Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31240 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. III, 04/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15908-2017 proposto da:

CISCO SYSTEM INTERNATIONAL B.V. in persona del suo procuratore e

legale rappresentante pro tempore H.J.P.K.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE SPERATI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CRISTOFORO KIELLAND, RICCARDO BRESSLER

giusta procura speciale del Dott. Notaio R.B. in (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

TNT EXPRESS NEDERLAND RV, ARCESE TRASPORTI SPA;

– intimati –

Nonchè da:

TNT EXPRESS NEDERLAND b.v. in persona degli amministratori legali

rappresentanti pro tempore M.M.P. e

E.P.C.U., elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI

MELLINI 44, presso lo studio dell’avvocato NICOLA ADRAGNA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIO TOTARO giusta

procura speciale notarile apostillata del 10/7/2017;

– ricorrente incidentale –

contro

CISCO SYSTEM INTERNATIONAL B.V., in persona del suo procuratore e

legale rappresentante pro tempore H.J.P.K.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE SPERATI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CRISTOFORO KIELLAND, RICCARDO BRESSLER

giusta procura speciale del Dott. Notaio R.B. in (OMISSIS);

– controricorrente all’incidentale –

e contro

ARCESE TRASPORTI SPA;

Nonchè da:

ARCESE TRASPORTI SPA, in persona del suo rappresentante legale Dr.

A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PACUVIO, 34,

presso lo studio dell’avvocato CHIARA ROMANELLI, che la rappresenta

e difende giusta procura speciale in calce al controricorso e

ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

CISCO SYSTEM INTERNATIONAL B.V., in persona del suo procuratore e

legale rappresentante pro tempore H.J.P.K.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato RAFFAELE SPERATI, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati CRISTOFORO KIELLAND, RICCARDO BRESSLER

giusta procura speciale del Dott. Notaio R.B. in (OMISSIS);

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

TNT EXPRESS NEDERLAND RV;

– intimati –

avverso la sentenza n. 466/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 07/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per parziale inammissibilità e

rigetto principale; assorbiti i ricorsi condizionati;

udito l’Avvocato RICCARDO BRESSLER RAFFAELE;

udito l’Avvocato CHIARA ROMANELLI;

udito l’Avvocato NICOLA ADRAGNA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 6 luglio 2010, Cisco Systems International BV evocava in giudizio UPS CSC BV e TNT Express Nederland BV davanti al Tribunale di Vigevano, Sezione Distaccata di Abbiategrasso, esponendo di avere richiesto nel giugno 2010 a UPS CSC BV di curare il trasporto dai Paesi Bassi, in Italia, di un carico di materiale informatico da consegnare a cinque società italiane, le quali avevano acquistato da Cisco tale materiale. In particolare, la consegna in favore di una di tali società, Italatel S.p.A. riguardava merce per un valore di 21.372,41 dollari. Aggiungeva che, il 29 giugno 2010, mentre l’autoarticolato stazionava nei pressi dei magazzini di TNT di (OMISSIS), ignoti soggetti avrebbero sottratto la merce, come riportato dai due autisti del veicolo nella denuncia sporta ai Carabinieri di Peschiera. Sulla base di tali elementi Cisco riteneva UPS CSC BV e TNT Express Nederland BV responsabili ex recepto. In particolare, considerava inverosimile la versione dei fatti fornita in denuncia dagli autisti, rilevava la condotta imprudente del vettore in considerazione dell’elevato grado di prevedibilità dell’evento, già verificatosi numerose volte nella zona intorno a (OMISSIS).

2. Si costituiva in giudizio TNT Express Nederland BV, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva ed il difetto di legittimazione attiva e di interesse ad agire di Cisco, domandava l’applicazione del limite di responsabilità previsto dalla normativa in materia e chiedeva di chiamare in giudizio il sub-vettore Arcese Trasporti S.p.A., incaricato da TNT di eseguire il trasporto. Si costituiva quest’ultimo, eccependo la carenza di giurisdizione in favore dell’autorità giudiziaria dei Paesi Bassi, il difetto di legittimazione attiva di Cisco e deduceva l’infondatezza nel merito della pretesa poichè l’evento era dipeso da caso fortuito e, in ogni caso, chiedeva dichiararsi il limite di responsabilità previsto dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956. Nelle more del giudizio, Cisco Systems International BV instaurava separati procedimenti evocando in giudizio i medesimi convenuti anche davanti ai Tribunali di Torino, Modena, Roma e Firenze, Sezione di Empoli, per ragione di competenza territoriale, proponendo analoga domanda di risarcimento del danno riferita alle altre quattro partite di merce. Rinunciava, invece, alla domanda proposta nei confronti di UPS CSC BV, autorizzata in tal senso, e notificava il proprio atto di citazione per chiamata in causa ad Arcese Trasporti S.p.A..

