Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3124 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 13/11/2019, dep. 10/02/2020), n.3124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19148-2018 R.G. proposto da:

D.A.G., rappresentata e difesa, per procura speciale in

calce al ricorso, dall’avv. Maurizio GIGLIO ed elettivamente

domiciliata in Latina, al viale XVIII Dicembre, n. 43, presso lo

studio legale del predetto difensore;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7998/18/2017 della Commissione tributaria

regionale del LAZIO, Sezione staccata di LATINA, depositata il

22/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIOTTI Lucio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue:

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP ed IRPEF per l’anno d’imposta 2007, emesso dall’Agenzia delle entrate sulla scorta delle risultanze di una verifica condotta dalla G.d.F. sulle movimentazioni bancarie risultanti dai conti correnti riconducibili alla contribuente, titolare di un’attività di ricevitoria del lotto, superenalotto e totocalcio, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l’appello della contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, ritenendo applicabile al caso di specie il raddoppio dei termini di accertamento e la presunzione di maggiori ricavi di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32.

Avverso tale sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui replica l’intimata con controricorso con cui eccepisce, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso perchè tardivamente proposto, in data 18/06/2018, oltre il termine di sessanta giorni dalla proposizione, in data 30/03/2018, del ricorso per revocazione avverso la medesima sentenza della CTR.

Tale eccezione, che va esaminata in via preliminare è fondata e va accolta alla Stregua del condivisibile principio giurisprudenziale in base al quale “La notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’art. 398 c.p.c., comma 4 (nel testo novellato dalla L. n. 353 del 1990, art. 68). Tale effetto sospensivo si produce soltanto a seguito del provvedimento del giudice, e non della semplice richiesta della parte (che peraltro può essere contenuta anche in atto distinto dalla citazione per revocazione), e ciò non contrasta, manifestamente, con il diritto di difesa, la cui garanzia costituzionale si attua nelle forme e nei limiti stabiliti dall’ordinamento processuale, salva l’esigenza della effettività della tutela del medesimo diritto, che nella specie appare pienamente rispettata, atteso che la parte dispone comunque per intero del termine di sessanta giorni dalla prima notifica per ricorrere per cassazione, qualunque sia l’esito dell’istanza di sospensione, mentre gli effetti della scelta di attendere il provvedimento del giudice sull’istanza di sospensione non possono che imputarsi alla stessa parte che tale scelta processuale ha ritenuto di compiere” (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1196 del 20/01/2006, Rv. 586532; conf. Cass. n. 14267/2007; n. 20812/2009; n. 7261/2013; n. 22220/2019).

Nella specie, come sopra anticipato, il ricorso per revocazione è stato spedito per la notificazione in data 30/03/2015, come risulta dalla data di affrancatura impressa sulla raccomandata postale ricevuta dall’Agenzia delle entrate.

Pertanto, il termine di impugnazione di sessanta giorni decorreva da tale data e scadeva il 29/05/2018.

Il ricorso per cassazione, spedito per la notificazione in data 18/06/2018 è, quindi, tardivo, come tale inammissibile (anche ove, per ipotesi, volesse considerarsi dies a quo quello del 5/04/2018, di ricezione del ricorso da parte dell’appellata, come attestato dal timbro apposto dall’Agenzia delle entrate sul primo foglio del ricorso per revocazione alla medesima notificato).

A ciò aggiungasi che la ricorrente – su cui incombeva il relativo onere probatorio – non ha dimostrato di aver ottenuto dalla CTR la sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione prima della scadenza dei sessanta giorni.

In applicazione del principio della soccombenza la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 febbraio 2020

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