Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3124 del 07/02/2017

Cassazione civile, sez. III, 07/02/2017, (ud. 02/11/2016, dep.07/02/2017),  n. 3124

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al numero 21886 del ruolo 2013, proposto da :

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA, (già ASL n. (OMISSIS)

Cosenza) (C.F.: (OMISSIS)), in persona del Direttore Generale,

legale rappresentante pro tempore, S.G.

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso,

dall’avvocato Pier Paolo Agostini (C.F.: GST PPL 70H25 D086W);

– ricorrente –

nei confronti di:

SC.Sa., (C.F.: (OMISSIS)) + ALTRI OMESSI

– controricorrenti –

nonchè

TORO ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: non dichiarato), in persona del

legale rappresentante pro tempore e M.G. (C.F.: non

dichiarato) + ALTRI OMESSI

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro

n. 1317/2012, depositata in data 7 dicembre 2012;

udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 2

novembre 2016 dal consigliere Augusto Tatangelo;

uditi:

l’avvocato Pier Paolo Agostini, per l’ente ricorrente;

l’avvocato Paola Ghezzi, per delega dell’avvocato Conforti, per i

controricorrenti;

il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale

dott. Pepe Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gli eredi di Sc.An. (e segnatamente la moglie M.G., nonchè i figli Sc.Sa., + ALTRI OMESSI

L’ente convenuto chiamò in causa, per esserne garantita, la propria assicuratrice della responsabilità civile, Toro Assicurazioni S.p.A.. La domanda fu rigettata dal Tribunale di Cosenza.

La Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, la ha invece accolta, condannando la ASL n. (OMISSIS) di Cosenza al risarcimento dei danni in favore degli attori e la Toro Assicurazioni S.p.A. a tenerla indenne degli effetti di tale condanna.

Ricorre la ASP di Cosenza, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso Sc.Sa., + ALTRI OMESSI

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia”.

Il motivo è senz’altro inammissibile, in quanto con esso vengono avanzate censure di vizio di motivazione contemplate dal testo abrogato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nella fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impugnata (dicembre 2012).

2. Con il secondo motivo del ricorso si denunzia “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto”.

Il motivo è infondato.

L’ente ricorrente si duole in primo luogo del mancato rilievo del proprio difetto di legittimazione processuale passiva, spettante a suo dire esclusivamente al Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 2043 c.c., quale ente preposto all’organizzazione del servizio di gestione del sangue umano per usi trasfusionali.

Dalla qualificazione della domanda come richiesta di risarcimento da illecito extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., altresì discende che sarebbe stata erroneamente negata l’avvenuta maturazione della prescrizione quinquennale.

Orbene, va in primo luogo osservato, con riguardo alla prescrizione, che la relativa eccezione della ASL n. (OMISSIS) è stata dichiarata inammissibile in quanto proposta per la prima volta in appello. E con riguardo a tale decisione il ricorso non contiene alcuna specifica censura. Per quanto poi attiene al titolo della responsabilità, la corte di appello ha espressamente affermato che nella specie era stata dedotta la responsabilità contrattuale da contatto sociale della ASL n. (OMISSIS), in quanto il contagio era avvenuto a seguito di trasfusioni effettuate nel corso di una operazione chirurgica in una struttura ospedaliera da essa gestita, e che tale responsabilità era concorrente con quella (pacificamente extracontrattuale) del Ministero della Salute per il servizio di gestione del sangue.

Per un verso, dunque, le argomentazioni della ricorrente volte ad affermare la sussistenza della legittimazione processuale passiva del Ministero in virtù del titolo extracontrattuale della responsabilità non colgono nel segno, in quanto la sussistenza in astratto di tale responsabilità extracontrattuale del Ministero non è stata negata dalla corte di merito, la quale ha però ritenuto, in diritto, la sussistenza di una responsabilità concorrente del Ministero e della struttura sanitaria, pubblica o privata, rispettivamente a titolo extracontrattuale e a titolo contrattuale, in caso di contagio per trasfusione di sangue infetto avvenuto nel corso di una prestazione medica o chirurgica effettuata da una struttura sanitaria, pubblica o privata. Per altro verso, poi, le suddette argomentazioni sono infondate, dal momento che il principio di diritto sopra richiamato, e su cui si basa la decisione impugnata, risulta del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte (in proposito, si vedano, in primo luogo, Cass., Sez. U, Sentenze n. 576 e n. 577 del 11/01/2008; nel medesimo senso, si vedano altresì: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 13223 del 26 giugno 2015 e Sez. 3, Sentenza n. 5960 del 25 marzo 2016, non massimate; si veda infine Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3261 del 19/02/2016, Rv. 638929, la quale, proprio sul presupposto della sussistenza in astratto di una responsabilità della struttura sanitaria a titolo contrattuale concorrente con quella extracontrattuale del Ministero della Salute, afferma che per liberarsi della suddetta responsabilità occorre che la struttura sanitaria dimostri la non imputabilità del fatto, e quindi, quanto meno, che la trasfusione sia avvenuta utilizzando sangue proveniente non da un proprio autonomo centro trasfusionale ma dal servizio pubblico di immunoematologia trasfusionale, e che esso era stato sottoposto ai controlli richiesti dalla normativa vigente).

Nella specie, la corte di appello ha altresì ritenuto, in fatto, che la prova liberatoria non sia stata fornita dalla struttura sanitaria, e sul punto manca una specifica censura: la ASP di Cosenza si limita a contestare la propria legittimazione processuale, ma non contesta in alcun modo nel merito l’attribuzione della responsabilità alla struttura sanitaria da essa gestita.

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna l’ente ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 7.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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