3.A seguito della soppressione del Tribunale di Vigevano e dell’accorpamento in quello di Pavia, con sentenza del 22 gennaio 2015 il Tribunale, respinte le eccezioni preliminari, rigettava la domanda dell’attrice, ritenendo credibile la versione fornita dagli autisti e, conseguentemente, provato il caso fortuito, imprevedibile e inevitabile, tale da connotare l’accaduto quale rapina e far escludere la responsabilità del vettore.

4. Con atto di citazione del 7 luglio 2015 Cisco Systems International BV impugnava davanti alla Corte d’Appello di Milano la decisione ritenendo che il dato oggettivo della denunzia dei due autisti fosse insufficiente a dimostrare il caso fortuito, a causa della inverosimiglianza della versione offerta da questi ultimi, in considerazione anche del fatto che le società incaricate del trasporto non avevano adottato le misure necessarie ad assicurare una custodia adeguata della merce trasportata.

5. In secondo luogo eccepiva l’efficacia di cosa giudicata della sentenza emessa, nelle more, dalla Corte d’Appello di Torino il 12 maggio 2014 e relativa al medesimo episodio. Si costituiva in giudizio TNT Express Nederland BV che, in via incidentale e subordinata, insisteva per la carenza di legittimazione attiva di Cisco, per l’applicazione del limite di responsabilità e per la condanna del vettore Arcese. Quest’ultima società spiegava appello incidentale condizionato, insistendo per la carenza di legittimazione attiva di Cisco, oltre che per l’inammissibilità della domanda per abuso del processo.

6.La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 7 febbraio 2017, rigettava l’appello di Cisco Systems International BV osservando, quanto al primo motivo, che le modalità di redazione della denunzia e la circostanza che la Procura della Repubblica di Brescia avesse rinviato a giudizio due imputati per ricettazione militasse in favore della ipotesi della forza maggiore, imprevedibile e inevitabile. Quanto al giudicato esterno, rilevava che i diritti sottesi ai due procedimenti erano differenti (riguardo alle partite di merce, ai destinatari e ai documenti di trasporto).

7. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Cisco Systems International BV affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato TNT Express Nederland BV, formulando due motivi. Con controricorso e ricorso incidentale condizionato, Arcese Trasporti S.p.A. propone due motivi. Cisco Systems deposita controricorso avverso i ricorsi incidentali. Tutte le parti depositano memorie ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c., degli artt. 324 e 113c.p.c. e dell’art. 111 Cost., con riferimento all’applicazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino del 12 maggio 2014, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

2.La decisione della Corte territoriale sarebbe frutto di una travisamento degli elementi della fattispecie e dei principi in tema di efficacia del giudicato esterno, con riferimento alla decisione della Corte torinese passata in giudicato. Il giudice di appello di Milano, nel negare l’identità di soggetti, di diritti, di petitum e causa petendi avrebbe travisato la realtà processuale in quanto, al contrario, le parti dei due giudizi erano le medesime: attrice Cisco Systems International BV, convenuta TNT Express Nederland BV e terza chiamata in causa, Arcese Trasporti S.p.A.; la causa petendi era rappresentata dal contratto di trasporto di merce; il petitum era costituito dalla domanda di pagamento di Cisco per i danni subiti; le questioni giuridiche e gli elementi di fatto dedotti e acquisiti, sarebbero identici. La Corte d’Appello di Milano, quindi, avrebbe omesso di considerare gli elementi comuni e avrebbe, invece, erroneamente valorizzato quelli differenti ed ininfluenti. In particolare, avrebbe posto l’accento sul fatto che le due cause avevano ad oggetto differenti partite di merci, differenti destinatari finali e documenti di trasporto. Al contrario i giudici dei due procedimenti hanno esaminato identiche situazioni di fatto e di diritto, anche con riferimento ai profili secondari. Costituisce circostanza irrilevante, secondo parte ricorrente, il riferimento ai destinatari finali diversi, quando il fatto generatore della responsabilità era il medesimo e cioè la sottrazione della merce in occasione del medesimo evento, quale fatto storico. Quanto ai documenti di trasporto, in realtà si tratterebbe della stessa documentazione allegata in entrambi i procedimenti. Il titolo sulla base del quale si fondava la pretesa era un unico contratto di trasporto, tanto è vero che gli autisti sporsero una unica denunzia davanti ai Carabinieri competenti.

