Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31239 del 04/12/2018

Cassazione civile sez. III, 04/12/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 04/12/2018), n.31239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4187/2016 proposto da:

P.M., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, domiciliata ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato BERNARDINO PASANISI giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE già COMUNE DI ROMA, in persona del Commissario

Straordinario Dott. T.F.P., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO SAVONAROLA 6, presso lo studio

dell’avvocato SERGIO TORRI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RODOLFO MURRA giusta procura speciale in calce al

controricorso;

UNIPOL ASSICURAZIONI già UGF ASS.NI SPA, in persona del suo

procuratore Dott. F.E., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CRATILO DI ATENE 31, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

VIZZONE, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrenti –

e contro

SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 118/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto;

udito l’Avvocato BERARDINO IACOBUCCI per delega;

udito l’Avvocato per il Comune di Roma ANGELO GRANDONI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.M. ricorre per la cassazione della sentenza n. 118/2015 della Corte D’Appello di Roma, depositata il 9.1.2015, affidandosi a due motivi, illustrati da memoria.

Resistono con controricorso Roma Capitale, già Comune di Roma, e Unipol Sai Assicurazioni Spa, subentrata a UGF Assicurazioni spa. Entrambe si sono avvalse della facoltà di depositare memorie.

Il ricorso, iscritto al ruolo con il n. 04187/2016, con ordinanza interlocutoria n. 2384/17, assunta dalla Sesta Sezione civile – 3, veniva rimesso alla pubblica udienza, ritenuto che soprattutto la questione posta dal primo motivo di ricorso meritasse un approfondimento ed in ogni caso la trattazione in pubblica udienza davanti alla sezione ordinaria.

La ricorrente deduce che, il giorno (OMISSIS), a causa del manto stradale sconnesso, dell’avvallamento del suolo e della scarsa illuminazione, mentre percorreva a piedi il centro della capitale, cadeva, riportando danni alla salute permanenti nella misura dell’11-12%, invalidità temporanea assoluta protrattasi per 15 giorni, invalidità temporanea parziale al 75% per 40 giorni, al 50% per 60 giorni, al 25% per 30 giorni, oltre a danno morale, danno esistenziale e danni patrimoniali.

Ritenuto responsabile di tutti i danni occorsi il Comune di Roma ne chiedeva la condanna a titolo risarcitorio dinanzi al Tribunale di Roma.

Il Comune eccepiva l’inapplicabilità dell’art. 2051 c.c., stante la non controllabilità del suolo urbano in ragione della sua estensione, e chiamava in causa Sistemi Costruzioni S.r.L. che aveva assunto con contratto di appalto il controllo e la gestione del suolo pubblico, la quale chiamava, a sua volta, in causa la propria compagnia assicuratrice UGF Assicurazioni spa, ora Unipol Sai spa.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1824/2010, rigettava la domanda attorea, qualificata ai sensi dell’art. 2043 c.c., ritenendo che il fatto lesivo si fosse verificato per il comportamento distratto e incauto della vittima.

La decisione veniva impugnata da P.M. davanti alla corte d’Appello di Roma. L’appellante lamentava l’erronea valutazione delle istanze istruttorie, la ritenuta irriconducibilità della fattispecie nell’ambito di applicazione dell’art. 2051 c.c. e la mancata ammissione di una CTU medico-legale.

La Corte d’Appello dichiarava inammissibile il motivo di gravame fondato sulla violazione dell’art. 2051 c.c., ritenendo che, avendo P.M. proposto inequivocabilmente una domanda fondata sull’art. 2043 c.c., si trattasse di una domanda nuova, implicante sotto il profilo probatorio e sul piano eziologico nuovi e diversi accertamenti; nel merito confermava la decisione di prime cure, ritenendo provato che la buca di cui aveva parlato la vittima era un avvallamento della pavimentazione, che l’illuminazione proveniente dalle vetrine dei negozi la rendeva visibile e che l’appellante che, poco prima aveva già attraversato la Piazza, teatro dell’incidente, avrebbe potuto e dovuto, con l’uso di maggiore diligenza avvedersi della irregolarità della pavimentazione tipica. Aggiungeva, per mera completezza, che anche sotto il profilo dell’art. 2051 c.c., la domanda sarebbe stata rigettata sussistendo la prova del fortuito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Nella premessa comune ai due motivi di ricorso, la ricorrente deduce:

