZ.DIST. di BRESSCIA

depositata il 13/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/09/2019 dai Consigliere Dott. FRACANZANI MARCELLO MARIA.

Fatto

RILEVATO

La contribuente era attinta da avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2006 e 2008 con procedimento sintetico c.d. “redditometro”: l’Ufficio infatti riscontrava in capo alla contribuente disponibilità di beni immobili, mobili registrati, partecipazioni societarie ed incrementi patrimoniali che, pur in taluni casi allibrati al 50% con l’ex marito o con le figlie, dimostravano una capacità contributiva ben superiore alle poche migliaia di Euro da lei esposte in dichiarazione per gli anni predetti.

Spiccava ricorso la contribuente, trovando favorevole apprezzamento delle proprie ragioni dal giudice di prossimità che rimodulava sensibilmente al ribasso le somme sinteticamente accertate, valorizzando gli argomenti che volevano le disponibilità frutto di disinvestimenti e di sussidi corrisposti dall’ex marito. Sull’impugnazione dell’Ufficio, cui interponeva appello incidentale la contribuente, il collegio territoriale confermava integralmente l’operato dell’Amministrazione finanziaria. Donde ricorre per cassazione la contribuente affidandosi a due motivi, cui replica con tempestivo controricorso l’Avvocatura generale dello Stato.

In prossimità dell’udienza, la parte contribuente ha presentato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di gravame si lamenta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4 e art. 2728 e 2729 c.c. in tema di presunzioni. Nella sostanza, si contesta che l’Ufficio abbia mancato di provare l’applicabilità dello standard al caso concreto, nonchè i fatti e gli scostamenti rilevanti per corroborare quanto -a suo dire- è presunzione semplice. A ben vedere, detto onere probatorio riguarda, semmai, lo strumento degli studi di settore, ove alla P.A. compete la dimostrazione dell’applicabilità del “cluster” al caso concreto; nel c.d. “redditometro”, per contro, la sola individuazione di determinati beni in disponibilità del contribuente produce l’inversione probatoria a suo carico, nel dover dimostrare cioè il contribuente, con ogni mezzo, la coerenza e la provenienza da cespiti in sua disponibilità e, specificamente, che abbiano già assolto gli oneri fiscali. In questi termini è infatti l’orientamento consolidato di questa sezione cui il Collegio ritiene di dover dare continuità, non offrendo il ricorso ragioni per discostarsene.

Infatti, questa Corte ha già chiarito che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 prevede che gli uffici finanziari poS’sano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, e tale metodo di accertamento dispensa l’Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicchè è legittimo l’accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell’esistenza di quei fattori, l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del 19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del 28/06/2019).

Di un tanto non ha dato prova la contribuente, che ha richiamato disinvestimenti precedenti, già utilizzati a compensazione per altri anni di imposta, ovvero versamenti di nuovo soci nell’immobiliare di cui la contribuente ha prelevato risorse per sue necessità personali.

Il motivo è pertanto infondato e va disatteso.

Con il secondo motiva si prospetta il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6 e dell’art. 2697 c.c. in tema di onere della prova, lamentando che all’indicazione delle somme disinvestite sia stata chiesta anche la dimostrazione di correlazione fra somme e spese in contestazione, ovvero la coerenza delle somme liberate con le spese sostenute. Tale però è l’orientamento prevalente, che richiede appunto a carico del contribuente una dimostrazione ulteriore alla mera disponibilità di certe somme, ovvero il nesso teleologico fra disinvestimento (cespite) e spesa o incremento patrimoniale maturato, quanto meno, una correlazione temporale e quantitativa fra disinvestimento e indice di ricchezza (cfr. Cass. V. n. 6813/2009; n. 25104/2014; n. 3111/2014; 19223/2017).

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

Il ricorso è pertanto infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite del grado di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in Eur 5600,00, oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 29 novembre 2019

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