3.Pertanto, la decisione sarebbe censurabile sotto due profili: il mancato accoglimento dell’eccezione di giudicato avrebbe determinato il protrarsi della vicenda processuale violando il principio di ragionevole durata dei processi ed esponendo le parti al rischio di un accertamento differente della responsabilità del vettore, con riferimento alla medesima vicenda.

4.Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 12 disp. gen., con riferimento all’applicazione della sentenza della Corte d’Appello di Torino, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte avrebbe dovuto affermare la responsabilità del vettore TNT per la perdita della merce oggetto del giudizio conclusosi davanti alla Corte d’Appello di Torino con sentenza passata in giudicato.

5.Con il terzo motivo si deduce la violazione l’art. 100 c.p.c., dell’art. 1689 c.c. e dell’art. 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte avrebbe erroneamente argomentato la diversità tra i due giudizi anche con riferimento al presunto diverso titolo con il quale, davanti al giudice di Milano, Cisco avrebbe agito. E cioè in veste di cessionaria dei destinatari delle partite di merce. Al contrario, già il Tribunale aveva riconosciuto la legittimazione attiva di Cisco ad esercitare i diritti quale mittente e ciò a prescindere dalla cessione in atti; pertanto la Corte non avrebbe potuto esaminare la domanda di Cisco sotto il profilo della sua eventuale legittimazione, al fine di rendere inoperante il giudicato esterno, posto che la domanda, in citazione, è stata proposta da Cisco Systems International BV nella veste di mittente della merce.

6. Con il quarto motivo si lamenta la violazione l’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte adottato una motivazione contraddittoria richiamando un precedente di legittimità (Cass. n. 11219-2014) che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, enuncia un principio opposto alla tesi dei giudici di Milano affermando la vincolatività delle giudicato esterno.

7. Oltre a ciò la Corte territoriale avrebbe ignorato del tutto le difese di Cisco basate su principi consolidati in materia di giudicato esterno.

8. Con il quinto motivo si deduce la violazione dell’art. 1693 c.c., degli artt. 17,18 e 29 della Convenzione di Ginevra, dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. In particolare, la Corte avrebbe valorizzato le circostanze riportate dagli autisti nella denuncia e l’avvenuta proposizione del procedimento penale da parte della Procura della Repubblica di Brescia al fine di ritenere verosimile tale ricostruzione e, conseguentemente, sussistente l’ipotesi della forza maggiore. Nel fare ciò, però, la Corte avrebbe omesso di considerare le modalità dell’accadimento della sottrazione e della perdita della merce, nei termini descritti nelle foto e nella relazione peritale del 18 novembre 2011, depositata da Cisco. Parte attrice aveva fatto constatare che la dinamica descritta dagli autisti risultava inverosimile in considerazione delle caratteristiche della sede viaria. La manovra descritta dagli autisti risultava non compatibile con le dimensioni e le caratteristiche della carreggiata e con l’ingombro del mezzo pesante, poichè la larghezza della strada non consentiva fisicamente l’affiancamento neppure di un’autovettura, e meno che mai, di due veicoli, al mezzo pesante. Ricorrerebbe, pertanto, l’omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudiziose ciò in quanto l’impossessamento della cosa trasportata a seguito di rapina non costituisce di per sè causa liberatoria della responsabilità del vettore, quando, per le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificata, la stessa poteva essere ritenuta inverosimile o comunque prevedibile ed evitabile. La motivazione riguardante tali profili sarebbe sostanzialmente deficitaria, poichè si fonda tutta sull’esistenza della denunzia che, per giurisprudenza di legittimità costante, costituisce un dato insufficiente. Infatti, nel caso di specie non ricorre l’ipotesi di sentenza penale che confermi quella denunzia, mentre il mero rinvio a giudizio da parte della Procura della Repubblica di Brescia, non può svolgere tale funzione perchè il provvedimento riguarda il reato di ricettazione, cioè una fattispecie diversa dalla presunta rapina e comunque, compatibile anche con una ricostruzione non veritiera dei fatti di causa.