– lett. A) che, pur dovendosi di norma distinguere l’omessa pronuncia dall’errata interpretazione della domanda, la prima censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., la seconda riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, tale distinzione non trova applicazione quando l’erronea interpretazione della domanda abbia determinato un motivo riconducibile nell’ambito dell’art. 112 c.p.c.;

– lett. B) che la Corte regolatrice, dichiarando inammissibile la domanda, si spoglia della propria potestas iudicandi, perciò quando si sofferma a motivare anche nel merito, la relativa motivazione è da considerarsi svolta ad abundantiam, per cui una impugnazione sul punto neppure risulterebbe ammissibile, sulla scorta della sentenza resa da questa Corte a Sezioni unite n. 15122/2013.

– lett. C) che, essendo la causa soggetta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ed essendo il giudizio di primo grado iniziato nel 2007, il termine lungo è di un anno e quindi il ricorso è tempestivo.

2. Il primo motivo.

Con il primo articolato motivo, la ricorrente censura, sotto quattro differenti profili, la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la domanda nei confronti del Comune era stata proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c., piuttosto che ai sensi della fattispecie speciale di responsabilità, di cui all’art. 2051 c.c..

1. Con il primo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, viene dedotta la violazione degli artt. 1362,1363,1367,1369,1371 c.c..

In particolare, riproducendo per intero il proprio atto di citazione, P.M. intende dimostrare che la Corte d’Appello, ritenendo che la responsabilità del Comune fosse stata invocata ai sensi dell’art. 2043 c.c., piuttosto che in forza dell’art. 2051 c.c., avrebbe violato più canoni ermeneutici: a) l’interpretazione letterale (art. 1362 c.c.), visto che l’attrice aveva lungamente precisato le ragioni per le quali il fatto, a suo avviso, doveva essere regolato ex art. 2051 c.c.; b) l’interpretazione sistematica (art. 1363 c.c.), per il fatto che la domanda ex art. 2043 c.c., era stata formulata solo in via subordinata; c) l’art. 1362 c.c., comma 2, non avendo tenuto conto che anche gli atti delle parti convenute avevano interpretato la domanda come proposta ai sensi dell’art. 2051 c.c.; d) l’interpretazione funzionale (art. 1369 c.c.), per non aver verificato la corrispondenza dell’interpretazione offerta con la natura, con l’oggetto e con la convenienza dell’atto; e) il principio di conservazione (art. 1371 c.c.), per non aver ricercato interpretazioni volte a dare un senso alla domanda; f) il criterio di contemperamento degli interessi delle parti, art. 1371 c.c..

2. Deducendo la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, la ricorrente lamenta la nullità del procedimento e la violazione di legge, in relazione all’art. 132 c.p.c., art. 111 Cost., art. 18 disp. att. c.p.c., art. 115 c.p.c.: in particolare, l’affermazione secondo cui la prospettazione della domanda attorea in primo grado non involgerebbe l’applicazione dell’art. 2051 c.c., sarebbe “del tutto apodittica e scollegata dal testo dell’atto di citazione”.

3. Ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente lamenta la pretermissione dell’esame del primo punto dell’atto di citazione ove veniva descritta la disciplina invocata.

4. La ricorrente affida all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la denuncia di nullità del procedimento, in relazione all’art. 112 c.p.c., per avere la Corte d’Appello dichiarato inammissibile il motivo di censura fondato sull’erronea applicazione dell’art. 2051 c.c., ritenendo che le fosse precluso di pervenire ad un accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c.. La ricorrente deduce che, essendo affidato al giudice e non alla parte il compito di qualificazione della domanda, il giudice avrebbe potuto nei limiti dei fatti dedotti qualificarla diversamente e non avendolo fatto è incorso nel vizio di omessa pronuncia.

3. Il secondo motivo

Con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di non avere esaminato la questione dello stato malfermo dei sampietrini, definiti basculanti da una testimone.