9. Quanto alle cautele del vettore, i due trasportatori, TNT e Arcese, non hanno fornito la prova che l’autoarticolato era munito di impianto antifurto satellitare. Il riferimento a tale sistema riguarda solo la capacità della motrice di non marciare, mentre non è stata documentata la predisposizione di accorgimenti idonei ad impedire l’ingresso dei criminali nella cabina di guida. Al contrario, dalla denuncia emerge che la minaccia con la pistola è avvenuta dopo che i malviventi erano saliti a bordo. Pertanto, riguardo alle cautele che gravano sul vettore, la Corte territoriale avrebbe del tutto omesso di considerare una serie di dati fattuali: la assenza di dispositivi di chiusura della cabina, la circostanza che il fatto avvenne in orario diurno ed in giorno feriale e che nessuno si fosse accorto di nulla; la minaccia con la pistola era intervenuta dopo l’apertura della portiera; la documentata esistenza di frequenti episodi di rapina nella zona lombarda di (OMISSIS) e l’anomala condotta di accerchiamento delle due presunte auto delle forze di polizia, che avrebbe dovuto ingenerare sospetti negli autisti.

10. I giudici di appello esaminano come prima questione quella relativa alla sussistenza dei presupposti fattuali per configurare il caso fortuito, quale prova liberatoria in ordine alla responsabilità presunta del vettore condividendo la decisione del Tribunale e riportandone un passaggio (in sostanza non vi sono ragioni per ritenere fittizia la ricostruzione fatta dagli autisti in occasione della denunzia penale): si trattebbe di cittadini stranieri muniti di lavoro regolare, terzi rispetto alle parti, che hanno proposto regolare denunzia, la quale ha avuto un seguito di indagine; non vi sarebbero accuse di calunnia o simulazione o falso o di complicità nel reato denunciato, sussisterebbero coerenza interna e riscontri esterni. A ciò aggiungerebbe, quale ulteriore elemento, la valutazione della Procura della Repubblica che in data 27 maggio 2013 rinviava a giudizio due imputati per il diverso reato di ricettazione. Aggiunge anche che il veicolo era munito di sistema di antifurto satellitare e che gli autisti non erano a conoscenza della natura della merce trasportata.

11. Nella seconda parte la Corte esamina la questione preliminare dell’eccezione di giudicato esterno, affermando che i due procedimenti sarebbero differenti, essendo diverse le partite di merce, i destinatari e i documenti di trasporto. Con ulteriore argomentazione la Corte d’Appello rileva che Cisco Systems International BV, davanti al giudice di Milano, avrebbe sostenuto di agire quale cessionaria dei diritti dei destinatari delle spedizioni. Per cui, pur non essendo questi parti del giudizio, tale elemento militerebbe per la tesi della assenza di identità tra i due procedimenti.

12. Il primo, terzo e quarto motivo possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi, riguardano esclusivamente la seconda parte della motivazione della sentenza della Corte d’Appello di Milano la quale esamina l’eccezione di giudicato esterno, rigettata per mancanza dei presupposti, escludendo la identità tra i due procedimenti, attesa la diversità delle partite di merce, dei destinatari e dei documenti di trasporto. I motivi sono fondati con riferimento alla configurabilità del giudicato esterno in ordine alla insussistenza dell’ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che consentirebbero di escludere la responsabilità del vettore nel contratto di trasporto.

13. Il giudicato esterno riguarda la differente valutazione operata dalla Corte di Torino in ordine ai fatti relativi alla rapina, ritenuti scarsamente attendibili e, quindi, non idonei a dimostrare la sussistenza del caso fortuito o della forza maggiore.

14. Costituisce espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale che la esistenza di una denunzia penale (da sola) è insufficiente a fondare la prova liberatoria a favore del vettore, mentre costituisce dato fattuale incontestato che il rinvio a giudizio dei ricettatori è del tutto scollegato dalla reale sussistenza di una rapina, essendo compatibile anche con la prospettata (dalla ricorrente) compiacente condotta degli autisti.

15. Sul presupposto dell’unitarietà del fatto storico, valutando le condotte descritte e i documenti allegati in entrambi i giudizi, la Corte di Torino ha ritenuto insufficienti gli elementi per poter attribuire l’evento ad una rapina a mano armata, commessa secondo le modalità descritte nella denunzia da terzi, in danno degli autisti del veicolo. Ha escluso l’imprevedibilità e inevitabilità concreta, concludendo per un’assenza di certezza sulla reale dinamica dell’evento che, in quanto tale, non consente di elidere l’inadempimento o fondare la non imputabilità dello stesso al vettore.

16. Nello stesso modo ha escluso la prova della predisposizione di misure adeguate di sicurezza per il trasporto, da effettuare in considerazione del rilevante valore della merce trasportata, in modo da ridurre al minimo il rischio di illeciti coinvolgenti il carico. In particolare, mancherebbe del tutto la prova dell’adeguatezza del sistema di allarme satellitare.

17. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale di Milano, rileva questa Corte che ricorre identità tra le due controversie perchè le parti del giudizio sono le stesse, Cisco Systems International BV, TNT Express Nederland BV e Arcese Trasporti S.p.A., il titolo è un contratto di trasporto ed è il medesimo, sia il petitum, che la domanda di risarcimento dei danni; le questioni giuridiche sono le stesse, gli elementi documentali i medesimi e la decisione relativa alla sussistenza del caso fortuito è preliminare in entrambi i casi, mentre è ininfluente il riferimento ai differenti destinatari finali del trasporto, poichè non sono parti del giudizio e nonchè la circostanza che si tratti di merce di differente valore o consistenza.

18. Va ribadito che la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici – per identità di soggetti, “causa petendi” e “petitum”, per la cui valutazione occorre tenere conto dell’effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione – ma nei soli limiti dell’accertamento della questione di fatto e non anche in relazione alle conseguenze giuridiche (Sez. 5, Sentenza n. 12763 del 06/06/2014, Rv. 631207 – 01).

19. Nel caso di specie sussiste la identità di parti, di “petitum” e di “causa petendi”, ai fini della cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 16688 del 25/06/2018 (Rv. 649315 – 01).

20. Alla luce di quanto precede il secondo motivo è assorbito.

21. Il quinto motivo è inammissibile perchè coinvolge considerazioni che attengono al merito e che riguardano valutazioni sull’attività istruttoria che non possono essere sindacate in sede di legittimità.

22. Parte ricorrente, nella specie, pur denunciando, formalmente, anche ipotetiche violazioni di legge che vizierebbero la sentenza di secondo grado, (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova inammissibile valutazione di risultanze di fatto (ormai definitivamente cristallizzate sul piano processuale) sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così strutturando il giudizio di cassazione in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai consolidatosi, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione probatoria, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata – quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.

23. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto con riferimento al primo, terzo e quarto motivo; la sentenza va cassata con rinvio, atteso che, in forza della errata decisione relativa al giudicato esterno, non erano stati esaminati i presupposti fondamentali e decisivi dell’azione. In particolare, la Corte d’Appello in sede di rinvio dovrà accertare in concreto se l’evento della perdita della merce sia stato prevedibile ed evitabile da parte del vettore, se questi, quindi, avesse o meno approntato tutte le misure per prevenire ed evitare l’evento, valutando tutti gli elementi probatori offerti dalle parti e funzionali ad una ricostruzione delle modalità dell’episodio, al fine di verificare se lo stesso costituisca o meno ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. L’indagine del giudice di rinvio dovrà riguardare anche i presupposti dell’azione proposta da Cisco nei confronti di TNT, al fine di accertare se trovi fondamento del contratto di trasporto o se la prima abbia agito anche quale cessionaria dei diritti di UPS CSC BV e verificare, altresì, il ruolo di quest’ultima società nell’ambito del rapporto giuridico che coinvolge anche Cisco e TNT.

24. Con il primo motivo di ricorso incidentale TNT deduce la violazione l’art. 13 della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, nonchè degli artt. 1916 e 1689 c.c. e art. 360 c.p.c., n. 3. Si censura la decisione di primo grado che riconosce la legittimazione di Cisco Systems International BV nella qualità di mittente, mentre si rileva la inammissibilità, in quanto nuova, della domanda di Cisco quale cessionaria dei diritti dell’assicuratore delle merci sottratte, che aveva provveduto ed indennizzare i destinatari. Al contrario, non vi sarebbe alcun rapporto contrattuale tra Cisco e TNT, perchè Cisco Systems International BV aveva stipulato un contratto di trasporto con UPS CSC BV e quest’ultima con TNT, pertanto, ricorrendo un sub trasporto, non sussisterebbe un rapporto diretto con il mittente, Cisco Systems International BV.

25. Consapevole di ciò quest’ultima avrebbe prospettato la cessione in proprio favore dei diritti che facevano capo a UPS CSC BV, ma tale nuova domanda è stata ritenuta tardiva ed inammissibile dal Tribunale di Pavia (come pure dalla Corte d’Appello di Torino). In ogni caso tale posizione di destinatario in surroga fatta valere da Cisco sarebbe infondata per difetto di prova.