4. Il primo motivo è inammissibile.

In via preliminare, questo Collegio osserva che il primo motivo di ricorso ruota esclusivamente attorno alla censura di inammissibilità della domanda risarcitoria fondata sull’art. 2043 c.c.. Nondimeno, la decisione della Corte d’Appello si è fondata su due autonome rationes decidendi: la prima è quella che ha rigettato la domanda proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. e la seconda è quella, introdotta, a p. 8, con la espressione “per mera completezza si osserva che, se pure il caso venisse ricondotto nell’ipotesi astratta regolata dall’art. 2051 c.c., si perverrebbe comunque al rigetto della domanda sussistendo la prova del “fortuito…”, che ha ritenuto non ricorrenti i profili di cui alla ipotesi di speciale responsabilità di cui all’art. 2051 c.c..

Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, nella premessa ai motivi e nella prospettazione sub 1.4 (p. 19 del ricorso), la Corte territoriale, dichiarando inammissibile la domanda ex art. 2043 c.c., non si era spogliata della propria potestas iudicandi. Tale ipotesi ricorre quando il giudice di appello, già pronunciatosi su una questione di rito che impedisce l’esame del merito e che giustifica il rigetto della “domanda” in rito, enunci pure una motivazione sul merito – o magari più di una – e reputi infondata nel merito la domanda. Solo in tal caso la decisione sul merito è considerata tamquam non esset, giacchè integra gli estremi di una motivazione ad abundantiam che si muove su un piano esclusivamente virtuale e che, non entrando nel circuito delle statuizioni giurisdizionali, la parte non ha alcun interesse ad impugnare in sede di legittimità (Cass. sez. un. 20/02/2007, n. 3840). Nel caso di specie, la Corte aveva, invece, legittimamente scelto di fondare la propria decisione anche su una ulteriore ed autonoma ratio decidendi, ritenendo che quand’anche la domanda dell’attuale ricorrente fosse stata fondata sull’art. 2051 c.c., essa non sarebbe stata accolta.

Avendo la ricorrente impugnato solo una delle due rationes decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata e non anche l’altra, distinta ed autonoma, giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, è irrilevante lo scrutinio dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile (Cass. 13/07/2018, n. 15399).

5. Il secondo motivo è inammissibile.

La ragione assorbente è costituita dal fatto che, essendo la sentenza di appello fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme), essa non è censurabile con il mezzo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (ex plurimis Cass. 23/06/2017, n. 15647).

Per di più, essendo l’apprezzamento del merito delle risultanze probatorie incensurabile in Cassazione, la chiamata dei testimoni o il rigetto anche implicito, come in questo caso, della istanza di parte, soprattutto riguardo alla dedotta conoscenza di fatti riferiti da altri testi o altrimenti provati in giudizio, è incensurabile in sede di legittimità anche sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 26/02/2007, n. 4384).

Risulta che la Corte territoriale abbia preso in esame la pavimentazione della piazza e la sua irregolarità – su cui verteva la dichiarazione della teste S. che aveva riferito della presenza di un paio di sampietrini basculanti – attribuendogli, nondimeno, un contenuto probatorio opposto rispetto a quello invocato dalla ricorrente. Il fatto che la piazza fosse pavimentata con sampietrini alquanto sconnessi era emerso, infatti, già dalla testimonianza di Pa.; tuttavia, il tipo di pavimentazione e la sua irregolarità non erano stati considerati tali da indurre a ritenere ricorrente una situazione di pericolo occulto, perchè: a) la buca era un avvallamento della pavimentazione, come riscontrato tramite le dichiarazioni rese e i rilievi fotografici; b) la piazza era illuminata attraverso le vetrine dei negozi; c) la vittima aveva già effettuato l’attraversamento della piazza e quindi era consapevole che la pavimentazione era fatta con i sampietrini.

In aggiunta, si osserva che non risulta dedotto che la causa della caduta della ricorrente fosse imputabile alla presenza di sampietrini malfermi; il che rende sprovvista di decisività la testimonianza della S..

6. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

7. Le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidandole in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2018

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