26. Con il secondo motivo si deduce la violazione di artt. 1175 e 1375 c.c. e dell’art. 2 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la proliferazione dei procedimenti da parte di Cisco, rilevante sotto il profilo dell’abuso del processo, anche per il divieto di frazionabilità della tutela giudiziaria del credito e di mutamento in appello della domanda.

27. Preliminarmente questa Corte rileva che non è fondato quanto dedotto nel controricorso da Cisco Systems International BV in ordine alla carenza di interesse di TNT a proporre ricorso incidentale, poichè la statuizione impugnata dalla ricorrente incidentale riguarda l’implicita affermazione di riconoscimento della legittimazione attiva di Cisco nella qualità di mittente.

28. In considerazione dell’accoglimento dei motivi relativi all’eccezione di giudicato esterno le censure oggetto del ricorso incidentale di TNT sono assorbite, perchè il giudice di rinvio dovrà esaminare anche il profilo relativo alla legittimazione di Cisco, sulla base delle risultanze processuali.

29. Con il primo motivo la ricorrente incidentale Arcese Trasporti S.p.A. deduce la violazione di artt. 1916 e 1689 c.c. e art. 13 della Convenzione di Ginevra relativa al contratto di trasporto internazionale, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 con riferimento al capo della sentenza che ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di Cisco.

30. La decisione impugnata si fonda sulla circostanza che l’attrice avrebbe proposto un’azione contrattuale quale mittente della merce, dovendosi escludere che abbia agito in qualità di venditore oppure quale cessionaria dei diritti dell’assicuratrice delle merci.

31. Tale assunto sarebbe errato poichè l’attore avrebbe dovuto dimostrare che l’inadempimento aveva recato pregiudizio al proprio patrimonio. Al contrario, l’atto di citazione sarebbe sintetico e solo a seguito delle eccezioni di controparte l’attore avrebbe fatto riferimento ad una presunta cessione dei diritti da parte del preteso assicuratore. Nonostante la tardività ed inammissibilità di tale seconda prospettazione, la Corte avrebbe dovuto, comunque, prendere atto che l’assicuratore aveva effettuato il risarcimento in favore dei singoli destinatari che avevano richiesto la consegna della merce e, quindi, il pregiudizio sarebbe stato subito da questi ultimi e non dal mittente (Cisco Systems).

32. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, poichè non sono trascritti e neppure richiamati i passaggi essenziali del contenuto dell’atto di citazione, al fine di consentire una verifica sulla qualificazione dell’azione operata dal Tribunale e dalla Corte d’Appello.

33. Sotto altro profilo la prospettazione è contraddittoria nella parte in cui si sostiene l’inammissibilità della domanda nuova di Cisco, fondata sulla cessione del credito e nello stesso tempo si deduce che la Corte avrebbe, comunque, dovuto prendere atto di tale nuova prospettazione, al fine di affermare il difetto di titolarità attiva in capo a Cisco Systems.

34. Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. e art. 2 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. rilevando che la Corte territoriale non avrebbe pronunziato sul secondo motivo d’appello incidentale condizionato, con il quale si prospettava la violazione delle norme sopra indicate. In sostanza, Cisco avrebbe dovuto radicale un solo giudizio per non violare le regole di correttezza e buona fede.

35. Oltre alla considerazione che l’omessa pronunzia avrebbe dovuto essere censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c. e non nei termini in cui è stata dedotta, il motivo è inammissibile, per difetto di autosufficienza, sia poichè non definisce correttamente una specifica domanda contenuta già nella comparsa di costituzione finalizzata ad una pronunzia in tema di abuso del processo, sia perchè non individua la violazione di legge imputabile alla Corte territoriale.

36. Il motivo non è dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

37. In ogni caso, per entrambi i motivi, le censure sono generiche, poichè non sono svolte deduzioni in ordine ai motivi per i quali non sarebbe stato consentito proporre un unico giudizio, contrastando la tesi di Cisco secondo cui i luoghi nei quali il vettore avrebbe dovuto consegnare la merce erano differenti.

38. Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto nei limiti indicati in premessa, mentre il secondo motivo del ricorso principale è assorbito e il quinto motivo è inammissibile. Nello stesso modo, il ricorso incidentale di TNT Express Nederland BV è assorbito, mentre quello di Arcese Trasporti S.p.A. è inammissibile.

PQM

La Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo; dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il quinto motivo;

dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto da TNT Express Nederland BV;

dichiara inammissibile il ricorso incidentale proposto da Arcese Trasporti S.p.A;

cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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